Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2774 c.c. Crediti per concessione di acque

In vigore dal 19/04/1942

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d’ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all’atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

In sintesi

  • Lo Stato gode di privilegio speciale sugli impianti del concessionario per i canoni dovuti per la concessione di acque pubbliche o derivate da canali demaniali.
  • Lo stesso privilegio assiste i crediti dello Stato per i lavori eseguiti d'ufficio in relazione alla concessione.
  • Il privilegio opera in conformita delle leggi speciali in materia di acque pubbliche.
  • Per i canoni, il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili prima dell'atto di concessione.
  • Per i crediti per lavori, l'inopponibilita ai terzi opera per i diritti acquistati prima del sorgere del credito stesso.
  • La norma tutela il gettito statale collegato all'uso di risorse idriche demaniali.
Indice dei contenuti

Privilegio dello Stato per la concessione di acque pubbliche

L'articolo 2774 del Codice Civile riconosce allo Stato un privilegio speciale a garanzia di due distinte categorie di crediti: i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali, da un lato, e i crediti per lavori eseguiti d'ufficio in conseguenza della concessione, dall'altro. Si tratta di una norma che esprime la peculiarita del demanio idrico, bene pubblico essenziale, e l'esigenza di assicurare allo Stato una garanzia reale efficace sull'apparato impiantistico utilizzato per lo sfruttamento della risorsa.

Oggetto del privilegio: gli impianti

Il privilegio non grava sull'intero patrimonio del concessionario, ma e circoscritto agli impianti realizzati o utilizzati per l'esercizio della concessione idrica. Si tratta tipicamente di derivazioni, condotte, centrali idroelettriche, opere di presa, vasche di carico, paratoie e quanto altro costituisca asset funzionalmente collegato all'utilizzo dell'acqua concessa. Se Tizio S.p.A. e concessionaria di un'utenza idroelettrica e non versa i canoni dovuti, lo Stato puo soddisfarsi con preferenza sul valore degli impianti idroelettrici, anche se nel frattempo gli stessi siano stati eventualmente trasferiti o costituiti in garanzia.

Rinvio alle leggi speciali

L'articolo 2774 si pone in posizione di rinvio rispetto alla normativa speciale, in primis al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (R.D. 1775/1933) e alle successive riforme in materia di acque pubbliche. La conformita alle leggi speciali significa che le modalita di accertamento, la determinazione dei canoni e la disciplina dei rapporti concessori restano integralmente regolate dalla legislazione di settore, mentre il codice si limita a riconoscere la natura privilegiata del credito e a fissare i limiti della sua opponibilita ai terzi.

Inopponibilita ai terzi di buona fede

Il secondo comma temperale la posizione del creditore privilegiato con un meccanismo a tutela dei terzi. Per i canoni, il privilegio non e opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione: chi ha acquistato in epoca anteriore al titolo concessorio non puo subire la prelazione dello Stato. Per i crediti relativi a lavori eseguiti d'ufficio, l'inopponibilita opera per i diritti acquistati prima del sorgere del credito stesso, cioe prima che lo Stato abbia eseguito i lavori in sostituzione del concessionario. La distinzione e coerente con la diversa genesi dei due crediti: il canone nasce contestualmente alla concessione, mentre il credito per lavori sorge nel momento materiale della loro esecuzione.

Coordinamento con le ipoteche e applicazione pratica

Il privilegio dell'articolo 2774, in quanto privilegio speciale immobiliare, va coordinato con eventuali ipoteche iscritte sugli impianti e con gli altri privilegi che possono concorrere sui medesimi cespiti. Nel concorso con creditori ipotecari, la collocazione segue l'ordine fissato dagli articoli 2748 e 2780 del Codice Civile, salva la specifica disciplina delle leggi sulle acque. Se Caio S.r.l., concessionaria di acque demaniali, ha iscritto ipoteca a favore di una banca su una centrale idroelettrica e successivamente diventa morosa nei canoni, la banca potra opporsi al privilegio dello Stato solo se l'ipoteca e stata iscritta prima dell'atto di concessione, secondo la regola generale di tutela dei diritti acquistati anteriormente.

Domande frequenti

Su quali beni grava il privilegio dell'articolo 2774 c.c.?

Il privilegio grava sugli impianti del concessionario, ossia su tutti gli asset materiali (condotte, centrali, opere di presa, paratoie) funzionalmente collegati all'esercizio della concessione di acque pubbliche o derivate da canali demaniali.

Quali crediti dello Stato sono assistiti dal privilegio?

Due categorie: i canoni dovuti dai concessionari per l'utilizzo delle acque e i crediti per i lavori eseguiti d'ufficio dall'amministrazione, tipicamente quando il concessionario non adempie agli obblighi di manutenzione o realizzazione delle opere.

Il privilegio si applica anche alle concessioni di acque minerali o termali?

L'articolo 2774 si riferisce espressamente ad acque pubbliche e acque derivate da canali demaniali; l'estensione ad altre tipologie di concessioni segue le leggi speciali di settore, alle quali la norma fa rinvio.

Il privilegio e opponibile a chi ha acquistato l'immobile prima della concessione?

No. Per i canoni, il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili prima dell'atto di concessione; per i crediti per lavori, l'inopponibilita opera per i diritti acquistati prima del sorgere del credito.

Come si coordina con le ipoteche bancarie sugli impianti?

Il coordinamento segue gli articoli 2748 e seguenti del Codice Civile e le leggi speciali sulle acque; in via generale il privilegio cede di fronte alle ipoteche iscritte prima dell'atto di concessione, mentre prevale rispetto a quelle successive.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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