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Art. 2753 c.c. Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
In vigore dal 19/04/1942
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2753 c.c., Contributi IVS e privilegio del datore di lavoro
L'art. 2753 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili del datore di lavoro ai crediti nascenti dal mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). Si tratta di una delle norme cardine del sistema di tutela della previdenza obbligatoria nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali.
Soggetti beneficiari
Il privilegio spetta ai crediti di istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria IVS. Il principale beneficiario è l'INPS, ma la norma si estende anche ai fondi sostitutivi (es. fondi pensione di categorie particolari che sostituiscono il regime INPS) e agli enti integrativi riconosciuti dalla legge come gestori di assicurazione obbligatoria.
Natura del credito privilegiato
I crediti privilegiati sono quelli derivanti dal mancato versamento dei contributi, ovvero omissioni contributive accertate. Non è necessario che siano iscritti a ruolo: il privilegio nasce con la maturazione del credito. L'art. 2778 c.c. stabilisce l'ordine di preferenza di questi crediti rispetto agli altri privilegi generali sui mobili.
Rilevanza nelle procedure concorsuali
Nelle procedure di insolvenza disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), i crediti IVS privilegiati devono essere soddisfatti integralmente o nei limiti del realizzo prima dei crediti chirografari. Il CCII ha introdotto specifiche regole per il trattamento dei crediti contributivi nel concordato preventivo, escludendo in linea di principio la falcidia dei crediti privilegiati salvo specifica dimostrazione del realizzo atteso.
Domande frequenti
Quali contributi rientrano nel privilegio dell'art. 2753 c.c.?
I contributi per le assicurazioni obbligatorie IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) dovuti a INPS e agli enti o fondi che gestiscono forme sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria.
Il privilegio si applica solo ai contributi INPS?
No, si estende a tutti gli istituti, enti e fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono assicurazioni obbligatorie IVS.
È necessario che i contributi omessi siano iscritti a ruolo per far valere il privilegio?
No, il privilegio nasce con la maturazione del credito contributivo, indipendentemente dall'iscrizione a ruolo.
Come viene trattato il credito INPS per contributi omessi nel concordato preventivo?
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) richiede in linea di principio il pagamento integrale dei crediti privilegiati (come quelli IVS) o nei limiti del valore di realizzo, escludendo la falcidia salvo dimostrazione specifica.
L'art. 2753 c.c. riguarda anche i contributi per cassa integrazione o disoccupazione?
No, queste forme di tutela rientrano nell'art. 2754 c.c. che copre le assicurazioni diverse da IVS; l'art. 2753 c.c. è specifico per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.