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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2745 c.c. Fondamento del privilegio

In vigore dal 19/04/1942

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

In sintesi

  • Il privilegio è una causa di prelazione accordata direttamente dalla legge.
  • Il fondamento del privilegio è la causa del credito, cioè la sua particolare meritevolezza sociale ed economica.
  • Le parti non possono creare privilegi convenzionali: solo la legge può istituirli.
  • La legge può subordinare il privilegio a una convenzione tra le parti (es. privilegio convenzionale agrario).
  • Può anche essere richiesta una particolare forma di pubblicità per la nascita o l'opponibilità del privilegio.
  • Norma che fonda la disciplina dei privilegi distinguendoli da pegno e ipoteca.

Il privilegio come prelazione di fonte legale

L'articolo 2745 del Codice civile fissa il fondamento dei privilegi: il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. Diversamente dal pegno e dall'ipoteca, che nascono normalmente da convenzione, il privilegio è una causa di prelazione di fonte legale: è la legge stessa, in base a una valutazione di particolare meritevolezza del credito, a riconoscere al creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri.

La causa del credito come ratio del privilegio

Il riferimento alla causa del credito segnala che il privilegio è funzionale alla protezione di interessi che il legislatore ritiene degni di tutela rafforzata. Tipici esempi sono i crediti di lavoro (art. 2751-bis c.c.), che tutelano il lavoratore subordinato e l'artigiano; i crediti tributari (art. 2752 c.c.), che proteggono la finanza pubblica; i crediti per spese di giustizia o di conservazione del bene comune ai creditori, che hanno contribuito a preservare la garanzia generica. In tutti questi casi il privilegio non è il prodotto di un accordo, ma il riconoscimento normativo della funzione sociale del credito.

Privilegio e autonomia privata

Le parti non possono creare privilegi atipici. La tassatività delle cause di prelazione, già enunciata dall'art. 2741 c.c., trova qui specifica applicazione: solo la legge può istituire un privilegio. Tuttavia il secondo comma dell'art. 2745 c.c. ammette che la legge possa subordinare il sorgere del privilegio a una convenzione tra le parti. È il caso del privilegio convenzionale agrario previsto dalla legge bancaria, che richiede un accordo tra finanziatore e imprenditore agricolo, oppure di alcuni privilegi industriali introdotti da leggi speciali.

Pubblicità e opponibilità

L'ultimo inciso ammette che la legge possa subordinare il privilegio a particolari forme di pubblicità. È il caso, ad esempio, del privilegio sui macchinari finanziati che richiede iscrizione in apposito registro, o di altri privilegi industriali con regime pubblicitario. La pubblicità ha funzione di opponibilità ai terzi e di tutela della certezza dei traffici: i creditori potenziali sono messi in condizione di sapere se sul patrimonio del debitore gravano privilegi che potrebbero pregiudicare la loro garanzia.

Esempio operativo

Tizio è un dipendente di Caio S.r.l., che fallisce. Tizio vanta crediti per retribuzioni arretrate. Pur non avendo mai stipulato con Caio una convenzione di garanzia, Tizio gode di un privilegio generale sui mobili (art. 2751-bis n. 1 c.c.) perché la legge riconosce la particolare meritevolezza del credito da lavoro: alla ripartizione dell'attivo Tizio sarà soddisfatto prima dei creditori chirografari, in virtù della sola previsione legale. Nessun atto di costituzione del privilegio è necessario.

Privilegi e altre garanzie

L'art. 2745 c.c. costituisce la chiave di volta della disciplina dei privilegi, che si articola nel Codice civile in privilegi generali e speciali (art. 2746 c.c.), mobiliari e immobiliari, con una graduazione precisa stabilita dagli articoli successivi. Il fatto che il privilegio nasca dalla legge non lo rende inferiore a pegno e ipoteca: alcuni privilegi (come quelli per crediti di lavoro) prevalgono persino su garanzie reali successive, in ragione della loro causa. Il sistema di graduazione delle prelazioni è disciplinato in dettaglio dagli artt. 2777 e seguenti del Codice civile, che fissano l'ordine di soddisfazione tra privilegi, pegno e ipoteche concorrenti.

Privilegi e fallimento

Nella liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019) i crediti privilegiati sono ammessi al passivo con indicazione del privilegio invocato e del relativo grado. Il curatore verifica la sussistenza dei presupposti legali del privilegio e propone l'ammissione o la collocazione chirografaria. Il giudice delegato decide sulle contestazioni in sede di accertamento dello stato passivo. La corretta qualificazione del credito come privilegiato o chirografario incide significativamente sulla possibilità concreta di recupero da parte del creditore.

Domande frequenti

Che cos'è il privilegio?

È una causa di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito, che consente al creditore di essere soddisfatto sui beni del debitore con preferenza rispetto ai chirografari.

Le parti possono creare un privilegio con un contratto?

No, in linea generale. Solo la legge può istituire privilegi. Tuttavia la legge può subordinare un privilegio già previsto a una convenzione tra le parti, come nel privilegio convenzionale agrario.

Cosa significa che il privilegio è accordato in considerazione della causa del credito?

Significa che il legislatore valuta la particolare meritevolezza sociale o economica del credito (lavoro, fisco, spese di giustizia) e attribuisce per legge una prelazione, indipendentemente da un accordo.

Il privilegio richiede sempre una forma di pubblicità?

No, di regola opera senza pubblicità. Tuttavia per alcuni privilegi (ad esempio quello sui macchinari finanziati) la legge richiede l'iscrizione in registri o altre forme pubblicitarie ai fini dell'opponibilità.

I privilegi prevalgono su pegno e ipoteca?

Dipende. La graduazione è stabilita dalla legge: alcuni privilegi prevalgono su ipoteca (ad esempio le spese di giustizia), altri sono postergati. Le regole specifiche sono negli artt. 2746 e seguenti del Codice civile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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