Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2756 c.c. Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento

In vigore dal 19/04/1942

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

In sintesi

  • Riconosce un privilegio speciale per i crediti relativi a prestazioni e spese di conservazione o miglioramento di beni mobili.
  • Il bene mobile deve trovarsi ancora presso il prestatore d'opera al momento dell'esercizio del privilegio.
  • Il privilegio opera anche contro i terzi che vantino diritti sul bene, purche' il prestatore sia stato in buona fede.
  • Il creditore ha diritto di ritenzione sul bene fino al soddisfacimento del credito.
  • Può procedere alla vendita del bene secondo le norme previste per la vendita del pegno.
  • Tutela tipicamente artigiani, riparatori, restauratori, depositari e altri prestatori di servizi su cose mobili.
Indice dei contenuti

Il privilegio per conservazione e miglioramento dei mobili

L'articolo 2756 c.c. tutela una categoria di creditori particolarmente importante nell'economia reale: tutti coloro che, attraverso il proprio lavoro o le proprie spese, hanno contribuito a mantenere o ad accrescere il valore di un bene mobile altrui. Il legislatore ha ritenuto giusto premiare l'attività che ha conservato o migliorato il bene, riconoscendo al prestatore un privilegio speciale di particolare intensita'.

Le prestazioni coperte dal privilegio

Il privilegio assiste i crediti per prestazioni di conservazione (custodia, manutenzione, riparazione) e di miglioramento (restauro, modifica, perfezionamento) di beni mobili. Beneficiari tipici sono il meccanico che ripara un'autovettura, il restauratore che recupera un mobile antico, il depositario che conserva merci, il sarto che modifica un capo, il gioielliere che ripulisce o ripara un monile. La giurisprudenza tende a interpretare estensivamente le nozioni di conservazione e miglioramento, includendo qualsiasi attività che incrementi durata o valore del bene.

Il requisito del possesso del bene

La norma richiede che il bene si trovi ancora presso chi ha eseguito le prestazioni o sostenuto le spese. Si tratta di un requisito di possesso qualificato, che svolge funzione di pubblicita': il bene deve essere nella sfera materiale di disponibilita' del creditore privilegiato. Se Mevio, riparatore di motori, restituisce il motore a Tizio dopo l'intervento, perde di regola il privilegio (salvo le ipotesi in cui la consegna sia avvenuta sotto la riserva del pagamento).

L'efficacia contro i terzi e la buona fede

Il secondo comma estende il privilegio anche contro i terzi che vantino diritti sul bene, ma a condizione che il prestatore sia stato in buona fede. La buona fede richiesta riguarda l'ignoranza di ledere i diritti altrui al momento della prestazione: se il riparatore Caio sa che l'autovettura affidatagli appartiene a un terzo che ne contesta la disponibilita', non potra' opporre il privilegio al vero proprietario. La buona fede si presume, ma può essere superata dalla prova contraria.

Diritto di ritenzione e vendita forzata

Il terzo comma attribuisce al creditore due strumenti di autotutela molto efficaci: il diritto di ritenzione del bene fino al pagamento integrale del credito e il potere di procedere alla vendita della cosa secondo le norme stabilite per la vendita del pegno (artt. 2796 ss. c.c.). La ritenzione consente al creditore di trattenere il bene fino a soddisfazione; la vendita, attivabile dopo intimazione e con autorizzazione del giudice, permette di trasformare il bene in denaro per soddisfarsi sul ricavato.

Esempi pratici e tutela del consumatore

Si pensi al caso tipico: Tizio porta l'auto in officina da Sempronio per una riparazione di 3.000 euro. Sempronio può trattenere l'auto fino al pagamento; se Tizio non paga, può chiedere al giudice di vendere il veicolo seguendo le forme del pegno. Allo stesso modo il restauratore Caio può trattenere il dipinto fino al pagamento del compenso, anche se nel frattempo il proprietario lo ha venduto a un terzo. Il consumatore, dal canto suo, e' tutelato dall'obbligo di preventivo trasparente e dal diritto di contestare l'eccessivita' del compenso prima dell'attivazione della vendita. La giurisprudenza ammette inoltre che il giudice possa ridurre il compenso quando sia manifestamente sproporzionato rispetto al valore della prestazione, evitando arricchimenti ingiustificati a carico del debitore.

Domande frequenti

Chi può avvalersi del privilegio dell'art. 2756 c.c.?

Tutti coloro che hanno eseguito prestazioni o sostenuto spese per la conservazione o il miglioramento di beni mobili altrui: meccanici, restauratori, riparatori, depositari, artigiani in genere.

Cosa succede se il creditore restituisce il bene?

Di regola la consegna del bene fa venir meno il privilegio, perché viene meno il requisito del possesso qualificato. Sono possibili eccezioni nei casi di consegna sotto riserva di pagamento.

Come si esercita il diritto di ritenzione?

Il creditore può rifiutarsi di restituire il bene fino al pagamento del credito; in caso di richiesta giudiziale può opporre il privilegio al giudice civile.

Come si procede alla vendita del bene?

Si applicano le norme sulla vendita del pegno (artt. 2796 ss. c.c.): intimazione scritta al debitore, decorso del termine, autorizzazione del giudice e vendita a mezzo ufficiale giudiziario o all'asta.

Cosa significa che il prestatore deve essere in buona fede?

Significa che al momento della prestazione il creditore non deve sapere che il bene appartiene a un terzo o e' gravato da diritti altrui in modo incompatibile con l'esecuzione del servizio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.