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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2748 c.c. Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

In vigore dal 19/04/1942

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

In sintesi

  • La norma stabilisce le regole di concorso tra privilegio speciale, pegno e ipoteca sui beni del debitore.
  • Sui beni mobili, il privilegio speciale cede di regola al diritto del creditore pignoratizio.
  • Sui beni immobili, invece, i creditori privilegiati sono preferiti ai creditori ipotecari.
  • In entrambi i casi vale la clausola di salvaguardia: la legge puo' disporre diversamente per singole fattispecie.
  • Si fissa quindi un ordine gerarchico tra cause di prelazione, fondamentale per le procedure esecutive e concorsuali.
  • La disciplina e' applicata costantemente nei piani di riparto fallimentari e nei progetti di distribuzione delle esecuzioni individuali.

Il rapporto tra privilegio speciale, pegno e ipoteca

L'articolo 2748 c.c. e' una delle disposizioni piu' rilevanti del Libro VI del Codice civile in materia di concorso tra cause di prelazione. La norma risolve il problema, ricorrente nella prassi delle esecuzioni e delle procedure concorsuali, di stabilire quale tra piu' creditori privilegiati abbia diritto a soddisfarsi per primo sul ricavato della vendita del bene. Il legislatore opta per soluzioni opposte a seconda che si tratti di beni mobili o immobili, con un criterio che riflette la diversa natura delle garanzie volontarie (pegno e ipoteca) rispetto ai privilegi di matrice legale.

La prevalenza del pegno sul privilegio speciale mobiliare

Il primo comma stabilisce che il privilegio speciale sui beni mobili non puo' esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. Il pegno, in quanto diritto reale di garanzia costituito con la consegna del bene (art. 2786 c.c.) e accompagnato dalla pubblicita' del possesso, prevale dunque sul privilegio speciale. Si pensi al caso in cui Tizio abbia ricevuto in pegno un macchinario industriale da Caio: se l'officina Mevio vanta un privilegio speciale per lavori di riparazione sullo stesso bene, Tizio (creditore pignoratizio) sara' preferito nel riparto. La regola tutela la fiducia del creditore pignoratizio che ha ricevuto il bene proprio per garantirsi del credito.

La preferenza del privilegio immobiliare sull'ipoteca

Il secondo comma adotta una soluzione opposta per gli immobili: i creditori titolari di privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari. La regola si spiega con la natura tipicamente legale dei privilegi immobiliari, che il legislatore ha voluto tutelare in modo particolarmente intenso (si pensi al privilegio del promissario acquirente di immobile da costruire o al privilegio per le spese di giustizia). L'ipoteca, pur essendo un diritto reale di garanzia, cede dunque al privilegio immobiliare salvo che la legge non preveda diversamente. La scelta riflette il favor del legislatore verso categorie di crediti ritenute meritevoli di protezione rafforzata: tributi, spese di giustizia, contributi consortili, crediti del promissario acquirente trascritto.

Le deroghe legali e il sistema delle eccezioni

Entrambe le regole sono modulabili dal legislatore: l'inciso «se la legge non dispone diversamente» consente di derogare al criterio generale in casi specifici. Per esempio, l'art. 2776 c.c. stabilisce una particolare disciplina del concorso del privilegio generale dei lavoratori dipendenti rispetto alle ipoteche, e ulteriori deroghe sono previste dalle leggi speciali (Codice della crisi, normativa tributaria, leggi bancarie). L'art. 2778 c.c. fissa inoltre l'ordine dei privilegi sui mobili e l'art. 2780 c.c. quello sui privilegi immobiliari, integrando il sistema di prelazione delineato dall'art. 2748 c.c. con una graduatoria interna alle diverse categorie.

Rilevanza pratica nei piani di riparto

L'applicazione concreta dell'art. 2748 c.c. e' quotidiana nei progetti di distribuzione e nei piani di riparto fallimentari. Il giudice dell'esecuzione e il curatore devono stabilire l'ordine di soddisfazione dei creditori sul ricavato della vendita: il pegno mobiliare precede il privilegio speciale mobiliare; il privilegio immobiliare precede l'ipoteca. La violazione di queste regole genera nullita' o inefficacia del riparto e legittima l'opposizione del creditore pretermesso. Nel concorso tra ipoteche di pari grado e privilegi immobiliari, il curatore deve effettuare il computo distinguendo le quote di soddisfazione e applicando rigorosamente il criterio dell'art. 2748 c.c., pena la rifusione delle somme indebitamente percepite da chi non aveva titolo a riceverle.

Operativita' nella crisi d'impresa

Nel quadro del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'art. 2748 c.c. e' costantemente richiamato dai professionisti incaricati di redigere i piani di concordato e gli accordi di ristrutturazione, perche' definisce la posizione iniziale di ciascun creditore garantito ai fini del calcolo della percentuale di soddisfazione. La corretta applicazione della norma evita contestazioni in sede di omologazione e tutela la par condicio creditorum nella forma graduata che il diritto delle prelazioni impone.

Domande frequenti

Perche' il pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare?

Perche' il pegno e' un diritto reale di garanzia costituito volontariamente con la consegna del bene e accompagnato da una pubblicita' di tipo possessorio, mentre il privilegio speciale e' una causa di prelazione di matrice legale piu' debole.

Perche' il privilegio immobiliare prevale sull'ipoteca?

Perche' il legislatore considera meritevoli di particolare tutela i crediti assistiti da privilegio immobiliare (spese di giustizia, tributi, promissari acquirenti, ecc.) e li colloca in posizione preferenziale.

Quali sono le principali deroghe alla regola generale?

Le deroghe piu' rilevanti riguardano il privilegio generale dei lavoratori dipendenti, alcuni privilegi tributari e le previsioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Come si applica l'art. 2748 c.c. nel fallimento?

Il curatore deve redigere il progetto di riparto rispettando l'ordine delle cause di prelazione: prima i pegni mobiliari, poi i privilegi speciali mobiliari; sugli immobili prima i privilegi immobiliari, poi le ipoteche.

Cosa puo' fare il creditore pretermesso nel riparto?

Puo' proporre opposizione al progetto di distribuzione o reclamo contro il piano di riparto, chiedendo al giudice di rideterminare l'ordine di soddisfazione secondo le regole dell'art. 2748 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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