Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2750 c.c. Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
In vigore dal 19/04/1942
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2749 - Articolo 2749 Codice Civile: Estensione del privilegio→Cod. civ. art. 2751 - Art. 2751 c.c.: Crediti per spese funebri d’infermità, alimenti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2748 c.c.: Efficacia del privilegio speciale rispetto al pe→Art. 2752 c.c.: Crediti per contributi diretti dello Stato, per→Articolo 2747 Codice Civile: Efficacia del privilegio→Art. 2753 c.c.: Crediti per contributi di assicurazione obbligat→Articolo 2746 Codice Civile: Distinzione dei privilegi→Art. 2754 c.c.: Crediti per contributi relativi ad altre forme d→Articolo 2745 Codice Civile: Fondamento del privilegio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2750 del codice civile chiude idealmente la trattazione di alcune categorie di privilegi disciplinando, con tecnica di rinvio, i privilegi marittimi e aeronautici e, più in generale, il rapporto tra il sistema codicistico delle cause di prelazione e i privilegi previsti da leggi speciali. La disposizione, pur sintetica, svolge un'importante funzione di coordinamento normativo: riconosce l'esistenza di regimi settoriali autonomi e ne regola l'integrazione con la disciplina generale del codice.
Il rinvio al codice della navigazione
La prima parte della norma stabilisce che i privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate, nonché i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate, sono regolati dal codice della navigazione. Il legislatore del 1942 ha così confermato la specialità della materia: la navigazione marittima e aerea presenta esigenze peculiari - mobilità dei beni, pluralità di crediti connessi al viaggio, rilievo internazionale - che giustificano una disciplina autonoma. L'art. 2750 evita duplicazioni e contraddizioni rinviando integralmente al corpus settoriale.
La specialità dei privilegi marittimi e aeronautici
I privilegi della navigazione rispondono a logiche proprie: garantiscono crediti tipicamente collegati all'impresa e al viaggio, secondo un sistema che il codice della navigazione articola in modo dettagliato. Il rinvio operato dall'art. 2750 implica che, per questi privilegi, l'interprete debba ricercare nel codice settoriale l'individuazione delle cause di prelazione, il loro grado e la loro disciplina. Il codice civile, in questa materia, arretra a favore della normativa speciale.
I privilegi previsti da leggi speciali
La seconda parte della disposizione stabilisce che ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme del capo dedicato ai privilegi nel codice civile, se non è diversamente disposto. La regola è di chiusura e di coordinamento: i molteplici privilegi introdotti da normative settoriali si inseriscono nel sistema generale e ne mutuano la disciplina, salvo che la legge speciale detti regole proprie. Si realizza così un'integrazione tra fonte speciale e disciplina codicistica.
I privilegi come cause di prelazione
La norma va letta nel quadro dei principi generali sulle cause di prelazione. Il privilegio è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.) e costituisce eccezione alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.). In quanto eccezione, il privilegio è di fonte legale e di stretta interpretazione: l'art. 2750, rinviando alle fonti speciali, presuppone proprio questa natura tassativa e tipica.
Il coordinamento tra sistemi
La funzione precipua dell'art. 2750 è di coordinamento. Da un lato riconosce l'autonomia di regimi specialistici, come quello della navigazione; dall'altro evita che i privilegi nati da leggi speciali restino privi di una disciplina completa, attraendoli alla regolamentazione generale del codice ove la legge speciale taccia. Ne risulta un sistema a struttura aperta, capace di accogliere le cause di prelazione introdotte da normative settoriali senza perdere coerenza.
Rilievo applicativo
Sul piano pratico, l'art. 2750 orienta l'interprete che debba ricostruire il rango e la disciplina di un privilegio: occorre anzitutto verificare se la materia rientri nella navigazione, nel qual caso si applica il codice della navigazione; in caso di privilegio di fonte speciale, occorre invece muovere dalla legge istitutiva e, per quanto da essa non disposto, dalle norme del codice civile. La disposizione costituisce dunque una bussola sistematica nella complessa materia delle prelazioni, particolarmente preziosa nelle procedure concorsuali e nelle esecuzioni, dove la corretta graduazione dei crediti privilegiati è decisiva per la soddisfazione dei creditori.
Il grado dei privilegi e l'ordine di soddisfazione
Uno degli aspetti centrali della materia è il grado del privilegio, cioè la collocazione del credito privilegiato rispetto agli altri nel concorso. Il codice civile detta, agli artt. 2777 e segg., l'ordine dei privilegi e i criteri di soluzione dei conflitti tra essi e con le altre cause di prelazione, quali il pegno e l'ipoteca. Il rinvio operato dall'art. 2750 ai regimi speciali implica che, per i privilegi marittimi e aeronautici, l'ordine di soddisfazione segua le regole del codice della navigazione, mentre per i privilegi di leggi speciali si integri, ove non diversamente disposto, con il sistema codicistico generale.
La causa del credito e la distinzione tra privilegi generali e speciali
Il privilegio non dipende dalla volontà delle parti ma dalla causa del credito: la legge accorda la prelazione in considerazione della particolare meritevolezza o della specifica natura del credito garantito. Questo principio, posto in via generale dall'art. 2745 c.c., illumina anche la lettura dell'art. 2750: i privilegi richiamati, sia quelli della navigazione sia quelli di leggi speciali, trovano la loro ragion d'essere nella tipologia del credito che proteggono. Ne discende il carattere tassativo dell'istituto e l'impossibilità di estenderne l'ambito al di fuori dei casi previsti dalla legge. Su questo fondamento si innesta l'ulteriore distinzione tra privilegi generali, che insistono su tutti i beni mobili del debitore, e privilegi speciali, che gravano su determinati beni mobili o immobili. I privilegi della navigazione richiamati dall'art. 2750 appartengono tipicamente alla categoria dei privilegi speciali, insistendo sulla nave, sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate. La comprensione di tale distinzione è essenziale per individuare i beni su cui il privilegio può essere fatto valere e per coordinare la prelazione con le altre garanzie eventualmente gravanti sui medesimi beni, quali il pegno e l'ipoteca. Solo una corretta qualificazione del privilegio e della sua estensione oggettiva consente di ricostruire con esattezza l'ordine di soddisfazione dei creditori nelle procedure concorsuali ed esecutive.
Domande frequenti
Da quale corpo normativo sono regolati i privilegi sulla nave e sull'aeromobile?
Sono regolati dal codice della navigazione, per espresso rinvio dell'art. 2750 c.c., in ragione della specialità della materia marittima e aeronautica.
Quale disciplina si applica ai privilegi previsti da leggi speciali?
Si applicano le norme del codice civile in materia di privilegi, se la legge speciale non dispone diversamente.
Perché i privilegi della navigazione hanno una disciplina autonoma?
Perché la navigazione presenta esigenze peculiari - mobilità dei beni, crediti legati al viaggio, rilievo internazionale - che giustificano un regime speciale.
Il privilegio è di stretta interpretazione?
Sì. In quanto causa di prelazione di fonte legale ed eccezione alla par condicio creditorum, il privilegio è tipico e di stretta interpretazione.
Qual è la funzione dell'art. 2750 c.c.?
Svolge una funzione di coordinamento tra il sistema generale delle cause di prelazione e i regimi speciali, marittimo, aeronautico e di altre leggi settoriali.