Art. 2759 c.c. Crediti per le imposte sul reddito
In vigore dal 19/04/1942
I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall’imprenditore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi.
In sintesi
La tutela del credito fiscale sui redditi d'impresa
L'articolo 2759 del Codice Civile completa il quadro dei privilegi tributari, attribuendo allo Stato un privilegio speciale mobiliare a garanzia delle imposte dirette. La norma menziona l'IRPEF, l'IRPEG (oggi IRES) e l'ILOR: quest'ultima e stata abrogata, ma il riferimento sistematico resta utile perche le successive imposte locali (a partire dall'IRAP) hanno ereditato la stessa logica di tutela patrimoniale, soprattutto in sede di interpretazione giurisprudenziale.
Limiti temporali e oggettivi
Il privilegio copre solo le imposte del biennio precedente l'esecuzione e si applica esclusivamente alla quota imputabile al reddito d'impresa. Se Tizio esercita un'attivita commerciale e percepisce anche redditi di lavoro autonomo, la quota d'imposta sui mobili aziendali si calcola con un criterio proporzionale: lo Stato non puo aggredire i beni dell'impresa per ottenere il pagamento di imposte riferite ad altre fonti di reddito. Tale limitazione tutela la coerenza fra base imponibile e oggetto della garanzia, evitando squilibri a danno di altri creditori dell'imprenditore.
Beni colpiti dal privilegio
Il privilegio cade sui mobili che servono all'esercizio dell'impresa commerciale e sulle merci presenti nel locale aziendale o nell'abitazione dell'imprenditore. Se Caio gestisce una panetteria e ha attrezzature, forno e farine in deposito, tutti questi beni risultano aggredibili dall'erario per i debiti IRPEF del biennio. La norma considera quindi l'azienda nella sua dimensione operativa, includendo anche cio che si trova nei locali di abitazione purche connesso all'attivita.
L'opponibilita ai terzi
Aspetto cruciale e l'efficacia del privilegio anche sui beni di proprieta di terzi. Lo Stato puo soddisfarsi su mobili che si trovano nei locali dell'impresa anche se appartengono ad altri, salvo prova rigorosa: beni rubati o smarriti, merci affidate per la lavorazione (ad esempio prodotti in conto lavorazione), merci straniere non ancora nazionalizzate ma munite di bolletta doganale. Questa estensione comporta un onere di prudenza per chi consegna beni in deposito o conto vendita a un imprenditore: e opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare la titolarita e la causa della detenzione.
Accertamento sintetico e ripartizione proporzionale
L'ultimo comma disciplina il caso in cui il reddito IRPEF sia stato determinato in via sintetica ex art. 38 D.P.R. 600/1973. In tale ipotesi, mancando una analitica suddivisione delle categorie di reddito, la quota imputabile al reddito d'impresa si calcola sulla base dei redditi ILOR (oggi IRAP) iscritti o iscrivibili, garantendo cosi una base oggettiva di ripartizione. Nelle procedure concorsuali, queste regole guidano l'insinuazione al passivo dell'Agente della Riscossione e la determinazione del grado di privilegio ex artt. 2777 ss. c.c.
Coordinamento con la riforma delle imposte locali
Con l'abrogazione dell'ILOR e l'introduzione dell'IRAP (D.Lgs. 446/1997), la giurisprudenza ha discusso a lungo se il privilegio sopravviva per la nuova imposta regionale. La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno chiarito che il privilegio dell'art. 2759 c.c. non si applica automaticamente all'IRAP, in mancanza di una specifica norma estensiva. L'Agenzia delle Entrate puo comunque avvalersi del privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2752 c.c. per le imposte dirette, configurando un sistema di tutele cumulative ma differenziate per grado e oggetto.
Tutele del terzo proprietario
Il terzo proprietario di beni presenti nei locali dell'impresa puo opporsi all'esecuzione con specifici strumenti: opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., documentazione contrattuale (contratti di deposito, leasing, conto vendita, contratti di lavorazione) e prove fiscali (registri di carico/scarico). Se Caio affida a Tizio macchine in leasing per la produzione e Tizio cade in inadempimento tributario, Caio puo opporsi al pignoramento dimostrando la propria titolarita. La prudenza commerciale suggerisce sempre clausole di riserva di proprieta e una scrupolosa tenuta documentale.
Domande frequenti
Per quali imposte opera il privilegio dell'art. 2759 c.c.?
Opera per IRPEF, IRPEG (ora IRES) e l'abrogata ILOR, limitatamente al biennio anteriore all'esecuzione e alla quota imputabile al reddito d'impresa.
Quali beni sono aggredibili dall'erario?
I mobili strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale e le merci presenti nei locali aziendali o nell'abitazione dell'imprenditore.
Il privilegio vale anche su beni di terzi?
Si, ma con eccezioni: non opera su beni rubati o smarriti, merci affidate per lavorazione o merci estere non ancora nazionalizzate accompagnate da bolletta doganale.
Come si calcola la quota imputabile al reddito d'impresa?
Si ripartisce in modo proporzionale l'imposta dovuta; in caso di accertamento sintetico si utilizzano i redditi ILOR (oggi IRAP) iscritti o iscrivibili come base di calcolo.
Cosa puo fare il terzo per evitare l'aggressione dei propri beni?
Conservare prova documentale della propria titolarita o della causa della detenzione (deposito, conto lavorazione, vendita con riserva di proprieta) per opporla all'erario in sede esecutiva.