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Art. 2746 c.c. Distinzione dei privilegi
In vigore dal 19/04/1942
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Privilegi generali e privilegi speciali
L'articolo 2746 del Codice civile introduce la fondamentale distinzione tra privilegi generali e privilegi speciali, criterio classificatorio essenziale per comprendere il funzionamento delle prelazioni nel concorso dei creditori. La differenza riguarda l'estensione dell'oggetto sul quale il privilegio si esercita.
Il privilegio generale
Il privilegio generale grava su tutti i beni mobili del debitore. Non si fissa su un bene specifico, ma colpisce indistintamente l'intero patrimonio mobiliare: denaro, crediti, titoli, beni in deposito, scorte di magazzino, mobili d'arredo, automobili (se non registrate). Tipici esempi sono i privilegi sui crediti di lavoro (art. 2751-bis c.c.) e quelli per i crediti tributari sull'IRPEF e l'IVA (art. 2752 c.c.). Una caratteristica fondamentale dei privilegi generali è che non producono diritto di sequela: se il debitore aliena il bene, il privilegio non lo segue presso il terzo acquirente.
Il privilegio speciale
Il privilegio speciale, invece, grava su determinati beni mobili o immobili del debitore, individuati specificamente dalla legge. Esempi tipici: il privilegio del locatore sui beni mobili che arredano l'immobile locato (art. 2764 c.c.), il privilegio del conduttore di fondo rustico, il privilegio dell'albergatore sulle cose portate dal cliente (art. 2760 c.c.), il privilegio del crediti dello Stato per imposte indirette sui beni ai quali si riferisce il tributo. I privilegi speciali, a differenza dei generali, normalmente producono diritto di sequela: il creditore può esercitare la prelazione sui beni anche se sono passati a un terzo, salvo le tutele dell'acquirente in buona fede.
Solo privilegi speciali sugli immobili
Un dato fondamentale, indirettamente desumibile dalla norma, è che i privilegi generali sono solo mobiliari: non esistono privilegi generali sugli immobili nel nostro ordinamento. La ragione sta nel sistema di pubblicità immobiliare: il regime dei beni immobili è fondato sulla trascrizione e sull'iscrizione ipotecaria, sicché un privilegio occulto su tutti gli immobili del debitore sarebbe incompatibile con la certezza dei traffici. I privilegi immobiliari esistono soltanto come privilegi speciali su singoli beni, e di norma richiedono iscrizione pubblicitaria.
Esempio operativo
Tizio S.r.l. fallisce. Tra i creditori figurano: Caio, dipendente con 20.000 euro di stipendi arretrati; il fisco con 50.000 euro di IVA non versata; il locatore Sempronio per 8.000 euro di canoni di affitto del capannone industriale arredato dai macchinari di Tizio S.r.l. Caio e il fisco vantano privilegi generali sui mobili (art. 2751-bis e 2752 c.c.): si soddisferanno sull'intera massa attiva mobiliare. Sempronio gode di privilegio speciale sui beni che arredano l'immobile locato (art. 2764 c.c.): si soddisferà preferenzialmente sul ricavato della vendita dei macchinari presenti nel capannone. La distinzione determina la graduazione e la collocazione del credito.
Rilevanza pratica della distinzione
La distinzione tra privilegi generali e speciali ha rilevanza centrale nella formazione dello stato passivo nelle procedure concorsuali e nella ripartizione del ricavato dell'esecuzione. I privilegi speciali si soddisfano per primi sui beni specifici sui quali insistono; i privilegi generali si soddisfano sul residuo della massa mobiliare. Il rapporto con pegno e ipoteca è regolato dagli articoli successivi (2747-2783 c.c.), che fissano la graduazione precisa tra le diverse cause di prelazione concorrenti su uno stesso bene.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra privilegio generale e privilegio speciale?
Il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore; il privilegio speciale grava solo su determinati beni mobili o immobili individuati dalla legge.
Esistono privilegi generali sugli immobili?
No. I privilegi generali sono solo mobiliari. Sui beni immobili sono ammessi soltanto privilegi speciali, di regola con iscrizione pubblicitaria.
Il privilegio segue il bene se viene venduto a un terzo?
Solitamente sì per i privilegi speciali, che producono diritto di sequela. I privilegi generali, invece, non seguono il bene presso il terzo acquirente.
Quali sono esempi di privilegio generale?
I crediti di lavoro subordinato (art. 2751-bis c.c.), i crediti tributari per IRPEF, IRES e IVA (art. 2752 c.c.), i contributi previdenziali e altri crediti indicati dalla legge.
Quali sono esempi di privilegio speciale?
Il privilegio del locatore sui mobili che arredano l'immobile locato, il privilegio dell'albergatore sulle cose portate dal cliente, il privilegio dello Stato per imposte indirette sui beni cui si riferiscono.