Art. 2752 c.c. Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
In vigore dal 19/04/1942
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno in cui si procede all’esecuzione e nell’anno precedente.
Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d’imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
In sintesi
Commento all'art. 2752 c.c., Crediti fiscali dello Stato e degli enti locali
L'art. 2752 c.c. disciplina il privilegio generale sui mobili a favore di un insieme di crediti tributari statali e locali. La norma ha subito aggiornamenti nel tempo per adeguarsi alla evoluzione del sistema tributario italiano, incorporando le imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche in sostituzione delle vecchie denominazioni.
Imposte dirette statali
Il privilegio si esercita per l'IRPEF, l'IRES (già IRPEG) e l'ILOR limitatamente ai redditi non immobiliari e non fondiari: i redditi da immobili e fondi rustici determinati catastalmente sono esclusi, poiché su di essi opera il privilegio speciale ipotecario. La copertura temporale è limitata ai ruoli posti in riscossione nell'anno dell'esecuzione e nell'anno precedente: per i ruoli suppletivi relativi a periodi d'imposta anteriori, il privilegio non può superare l'importo equivalente a due annualità.
IVA
Il terzo comma estende il privilegio ai crediti IVA, comprensivi di imposte, pene pecuniarie e soprattasse. Questa previsione è particolarmente rilevante nelle procedure concorsuali, dove l'erario vanta spesso crediti IVA di notevole entità. Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il trattamento dei crediti tributari privilegiati nel concordato preventivo e nella liquidazione giudiziale, imponendo che il piano concordatario garantisca almeno il loro pagamento integrale nei limiti del realizzo.
Tributi locali
I crediti per imposte e tributi di comuni e province hanno il medesimo privilegio, ma con un grado subordinato a quello dello Stato. La norma cita espressamente l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Questo sistema gerarchico tra crediti statali e locali riflette la struttura dell'ordinamento tributario italiano.
Domande frequenti
Il privilegio per IRPEF si applica anche ai redditi da fabbricati?
No, il privilegio dell'art. 2752 c.c. è limitato alla quota d'imposta non imputabile a redditi immobiliari o fondiari determinabili catastalmente. Su quei redditi opera la garanzia ipotecaria.
Per quanti anni di ruoli si esercita il privilegio sulle imposte dirette?
Il privilegio copre i ruoli posti in riscossione nell'anno dell'esecuzione e nell'anno precedente. Per ruoli suppletivi di anni anteriori, il limite è l'equivalente di due annualità.
I crediti IVA dello Stato sono privilegiati?
Sì, il terzo comma dell'art. 2752 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili ai crediti per IVA, compresi pene pecuniarie e soprattasse connesse.
I comuni hanno un privilegio sui mobili del debitore per i tributi locali?
Sì, ma il loro privilegio è subordinato a quello dello Stato. È espressamente menzionata l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
Come vengono trattati questi crediti fiscali nel concordato preventivo?
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) richiede che il piano concordatario garantisca ai crediti privilegiati (inclusi quelli fiscali) il pagamento almeno pari al valore realizzabile in caso di liquidazione.