Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2747 c.c. – Efficacia del privilegio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2746 - Articolo 2746 Codice Civile: Distinzione dei privilegi→Cod. civ. art. 2748 - Art. 2748 c.c.: Efficacia del privilegio speciale rispetto al pe→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2745 Codice Civile: Fondamento del privilegio→Articolo 2749 Codice Civile: Estensione del privilegio→Articolo 2744 Codice Civile: Divieto del patto commissorio→Art. 2750 c.c.: Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi sta→Articolo 2743 Codice Civile: Diminuzione della garanzia→Art. 2751 c.c.: Crediti per spese funebri d’infermità, alimenti→Articolo 2742 Codice Civile: Surrogazione dell’indennità alla cosa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Privilegio generale e privilegio speciale: due regimi a confronto
L'articolo 2747 c.c. fissa una regola cardine in materia di privilegi mobiliari, distinguendo nettamente il privilegio generale dal privilegio speciale quanto alla loro efficacia nei confronti dei terzi. Il legislatore ha voluto contemperare due esigenze contrapposte: da un lato la tutela del creditore titolare di una causa di prelazione, dall'altro la sicurezza dei traffici giuridici e l'affidamento di chi acquista beni mobili. La distinzione di regime e' coerente con la diversa natura delle due categorie di privilegio: il privilegio generale e' un mero criterio di preferenza all'interno della procedura concorsuale, mentre il privilegio speciale ha caratteristiche più vicine a quelle di un diritto reale di garanzia.
Il privilegio generale e il limite dei diritti dei terzi
Il primo comma stabilisce che il privilegio generale sui mobili non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno acquistato sui beni stessi. ciò significa che, se Tizio vanta un privilegio generale sui mobili del debitore Caio e nel frattempo Sempronio ha acquistato in buona fede uno di quei beni, Tizio non potra' rivalersi su quel mobile già uscito dal patrimonio di Caio. La ratio risiede nella natura del privilegio generale, che non concede al titolare alcun potere di sequela sui singoli beni: il privilegio generale opera infatti come strumento di graduazione del credito nella distribuzione dell'attivo, non come vincolo reale su determinati cespiti.
Il richiamo agli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916
Il rinvio normativo serve a coordinare la disciplina del privilegio con le regole sul pignoramento e sulla opponibilita' degli atti dispositivi al creditore procedente. Sono fatti salvi, in particolare, i casi in cui l'atto di alienazione del debitore sia inefficace verso il creditore (per esempio perché compiuto dopo il pignoramento o non trascritto in tempo utile). In tali ipotesi il privilegio può essere fatto valere anche sui beni formalmente usciti dal patrimonio del debitore. Il sistema dimostra che la tutela del creditore privilegiato non e' assoluta, ma calibrata sul bilanciamento con la pubblicita' del pignoramento e con le regole generali sull'opponibilita' degli atti.
Il privilegio speciale e la sequela sui beni
Il secondo comma riconosce invece al privilegio speciale sui mobili una efficacia rafforzata: se sussiste la particolare situazione che lo giustifica (per esempio la presenza del bene presso il creditore che ha eseguito le prestazioni di conservazione), il privilegio può essere fatto valere anche contro i terzi che abbiano acquistato diritti successivamente al suo sorgere. Si tratta di una vera e propria vis attractiva sul bene, che conferisce al credito una posizione assimilabile a quella di un diritto reale di garanzia. La forza espansiva del privilegio speciale e' la diretta conseguenza del nesso oggettivo tra credito e bene: il diritto di prelazione nasce con riferimento a una specifica res e ne segue le vicende fino al momento in cui viene meno la situazione di fatto che lo giustifica.
Esempi operativi e impatti pratici
Si pensi al caso del riparatore Mevio che ha eseguito lavori su un'automobile di Tizio: il privilegio speciale ex art. 2756 c.c. permane finché il veicolo si trova presso l'officina e prevale anche sui diritti acquistati nel frattempo da un terzo. Diverso il caso del privilegio generale del lavoratore dipendente: se l'azienda vende un macchinario a un terzo in buona fede, il dipendente non potra' aggredire quel singolo bene ma dovrà rivalersi sul ricavato della vendita o sugli altri mobili rimasti nel patrimonio del datore. La distinzione si traduce in conseguenze rilevantissime nella pratica delle esecuzioni e nei fallimenti, dove la corretta qualificazione del privilegio determina la possibilità o meno di aggredire beni alienati prima dell'apertura della procedura.
Profili applicativi nelle procedure concorsuali
L'art. 2747 c.c. ha rilevanza centrale nella formazione dello stato passivo e nei giudizi di rivendica. Il curatore che apprende un bene mobile al fallimento deve verificare la natura del privilegio vantato dai creditori e l'eventuale presenza di diritti di terzi: se il bene era già uscito dal patrimonio del debitore in epoca anteriore al fallimento, i titolari di privilegio generale non possono opporsi alla pretesa del terzo, mentre i titolari di privilegio speciale possono rivendicare il bene se ricorrono le condizioni di legge. Anche in sede di esecuzione individuale, l'art. 2747 c.c. guida il giudice nella valutazione delle opposizioni di terzo e nella formazione del progetto di distribuzione del ricavato.
Domande frequenti
Cosa distingue il privilegio generale dal privilegio speciale?
Il privilegio generale grava sull'intero patrimonio mobiliare del debitore ma non concede diritto di sequela sui singoli beni; il privilegio speciale colpisce beni determinati e segue il bene anche presso i terzi acquirenti.
Il privilegio generale si può far valere contro un terzo acquirente in buona fede?
No, salvo i casi richiamati dagli artt. 2913-2916 c.c. relativi all'inefficacia degli atti dispositivi rispetto al creditore procedente nel pignoramento.
Cosa significa che il privilegio speciale prevale sui diritti dei terzi posteriori?
Significa che, finché sussiste la situazione di fatto che fonda il privilegio (per esempio il possesso del bene da parte del creditore), questi può soddisfarsi sul bene anche se nel frattempo e' stato venduto o gravato da diritti di terzi.
Quali sono le situazioni che fanno cessare l'efficacia del privilegio speciale?
Tipicamente la perdita del possesso del bene da parte del creditore, lo spostamento del bene fuori dai luoghi in cui la legge richiede che si trovi o l'estinzione del credito garantito.
Il privilegio si estende anche agli interessi e alle spese?
Si', ma nei limiti previsti dall'art. 2749 c.c.: spese ordinarie di intervento esecutivo, interessi dell'anno in corso e dell'anno precedente al pignoramento, interessi successivi nei limiti della misura legale.