Testo dell'articoloVigente
Art. 2776 c.c. – Collocazione sussidiaria sugli immobili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
In sintesi
Indice dei contenuti
La collocazione sussidiaria sugli immobili: tutela del lavoratore nell'esecuzione forzata
L'articolo 2776 del Codice Civile introduce un istituto di tutela del lavoratore nell'esecuzione forzata: la collocazione sussidiaria sugli immobili del datore di lavoro dei crediti per trattamento di fine rapporto (TFR) e per l'indennità prevista dall'art. 429 del codice di procedura civile (interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro).
La collocazione è "sussidiaria" perché opera solo quando i beni mobili del datore di lavoro, su cui i crediti da lavoro godono di privilegio generale (art. 2751-bis c.c.), non sono sufficienti a soddisfare integralmente i crediti stessi. In pratica, è un meccanismo di secondo livello: prima si aggrediscono i mobili, poi - se insufficienti - si ricorre agli immobili.
I crediti tutelati
La norma tutela due categorie di crediti del lavoratore subordinato:
Trattamento di fine rapporto (TFR): la liquidazione spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, calcolata secondo le norme dell'art. 2120 c.c. Si tratta di una delle voci più rilevanti del credito del lavoratore in caso di insolvenza del datore.
Indennità ex art. 429 c.p.c.: gli interessi e la rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro riconosciuti in sede giudiziale. L'art. 429 c.p.c. prevede che sui crediti di lavoro condannati giudizialmente il giudice liquidi gli interessi e, per il periodo di mora, anche la rivalutazione monetaria.
Modalità di collocazione sugli immobili
Quando in sede di esecuzione forzata immobiliare i creditori ipotecari vengono soddisfatti e residua un attivo, i crediti per TFR e per l'indennità ex art. 429 c.p.c. vengono collocati sull'attivo residuo in posizione privilegiata rispetto agli altri creditori chirografari. La collocazione avviene prima degli altri chirografari ma dopo i creditori ipotecari.
Questo meccanismo è distinto dalla prelazione su mobili: sul ricavato della vendita forzata di beni mobili, il TFR e i crediti da lavoro godono del privilegio generale dell'art. 2751-bis c.c., che ha un rango molto alto nella graduatoria dei creditori. Solo la parte eventualmente insoddisfatta sui mobili viene collocata sussiariamente sugli immobili.
Rilevanza in caso di insolvenza del datore
La norma ha particolare rilevanza nelle procedure concorsuali e nell'esecuzione forzata contro datori di lavoro in difficoltà economica. In tali situazioni, il TFR è spesso uno dei crediti più ingenti e il datore ha frequentemente più debiti di quanti attivi possa coprire. La collocazione sussidiaria sugli immobili rappresenta uno strumento aggiuntivo di tutela per il lavoratore, complementare al Fondo di garanzia INPS che interviene in caso di insolvenza conclamata del datore.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'collocazione sussidiaria sugli immobili' del TFR?
Significa che, in caso di esecuzione forzata, se i beni mobili del datore non bastano a soddisfare il credito per TFR, il lavoratore può soddisfarsi sull'attivo residuo degli immobili del datore, con precedenza sui creditori chirografari ma dopo i creditori ipotecari.
Quali crediti del lavoratore beneficiano della collocazione sussidiaria sugli immobili?
Il TFR (art. 2120 c.c.) e l'indennità ex art. 429 c.p.c. (interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro liquidati giudizialmente). Sono le voci di credito più rilevanti in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Perché la collocazione si definisce 'sussidiaria'?
Perché opera solo in via subordinata: prima si soddisfano i crediti sui beni mobili (dove il TFR gode del privilegio generale ex art. 2751-bis c.c.). Solo la parte non soddisfatta sui mobili viene collocata sugli immobili.
Il lavoratore con TFR non pagato ha prelazione sugli immobili del datore rispetto alle banche creditrici ipotecarie?
No. La collocazione sussidiaria opera solo sull'attivo residuo dopo il soddisfacimento dei creditori ipotecari. Il lavoratore ha prelazione sui chirografari ma cede il passo alle banche con ipoteca sull'immobile.
Esiste un'alternativa alla collocazione sugli immobili per il lavoratore con TFR non pagato?
Sì. In caso di insolvenza del datore, il Fondo di garanzia INPS interviene a pagare il TFR fino a un massimale. Il lavoratore può fare domanda al Fondo quando il datore è assoggettato a procedura concorsuale o comunque insolvente.