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Art. 820 c.c. Frutti naturali e frutti civili
In vigore
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 820 c.c. distingue i frutti naturali, che provengono direttamente dalla cosa, dai frutti civili, che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento di terzi. La distinzione è fondamentale per il diritto di usufrutto, il possesso di buona fede e le obbligazioni di rimborso.
Ratio della norma
I frutti rappresentano ciò che la cosa produce o rende periodicamente. Il codice civile li disciplina perché la loro spettanza è un elemento centrale dei diritti reali di godimento: l'usufruttuario ha diritto ai frutti (art. 984 c.c.), il possessore di buona fede acquista i frutti percepiti (art. 1148 c.c.). La distinzione tra naturali e civili rileva anche per le modalità di acquisto: i naturali si acquistano con la separazione, i civili si maturano giorno per giorno.
Frutti naturali
Sono frutti naturali quelli che «provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo»: prodotti agricoli (cereali, uva, olive), legna da bosco, parti degli animali (latte, uova, lana), prodotti di miniere, cave e torbiere. La norma precisa che finché non avviene la separazione, i frutti formano parte integrante della cosa: un campo di grano non è ancora frutto, è parte del fondo. Si può tuttavia disporre dei frutti come di «cose mobili future» prima della separazione (art. 820 terzo comma c.c.), ciò consente la vendita anticipata del raccolto. I frutti naturali si acquistano con la separazione dalla cosa madre (art. 821 c.c.).
Frutti civili
Sono frutti civili quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbiano: gli interessi dei capitali (interessi su mutuo, obbligazioni), i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita (locazione, affitto). Caratteristica essenziale è che nascono da un rapporto giuridico con un terzo che gode della cosa. Si acquistano «giorno per giorno, in ragione della durata del diritto» (art. 821 terzo comma c.c.): il canone di locazione matura proporzionalmente al periodo di godimento, indipendentemente dalla data di scadenza pattuita.
Connessioni con altre norme
L'art. 820 va letto con l'art. 821 c.c. (acquisto dei frutti), con l'art. 984 c.c. (diritto ai frutti dell'usufruttuario), con l'art. 1148 c.c. (possessore di buona fede e frutti percepiti) e con l'art. 2749 c.c. (estensione del privilegio sui frutti). Per i prodotti di miniere, rileva il d.lgs. 624/1996 (normativa mineraria).
Domande frequenti
Un usufruttuario ha diritto ai frutti naturali del fondo?
Sì. L'art. 984 c.c. attribuisce all'usufruttuario il diritto di godere della cosa e raccoglierne i frutti, sia naturali che civili. I frutti naturali pendenti al momento in cui si apre l'usufrutto sono divisi tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione alla durata del rispettivo diritto.
Gli interessi su un mutuo sono frutti civili?
Sì. Gli interessi dei capitali sono esplicitamente indicati dall'art. 820 c.c. come frutti civili: si traggono dalla cosa (il denaro) come corrispettivo del godimento che il mutuatario ne ha. Maturano giorno per giorno in ragione della durata del rapporto.
È possibile vendere il raccolto di grano prima che sia maturato?
Sì. L'art. 820 secondo comma c.c. consente di disporre dei frutti naturali come di cose mobili future prima della separazione. La compravendita di frutti pendenti è un contratto valido che trasferisce la proprietà dei frutti al momento della loro separazione (nascita del bene mobile).
Il canone di locazione matura anche se l'inquilino non paga?
Il canone matura giorno per giorno come frutto civile (art. 820 c.c.), indipendentemente dal pagamento. Il diritto di credito del locatore esiste e si consolida quotidianamente; l'inadempimento del conduttore dà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. e al risarcimento del danno, ma non impedisce la maturazione del credito.
I dividendi di azioni sono frutti civili?
Sì. I dividendi sono il corrispettivo del godimento del capitale investito nella società e sono qualificati frutti civili. Ciò rileva in sede di usufrutto di azioni (art. 2352 c.c.): salvo diverso accordo, i dividendi spettano all'usufruttuario per la durata dell'usufrutto.