Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2744 c.c. Divieto del patto commissorio
In vigore dal 19/04/1942
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2743 - Articolo 2743 Codice Civile: Diminuzione della garanzia→Cod. civ. art. 2745 - Articolo 2745 Codice Civile: Fondamento del privilegio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2742 Codice Civile: Surrogazione dell’indennità alla cosa→Articolo 2746 Codice Civile: Distinzione dei privilegi→Art. 2741 c.c.: Concorso dei creditori e cause di prelazione→Articolo 2747 Codice Civile: Efficacia del privilegio→Articolo 2740 Codice Civile: Responsabilità patrimoniale→Art. 2748 c.c.: Efficacia del privilegio speciale rispetto al pe→Art. 2739 Codice Civile: Oggetto
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il divieto del patto commissorio
L'articolo 2744 del Codice civile sancisce uno dei divieti più importanti del diritto delle garanzie: la nullità del patto commissorio. Si tratta dell'accordo con il quale le parti convengono che, in caso di mancato pagamento del credito alla scadenza, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente al creditore. La sanzione è la nullità, e quindi l'inefficacia originaria del patto.
Patti contestuali e patti successivi
Il secondo comma precisa che il divieto vale anche per i patti stipulati dopo la costituzione del pegno o dell'ipoteca. La precisazione è importante perché stronca sul nascere il tentativo di aggirare il divieto rinviando l'accordo commissorio a un momento successivo, magari quando il debitore è già in difficoltà economica e dunque più ricattabile. Il divieto opera in ogni fase del rapporto.
La ratio del divieto
La giurisprudenza ha individuato la ratio del divieto in una pluralità di esigenze convergenti: tutela del debitore contro le pressioni del creditore in posizione di forza, che potrebbe pretendere a garanzia un bene di valore molto superiore al credito; tutela del ceto creditorio, perché il trasferimento automatico al creditore sottrarrebbe il bene al concorso degli altri creditori; rispetto delle regole sull'esecuzione forzata, che prevedono la vendita pubblica del bene con stima e contraddittorio.
Esempio operativo
Tizio chiede a Caio un prestito di 50.000 euro e dà in pegno una collezione di orologi del valore di 150.000 euro. Nel contratto le parti convengono che, se Tizio non paga entro un anno, la collezione diventi automaticamente di Caio. Questo patto è nullo: alla scadenza Caio non può appropriarsi della collezione, ma deve seguire la procedura di realizzazione del pegno prevista dall'art. 2796 c.c. (vendita all'incanto o appropriazione secondo stima), restituendo a Tizio l'eventuale eccedenza sul credito.
Il patto marciano: l'eccezione consentita
La giurisprudenza ammette la validità del patto marciano: l'accordo con il quale le parti convengono che, in caso di inadempimento, il bene gravato passi al creditore ma a un prezzo determinato da una stima imparziale, con obbligo di restituire al debitore la differenza tra valore del bene e ammontare del credito. La presenza della stima e dell'obbligo di restituzione dell'eccedenza neutralizza il rischio di abuso del creditore e rende il patto compatibile con la ratio del divieto. Il d.l. 59/2016 ha introdotto strumenti speciali di trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento (art. 48-bis TUB) ispirati allo schema marciano.
Patto commissorio dissimulato
La Cassazione qualifica come patto commissorio nullo anche operazioni dissimulate: vendita con patto di riscatto, cessione di credito a scopo di garanzia, sale and lease back posti in essere per assicurare al creditore il bene in caso di mancato pagamento. La nullità copre la sostanza dell'operazione indipendentemente dalla veste contrattuale prescelta. L'indagine sulla causa concreta del contratto è centrale per distinguere il legittimo trasferimento dal patto commissorio mascherato. Tra gli indici sintomatici considerati dalla giurisprudenza vi sono: la sproporzione tra prezzo apparente e valore del bene, la coincidenza temporale con un debito in essere o nascente, la previsione di clausole che neutralizzano il rischio del compratore, la permanenza del godimento del bene in capo al venditore-debitore.
Conseguenze della nullità
La nullità del patto commissorio è una nullità parziale che non travolge necessariamente l'intero contratto di pegno o di ipoteca: la garanzia resta valida e il creditore conserva il diritto di soddisfarsi sul bene secondo le procedure ordinarie di realizzazione (vendita all'incanto per il pegno ex art. 2796 c.c., espropriazione forzata per l'ipoteca). Nel caso di operazione dissimulata, invece, la nullità travolge l'intero contratto dissimulato di trasferimento, e il bene deve essere restituito al debitore con eventuale obbligo di restituire al creditore quanto ricevuto a titolo di prezzo. La nullità è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile.
Domande frequenti
Che cos'è il patto commissorio?
È l'accordo con cui le parti convengono che, in caso di mancato pagamento, la proprietà del bene pegnorato o ipotecato passi automaticamente al creditore. L'art. 2744 c.c. lo dichiara nullo.
Il divieto vale anche se l'accordo è successivo alla garanzia?
Sì. Il secondo comma estende la nullità ai patti stipulati dopo la costituzione del pegno o dell'ipoteca, per impedire facili aggiramenti del divieto.
Perché il patto commissorio è vietato?
Per tutelare il debitore da abusi del creditore, evitare che un bene di valore superiore al credito sia attribuito senza stima e proteggere il concorso degli altri creditori sul patrimonio del debitore.
Il patto marciano è valido?
Sì. Prevedendo una stima imparziale e la restituzione al debitore dell'eccedenza rispetto al credito, neutralizza il rischio di abuso ed è ammesso dalla giurisprudenza e da alcune leggi speciali.
La vendita con patto di riscatto può essere un patto commissorio mascherato?
Sì, quando l'operazione è strumentale a garantire un credito e a far passare la proprietà al creditore in caso di mancato pagamento. La Cassazione applica anche in questi casi la nullità ex art. 2744 c.c.