Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2757 c.c. – Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell’annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2756.

In sintesi

  • Riconosce un privilegio speciale sui frutti per i crediti legati alla produzione agricola.
  • Sono privilegiati i crediti per sementi, fertilizzanti, antiparassitari e acqua di irrigazione.
  • Beneficiano del privilegio anche i crediti per lavori di coltivazione e raccolta dell'annata.
  • Il privilegio grava esclusivamente sui frutti alla cui produzione le somministrazioni o i lavori hanno contribuito.
  • Può essere esercitato solo finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
  • Si applica anche la regola dell'art. 2756 c.c. sulla buona fede per l'efficacia verso i terzi.
Indice dei contenuti

Il privilegio sui frutti della produzione agricola

L'articolo 2757 c.c. tutela i creditori che hanno fornito beni o servizi essenziali per la produzione agricola, riconoscendo loro un privilegio speciale sui frutti che ne sono derivati. La norma riflette un'esigenza di equità sostanziale: chi ha contribuito materialmente al ciclo produttivo deve poter contare su una garanzia rafforzata sui frutti stessi, evitando che altri creditori del coltivatore possano aggredire prioritariamente il raccolto.

I crediti per somministrazioni agricole

Il primo comma riconosce il privilegio ai crediti per le forniture di sementi, materie fertilizzanti, antiparassitari e acqua per irrigazione. Si tratta dei fattori produttivi indispensabili per ottenere il raccolto: il consorzio agrario che fornisce a Tizio il grano da semina, l'azienda chimica che vende a Caio fertilizzanti e fitofarmaci, l'ente di gestione idrica che eroga l'acqua di irrigazione hanno tutti diritto al privilegio sui frutti dell'annata agricola che le loro forniture hanno contribuito a produrre.

I crediti per lavori di coltivazione e raccolta

Sono parimenti privilegiati i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola. Beneficiano del privilegio il bracciante agricolo che ha lavorato i campi, l'impresa che ha eseguito l'aratura o la trebbiatura, il contoterzista che ha effettuato la raccolta meccanizzata. Il privilegio sostituisce, per i lavoratori dell'agricoltura, una garanzia tipica della filiera produttiva e ne tutela la posizione anche in caso di crisi del coltivatore.

Il vincolo di destinazione: i frutti

L'oggetto del privilegio non e' l'intero patrimonio del coltivatore né tutti i suoi beni mobili, ma soltanto i frutti alla cui produzione le somministrazioni o i lavori hanno concorso. Il legame e' di natura causale: occorre dimostrare che le sementi fornite da Sempronio sono state effettivamente seminate sul fondo, che i fertilizzanti di Mevio sono stati applicati alle colture e che i lavori di Tizio hanno riguardato proprio quel raccolto. In caso di pluralità di fondi o di annate, il privilegio segue il principio del nesso eziologico.

Il limite spaziale e il rinvio all'art. 2756

Il secondo comma stabilisce che il privilegio può essere esercitato finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze (fienili, depositi, aie, magazzini agricoli annessi). Una volta che i frutti sono usciti dal fondo (per esempio venduti a terzi e trasportati altrove) il privilegio si estingue, salva la rivalsa sul corrispettivo della vendita ove ancora identificabile. Il terzo comma estende anche a questo privilegio la disciplina dell'art. 2756 c.c. secondo comma: l'efficacia verso i terzi e' subordinata alla buona fede del creditore.

Profili applicativi e tutela della filiera agricola

Nella prassi il privilegio dell'art. 2757 c.c. e' particolarmente importante per i consorzi agrari, le cooperative, i fornitori di mezzi tecnici per l'agricoltura e i lavoratori stagionali. In caso di insolvenza del coltivatore Tizio, questi soggetti possono insinuarsi al passivo facendo valere il privilegio sui frutti dell'annata, ottenendo una collocazione preferenziale rispetto agli altri creditori chirografari. La giurisprudenza richiede documentazione puntuale del nesso tra fornitura/lavoro e specifico raccolto, pena il declassamento in chirografo. L'utilizzo di fatture analitiche, bolle di consegna, registri di campagna e contratti di soccida o di affidamento agricolo e' decisivo per ottenere il riconoscimento del privilegio in sede di verifica del passivo o nel progetto di distribuzione del ricavato della vendita forzata.

Domande frequenti

Quali forniture sono coperte dal privilegio?

Le somministrazioni di sementi, fertilizzanti, antiparassitari e acqua di irrigazione, ossia i fattori produttivi essenziali per la coltivazione.

Anche i lavoratori agricoli sono privilegiati?

Si', i crediti per lavori di coltivazione e raccolta dell'annata agricola sono assistiti dal privilegio sui frutti prodotti grazie a quelle attività.

Su quali beni grava il privilegio?

Esclusivamente sui frutti alla cui produzione le somministrazioni o i lavori hanno concorso; non si estende ad altri beni del coltivatore ne' ai frutti di altre annate.

Fino a quando si può esercitare il privilegio?

Finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze; quando i frutti vengono trasportati altrove, il privilegio si estingue salva eventuale rivalsa sul corrispettivo.

È richiesta la buona fede del creditore?

Si', per effetto del rinvio all'art. 2756, comma 2, c.c. l'efficacia del privilegio verso i terzi richiede la buona fede di chi ha eseguito le prestazioni o le forniture.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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