Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2755 c.c. Spese per atti conservativi o di espropriazione

In vigore dal 19/04/1942

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

In sintesi

  • L'articolo riconosce un privilegio speciale mobiliare per le spese di giustizia.
  • Sono privilegiate le spese sostenute per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili.
  • Le spese devono essere state fatte nell'interesse comune dei creditori, non solo del singolo procedente.
  • Il privilegio grava sui beni mobili oggetto della conservazione o dell'espropriazione.
  • La ratio è incentivare le iniziative giudiziarie che producono utilità all'intera massa creditoria.
  • Si tratta di un privilegio collocato in posizione preferenziale rispetto agli altri privilegi speciali mobiliari.
Indice dei contenuti

Il privilegio per le spese di giustizia sui beni mobili

L'articolo 2755 c.c. apre la lunga serie dei privilegi speciali mobiliari disciplinati dal Codice civile e introduce una regola di equità sostanziale: chi sostiene spese giudiziarie nell'interesse comune dei creditori deve poterle recuperare con priorità sul ricavato della vendita dei beni che ne hanno tratto utilita'. Il fondamento e' la valorizzazione dell'attività processuale che produce un beneficio collettivo per la massa creditoria. Si tratta di una disposizione che applica al campo dei privilegi un principio generalissimo dell'ordinamento, espresso dal brocardo «expensae communes ante omnia detrahendae sunt»: le spese sostenute nell'interesse di tutti devono essere prelevate prima di ogni altra distribuzione.

Gli atti conservativi e l'espropriazione

La norma si riferisce a due categorie di attività: gli atti conservativi, come il sequestro conservativo previsto dagli artt. 671 e ss. c.p.c., e gli atti di espropriazione, che includono il pignoramento mobiliare, la vendita forzata e tutte le attività strumentali. Le spese coperte dal privilegio sono quelle direttamente connesse a tali atti: compensi del custode, oneri di trasporto, spese di pubblicita' della vendita, compensi del professionista delegato, spese di stima. La giurisprudenza ha precisato che il privilegio assiste anche le spese tecniche (perizie, valutazioni, certificazioni) e quelle di registrazione del verbale, in quanto necessarie alla regolare conclusione del procedimento espropriativo.

Il requisito dell'interesse comune dei creditori

L'elemento centrale e' che le spese siano state sostenute nell'interesse comune dei creditori. ciò significa che il privilegio non assiste le spese fatte esclusivamente nell'interesse del singolo creditore procedente, ma solo quelle che hanno prodotto utilita' a tutti i creditori che si soddisfano sui beni espropriati. Si pensi all'esempio in cui Tizio promuove l'esecuzione mobiliare contro Caio: le spese sostenute per la custodia e la vendita dei beni pignorati beneficiano del privilegio perché anche gli altri creditori intervenuti (Sempronio, Mevio) traggono vantaggio dalla liquidazione. Restano fuori dal privilegio le spese per attività esclusivamente individuali, come le iniziative di accertamento patrimoniale finalizzate al solo creditore procedente o le spese di liti separate che non hanno apportato beneficio alla massa.

L'ambito oggettivo e il rango del privilegio

Il privilegio grava sui beni mobili oggetto della conservazione o dell'espropriazione. Trattandosi di un privilegio speciale per spese di giustizia, esso e' collocato in posizione preferenziale nell'ordine dei privilegi mobiliari: viene soddisfatto prima degli altri privilegi speciali mobiliari, in coerenza con il principio per cui la massa attiva deve sopportare per prime le spese che ne hanno consentito la formazione e la conservazione. L'art. 2778 c.c., che fissa l'ordine dei privilegi sui mobili, colloca infatti al primo posto le spese di giustizia di cui all'art. 2755 c.c., riconoscendone la natura strumentale e prededucibile rispetto a ogni altra causa di prelazione mobiliare.

Applicazioni concrete e profili procedurali

Nella prassi esecutiva il privilegio dell'art. 2755 c.c. e' fatto valere dal creditore procedente nel piano di riparto, che chiede di prelevare prima di ogni altro le spese di giustizia documentate. Anche il custode giudiziario e il professionista delegato alla vendita possono insinuarsi al passivo del fallimento del debitore esecutato facendo valere il privilegio per i compensi e le spese rimasti insoluti. Il giudice dell'esecuzione verifica che le spese siano congrue, documentate e funzionali all'interesse collettivo, escludendo le voci sproporzionate o personali del singolo creditore. La verifica e' rigorosa: documentazione di pagamento, fatture intestate, parcelle vidimate dagli ordini professionali e ricevute di trasporto sono di norma richieste per ottenere la collocazione privilegiata della spesa nel progetto di distribuzione.

Domande frequenti

Quali spese rientrano nel privilegio dell'art. 2755 c.c.?

Tutte le spese di giustizia direttamente connesse agli atti conservativi e all'espropriazione di beni mobili: compensi del custode, oneri di vendita, spese di pubblicita', compensi del delegato alla vendita.

Cosa significa «interesse comune dei creditori»?

Significa che le spese devono aver prodotto un'utilita' per tutti i creditori che si soddisfano sui beni espropriati, e non solo per il singolo procedente.

Il privilegio si applica anche al sequestro conservativo?

Si', il privilegio copre le spese di tutti gli atti conservativi previsti dalla legge, incluso il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.

Che rango ha questo privilegio rispetto agli altri?

È collocato in posizione preferenziale tra i privilegi speciali mobiliari, in quanto le spese di giustizia devono essere prelevate per prime dal ricavato della vendita.

Il custode giudiziario può insinuarsi al passivo?

Si', il custode può chiedere l'ammissione in via privilegiata dei propri compensi e delle spese sostenute nell'interesse della massa, in base all'art. 2755 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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