Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2738 c.c. – Efficacia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l’altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. 103a In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2737 - Articolo 2737 Codice Civile: Capacità delle parti→Cod. civ. art. 2739 - Art. 2739 Codice Civile: Oggetto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2736 Codice Civile: Specie→Articolo 2740 Codice Civile: Responsabilità patrimoniale→Articolo 2735 Codice Civile: Confessione stragiudiziale→Art. 2741 c.c.: Concorso dei creditori e cause di prelazione→Articolo 2734 Codice Civile: Dichiarazioni aggiunte alla confessione→Articolo 2742 Codice Civile: Surrogazione dell’indennità alla cosa→Articolo 2733 Codice Civile: Confessione giudiziale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Efficacia del giuramento prestato
L'articolo 2738 del codice civile delinea la portata vincolante del giuramento, sia decisorio sia di riferimento, una volta che sia stato prestato in giudizio. La regola fondamentale è di chiusura: la parte avversa non può più provare il contrario del fatto giurato, e nemmeno chiedere la revocazione della sentenza nel caso in cui successivamente emerga la falsità del giuramento. Si tratta di una eccezione significativa al sistema generale dei mezzi di impugnazione straordinari.
Questa scelta legislativa risponde a un'esigenza di certezza: il giuramento è atto solenne, deferito o riferito con piena consapevolezza dei rischi, e produce effetti irreversibili sul giudizio. Se Tizio defersisce a Caio il giuramento decisorio e Caio giura, la causa è definita: Tizio non può successivamente produrre prove documentali sopravvenute per ribaltare il giudicato. La stabilità della sentenza è anteposta alla ricerca della verità storica, in coerenza con la natura dispositiva dell'atto di deferenza compiuto consapevolmente dalla parte.
Falso giuramento e risarcimento
Il legislatore non lascia tuttavia la parte ingannata completamente priva di rimedio: il secondo comma riconosce il diritto al risarcimento dei danni nei confronti di chi ha prestato falso giuramento, subordinandolo alla condanna penale. Il reato di falso giuramento è punito dall'art. 371 del codice penale e richiede la prova del dolo, ossia la consapevolezza della falsità del fatto giurato. L'azione risarcitoria si configura come tutela compensativa, non restitutoria.
Solo la sentenza penale di condanna apre la strada all'azione risarcitoria. Se Caio giura falsamente di aver pagato Tizio e in seguito viene condannato per falso giuramento, Tizio non recupera il giudicato civile favorevole alla controparte, ma può agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento del danno corrispondente al credito perso più ulteriori pregiudizi. Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Reato estinto
Il terzo comma affronta l'ipotesi in cui la condanna penale non possa essere pronunciata perché il reato è estinto, ad esempio per prescrizione o morte dell'imputato. In tal caso il giudice civile può ugualmente conoscere del reato ai soli fini risarcitori, in deroga al principio dell'autonomia del giudizio civile. Si tratta di una norma di chiusura per evitare che l'estinzione del reato impedisca ogni tutela civile in danno della parte vittima del falso.
L'accertamento incidentale del falso giuramento da parte del giudice civile segue le regole probatorie ordinarie, con onere a carico del danneggiato. Non si rivede la sentenza precedente, ma si quantifica il danno derivato dalla condotta illecita di chi ha giurato il falso, mantenendo intatta la stabilità del giudicato originario.
Litisconsorzio necessario
L'ultimo comma replica la regola già vista per la confessione: nel litisconsorzio necessario il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice. La logica è impedire che la dichiarazione di alcuni possa pregiudicare gli altri litisconsorti pretermessi rispetto all'atto solenne, garantendo il diritto al contraddittorio pieno.
Pensiamo a Tizio, Caio e Sempronio coeredi convenuti in azione di divisione: se solo Tizio presta giuramento decisorio sull'esistenza di un determinato bene ereditario, il giudice valuterà liberamente quella dichiarazione, non potendo riconoscerle efficacia vincolante anche nei confronti di Caio e Sempronio che non hanno preso parte all'atto. Si tutela così l'integrità del contraddittorio nei rapporti unitari plurisoggettivi.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 105/1996
La Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale il secondo comma dell'art. 2738 c.c. nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento del danno, anche quando la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. La pronuncia rimuove la disparità di trattamento - contraria agli artt. 3 e 24 Cost. - che si creava rispetto agli altri reati commessi in corso di causa, per i quali il giudice civile poteva già procedere autonomamente.
Domande frequenti
Una volta prestato il giuramento, posso ancora produrre prove contrarie?
No, l'art. 2738 esclude espressamente che la controparte sia ammessa a provare il contrario del fatto giurato, salvo l'azione risarcitoria conseguente a condanna penale per falso giuramento.
Posso chiedere la revocazione della sentenza se scopro che il giuramento era falso?
No, la legge esclude la revocazione anche in caso di falsità accertata; resta solo il rimedio risarcitorio collegato alla condanna penale del giurante.
Cosa accade se il reato di falso giuramento si prescrive?
Il giudice civile può comunque accertare incidentalmente il falso ai soli fini risarcitori, in deroga al normale rapporto fra giudizio penale e civile, garantendo tutela al danneggiato.
Il giuramento di uno solo dei litisconsorti vincola tutti gli altri?
No, è liberamente apprezzato dal giudice perché altrimenti si imporrebbe un effetto sfavorevole a chi non ha partecipato attivamente all'atto solenne nel contraddittorio.
Conviene deferire il giuramento decisorio?
Solo come extrema ratio, dopo aver esperito le prove ordinarie, perché l'effetto è irreversibile: chi defersisce accetta di affidare la causa alla dichiarazione altrui senza possibilità di smentita.