Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2749 c.c. Estensione del privilegio

In vigore dal 19/04/1942

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

In sintesi

  • L'articolo definisce l'estensione oggettiva del privilegio rispetto alle componenti accessorie del credito.
  • Il privilegio copre le spese ordinarie sostenute per l'intervento nel processo di esecuzione.
  • Sono assistiti dal privilegio anche gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento e quelli dell'anno precedente.
  • Gli interessi successivi maturati fino alla vendita beneficiano del privilegio nei limiti della misura legale.
  • La norma consente al creditore privilegiato di recuperare integralmente capitale, accessori e spese giustificate.
  • Si applica sia ai privilegi generali sia a quelli speciali, mobiliari e immobiliari.
Indice dei contenuti

L'estensione del privilegio agli accessori del credito

L'articolo 2749 c.c. completa la disciplina dei privilegi precisando quali componenti del credito beneficino della prelazione oltre al capitale. La disposizione è di applicazione quotidiana nelle procedure esecutive e concorsuali, dove la corretta quantificazione del credito privilegiato è decisiva per la posizione del creditore nel piano di riparto. La norma risponde all'esigenza di tutelare integralmente il creditore titolare di una causa di prelazione, evitando che la lunga durata delle procedure determini un'erosione del privilegio per la maturazione di interessi e per il sostenimento di spese necessarie alla soddisfazione del credito.

Le spese ordinarie di intervento nel processo esecutivo

Il primo comma estende il privilegio alle spese ordinarie sostenute dal creditore per intervenire nel processo di esecuzione. Si tratta delle spese strettamente necessarie all'azione esecutiva: il contributo unificato, i diritti dovuti al cancelliere, gli onorari del difensore secondo i parametri ordinari, le spese di notifica e quelle per il rilascio di copie autentiche. Non rientrano invece nel privilegio le spese straordinarie o quelle non documentate, che vanno chieste in chirografo. La giurisprudenza ha chiarito che le spese vanno commisurate ai parametri forensi vigenti al tempo dell'intervento, escludendo onorari pattuiti in misura eccedente o voci sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Gli interessi dell'anno in corso e dell'anno precedente

Il secondo comma riconosce il privilegio anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Esempio: se Tizio pignora i beni di Caio il 15 marzo 2026 per un credito ipotecario, sono coperti dal privilegio gli interessi maturati dal 1° gennaio 2025 al 15 marzo 2026, indipendentemente dal tasso convenzionale pattuito tra le parti. La regola fissa un perimetro temporale preciso che evita di estendere la prelazione a interessi arretrati di anni anteriori, i quali restano in chirografo. L'individuazione dell'anno in corso e di quello precedente va effettuata in giorni effettivi e non in anni solari, secondo il computo previsto dall'art. 2963 c.c.

Gli interessi successivi alla data del pignoramento

Per gli interessi che maturano dopo il pignoramento e fino alla data della vendita, il privilegio opera nei limiti della misura legale stabilita dall'art. 1284 c.c. La ratio è duplice: da un lato si evita che l'eccessiva durata della procedura penalizzi il creditore privilegiato; dall'altro si impedisce che tassi convenzionali elevati erodano la massa attiva a danno degli altri creditori. Se il tasso convenzionale è inferiore a quello legale, prevale ovviamente il tasso effettivamente pattuito. La regola è particolarmente importante per i mutui bancari assistiti da ipoteca, dove il tasso contrattuale è spesso superiore al tasso legale: la differenza tra i due tassi resta a carico della massa in chirografo, con conseguente riduzione delle aspettative di recupero del creditore garantito.

Profili pratici e contenzioso

Nelle procedure concorsuali il calcolo degli interessi privilegiati è una delle fonti più frequenti di contestazione nelle istanze di insinuazione al passivo. Il creditore deve presentare un prospetto dettagliato che distingua: capitale; interessi convenzionali dell'anno in corso e dell'anno precedente; interessi al tasso legale dal pignoramento alla vendita; spese ordinarie documentate. La giurisprudenza richiede analiticità nel computo, pena la collocazione in chirografo delle somme non adeguatamente documentate. Quando il debitore Caio sostiene tassi usurari o spese sproporzionate, può chiedere al giudice di ridurre la quota privilegiata. L'istruttoria del giudice delegato e del curatore richiede dunque una verifica capillare delle voci di spesa e dei conteggi degli interessi, affinché la collocazione al passivo rispecchi rigorosamente i limiti dell'art. 2749 c.c.

Domande frequenti

A quali privilegi si applica l'art. 2749 c.c.?

La norma ha portata generale e si applica a tutti i privilegi previsti dal Codice civile e dalle leggi speciali, siano essi generali o speciali, mobiliari o immobiliari.

Cosa si intende per «spese ordinarie» di intervento?

Sono le spese strettamente necessarie alla partecipazione del creditore al processo esecutivo: contributo unificato, onorari del difensore secondo parametri ordinari, spese di notifica, diritti di cancelleria.

Da quando decorrono gli interessi privilegiati?

Gli interessi convenzionali sono privilegiati per l'anno in corso al pignoramento e per quello immediatamente precedente; gli interessi successivi beneficiano del privilegio solo al tasso legale fino alla vendita.

Cosa succede agli interessi convenzionali ulteriori?

Gli interessi che eccedono la misura legale e quelli maturati oltre i limiti temporali indicati dall'art. 2749 c.c. sono ammessi al passivo in chirografo, senza prelazione.

Come va presentata l'insinuazione al passivo per gli interessi?

Occorre redigere un prospetto analitico che distingua capitale, interessi convenzionali, interessi legali post-pignoramento e spese, con la documentazione giustificativa di ciascuna voce.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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