Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2769 - Art. 2769 c.c.: Sequestro della cosa soggetta a privilegio→Cod. civ. art. 2771 - Art. 2771 c.c.: Crediti per le imposte sui redditi immobiliari→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2768 Codice Civile: Crediti dipendenti da reato→Articolo 2772 Codice Civile: Crediti per tributi indiretti→Art. 2767 c.c.: Crediti per risarcimento di danni contro l’assic→Articolo 2774 Codice Civile: Crediti per concessione di acque→Art. 2765 c.c.: Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e d→Art. 2775 c.c.: Contributi per opera di bonifica e di migliorame→Articolo 2764 Codice Civile: Crediti del locatore di immobili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'apertura dei privilegi immobiliari
L'articolo 2770 del codice civile inaugura la sezione III del capo dedicato ai privilegi, dedicata ai privilegi immobiliari. La norma riguarda i crediti per spese di giustizia funzionali alla conservazione o all'espropriazione di beni immobili e rappresenta la versione immobiliare di un principio già affermato per i mobili: chi sostiene un costo nell'interesse comune dei creditori merita una protezione preferenziale sul ricavato dell'esecuzione. La disposizione è simmetrica all'art. 2755 c.c., dettato per le spese di giustizia su beni mobili, e completa il quadro generale della tutela dei costi processuali a beneficio della massa.
La ratio: il principio del beneficio comune
Il fondamento della norma è il principio dell'arricchimento comune. Se un creditore sostiene spese giudiziarie per conservare il bene o per portarlo all'espropriazione, e da quelle spese discende un beneficio per tutti i creditori concorrenti, è giusto che chi ha anticipato i costi sia rimborsato prima degli altri. Senza questo privilegio nessuno sarebbe incentivato a sostenere spese di esecuzione, perché il vantaggio sarebbe condiviso con i creditori inattivi e il costo resterebbe individuale. Il privilegio realizza dunque un equilibrio tra azione individuale e beneficio collettivo che è tipico del diritto delle procedure esecutive.
L'interesse comune come condizione
La condizione operativa centrale è che le spese siano state sostenute nell'interesse comune dei creditori. Non rientrano nel privilegio le spese individuali, quelle sostenute per il solo vantaggio del singolo creditore o per finalità diverse dall'esecuzione concorsuale. La giurisprudenza ha incluso tra le spese privilegiate i costi di redazione e notifica dei pignoramenti immobiliari, gli onorari del custode, le spese di pubblicità dell'esecuzione, gli oneri della consulenza tecnica per la stima del bene, le spese del professionista delegato alla vendita. La nozione di interesse comune è valutata oggettivamente, in base all'utilità generata dalla spesa per la massa.
Atti conservativi ed espropriativi
La norma copre due categorie di spese. Gli atti conservativi sono quelli volti a impedire la dispersione o il deterioramento del patrimonio: si pensi al sequestro conservativo, all'iscrizione di ipoteca giudiziale a tutela di tutti i creditori, alle azioni revocatorie con effetto concorsuale. Gli atti espropriativi sono quelli che culminano nella vendita forzata: pignoramento immobiliare, vendita all'asta, distribuzione del ricavato. La nozione è interpretata in senso ampio per ricomprendere tutte le attività indispensabili a portare il bene sul mercato esecutivo, dalla pubblicazione degli avvisi alla stima fino all'aggiudicazione e al trasferimento.
Il privilegio per la liberazione dalle ipoteche
Il secondo periodo della norma estende il privilegio a una figura particolare: il credito dell'acquirente di un immobile per le spese sostenute per la dichiarazione di liberazione dalle ipoteche. Si tratta del procedimento storicamente noto come purgazione, oggi disciplinato dagli artt. 2889 e seguenti c.c., che consente all'acquirente di liberare il bene dai gravami ipotecari pagando il prezzo ai creditori iscritti. Le spese di tale procedimento sono privilegiate sul prezzo dell'immobile. L'estensione del privilegio favorisce la circolazione dei beni immobili gravati e tutela chi compie le formalità necessarie ad ottenere un acquisto libero.
Esempio applicativo
Tizio è creditore di Caio per centomila euro e avvia il pignoramento dell'immobile di Caio sostenendo cinquemila euro tra spese di trascrizione, custodia e pubblicità. Sempronio e Mevio sono altri creditori chirografari di Caio che si insinuano nella distribuzione. Il bene viene venduto a centocinquantamila euro. Tizio recupera prioritariamente i cinquemila euro di spese ex art. 2770 c.c., e solo dopo il residuo viene distribuito tra tutti i creditori secondo le rispettive cause di prelazione. La norma incentiva Tizio ad attivarsi senza temere di sussidiare gli altri e mantiene così efficiente il sistema delle esecuzioni immobiliari.
Domande frequenti
Quali spese rientrano nel privilegio dell'art. 2770 c.c.?
Le spese giudiziarie sostenute per atti conservativi o espropriativi su immobili: trascrizioni, notifiche, oneri del custode, pubblicita' dell'asta, consulenze tecniche per la stima, purche' fatte nell'interesse comune dei creditori.
Quando si dice che le spese sono fatte nell'interesse comune dei creditori?
Quando producono un beneficio oggettivo per tutta la massa concorsuale, ad esempio rendendo possibile la vendita del bene, e non solo per il singolo creditore che le ha sostenute.
Il privilegio prevale sulle ipoteche iscritte sull'immobile?
Si', i privilegi per spese di giustizia sono tradizionalmente collocati al primo grado anche rispetto alle ipoteche, in quanto senza quelle spese gli stessi creditori ipotecari non potrebbero soddisfarsi.
Cos'e' la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche?
È il procedimento (storicamente detto purgazione) con cui l'acquirente libera il bene dai gravami ipotecari pagando il prezzo ai creditori iscritti; le spese del procedimento godono di privilegio sul prezzo dell'immobile.
Il privilegio vale anche per le spese del fallimento o della liquidazione giudiziale?
Per le procedure concorsuali si applicano le norme speciali del codice della crisi d'impresa, che riconoscono in prededuzione le spese di procedura: il principio sostanziale e' analogo, ma il quadro normativo di riferimento e' specifico.