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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2741 c.c. Concorso dei creditori e cause di prelazione

In vigore dal 19/04/1942

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

In sintesi

  • Tutti i creditori hanno pari diritto di soddisfarsi sui beni del debitore (par condicio creditorum).
  • L'uguaglianza vale salvo le cause legittime di prelazione previste dalla legge.
  • Le cause legittime di prelazione sono tre: privilegi, pegno e ipoteche.
  • La prelazione consente al creditore garantito di essere pagato prima degli altri.
  • Solo la legge può istituire cause di prelazione: le parti non possono crearne di nuove.
  • Norma cardine dell'esecuzione collettiva e dei concorsi sui beni del debitore.
Indice dei contenuti

Par condicio creditorum e cause legittime di prelazione

L'articolo 2741 del Codice civile apre il Titolo III del Libro VI dedicato alla responsabilità patrimoniale e ai mezzi di conservazione della garanzia, enunciando uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento: la par condicio creditorum. Secondo questa regola, tutti i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, che costituiscono ai sensi dell'art. 2740 c.c. la garanzia patrimoniale generica dell'adempimento.

Il principio della parità di trattamento, tuttavia, non è assoluto. La norma stessa fa salve le cause legittime di prelazione, che alterano la regola dell'uguaglianza consentendo ad alcuni creditori di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. Tali cause sono tassativamente indicate al secondo comma e sono soltanto tre: i privilegi, il pegno e le ipoteche.

Il principio di tassatività

La tassatività delle cause di prelazione è regola di ordine pubblico. L'autonomia privata non può creare nuove forme di prelazione: solo la legge può attribuire a un creditore il diritto di essere preferito agli altri sui beni del debitore. Questo principio è strettamente collegato alla tutela del ceto creditorio: ammettere prelazioni convenzionali atipiche significherebbe consentire al debitore di favorire alcuni creditori a danno di altri, vanificando la funzione di garanzia generica del patrimonio.

Come operano le cause di prelazione

I privilegi sono accordati dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.) e si distinguono in generali e speciali. Il pegno e l'ipoteca, invece, nascono normalmente da convenzione tra creditore e debitore (o terzo datore) e attribuiscono al creditore una garanzia reale rispettivamente su beni mobili e su beni immobili o beni mobili registrati. In tutti i casi, il creditore prelatizio si soddisfa sul ricavato della vendita del bene gravato prima dei creditori chirografari.

Esempio operativo

Tizio è debitore di tre creditori: la banca Alfa per un mutuo ipotecario di 100.000 euro garantito da ipoteca sull'immobile, il fornitore Caio per 30.000 euro chirografario e l'Erario per IVA non versata per 20.000 euro (credito assistito da privilegio generale sui mobili). Se l'immobile viene venduto in esecuzione per 90.000 euro, la banca Alfa si soddisfa integralmente con prelazione fino a concorrenza del suo credito; l'eventuale residuo entra nella massa attiva e viene ripartito tra l'Erario (privilegiato sui mobili, ma se il ricavato è di immobile concorre con i chirografari) e Caio secondo le regole del concorso. Solo quando i prelatizi sono soddisfatti i chirografari ricevono qualcosa, eventualmente in misura proporzionale.

Rapporti con le procedure concorsuali

Il principio della par condicio trova la sua massima espressione nelle procedure concorsuali disciplinate dal Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019), dove i creditori sono ammessi al passivo con il rispettivo grado di privilegio o in via chirografaria. La graduazione dei crediti sui beni del debitore segue rigorosamente le cause di prelazione previste dal Codice civile e dalle leggi speciali, garantendo trasparenza e parità di trattamento all'interno di ciascuna categoria. Nell'esecuzione individuale, invece, il principio opera attraverso l'intervento dei creditori nel processo esecutivo: i creditori muniti di titolo esecutivo possono intervenire e partecipare alla distribuzione del ricavato, e anche i creditori chirografari non muniti di titolo possono intervenire entro termini stretti, ricevendo accantonamenti a tutela del loro credito.

Coordinamento con l'art. 2740 c.c.

L'art. 2741 c.c. è strettamente collegato all'art. 2740 c.c., che enuncia il principio della responsabilità patrimoniale generica: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. L'art. 2741 c.c. specifica come questa responsabilità si ripartisce tra i creditori concorrenti: in modo paritario, salvo le prelazioni di legge. Il sistema disegnato dai due articoli costituisce il fondamento dell'intera disciplina della garanzia patrimoniale e dell'esecuzione forzata nel diritto privato italiano.

Domande frequenti

Che cosa significa par condicio creditorum?

Significa che tutti i creditori hanno eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore. La regola è derogata solo dalle cause legittime di prelazione previste dalla legge.

Quali sono le cause legittime di prelazione?

Sono soltanto tre: i privilegi, il pegno e le ipoteche. L'elenco è tassativo e non può essere ampliato dall'autonomia privata.

Le parti possono creare nuove cause di prelazione con un contratto?

No. La tassatività è regola di ordine pubblico: solo la legge può istituire forme di prelazione. Un patto privato atipico sarebbe inefficace verso gli altri creditori.

Cosa accade se i beni del debitore non bastano a soddisfare tutti?

I creditori prelatizi si soddisfano per primi secondo il grado della loro garanzia. Il residuo viene ripartito tra i creditori chirografari in proporzione ai rispettivi crediti.

Il principio vale anche nelle procedure concorsuali?

Sì, è anzi il fondamento dell'esecuzione collettiva. Nel fallimento e nella liquidazione giudiziale i crediti sono ammessi al passivo con il rispettivo grado di privilegio o in via chirografaria.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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