Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2777 c.c. Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
In vigore dal 19/04/1942
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all’
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La super-priorita delle spese di giustizia
L'articolo 2777 del Codice Civile apre la sezione dedicata all'ordine dei privilegi sui beni mobili con una regola di portata sistematica: i crediti per spese di giustizia, individuati dagli articoli 2755 e 2770 c.c., sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. Si tratta di una vera e propria super-priorita che colloca tali crediti al vertice della scala di graduazione, in deroga al principio generale per cui pegno e ipoteca prevalgono sui privilegi salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
Quali spese di giustizia sono privilegiate
Il richiamo all'articolo 2755 riguarda le spese di giustizia funzionali ad atti conservativi o di espropriazione sui beni mobili nell'interesse comune dei creditori, mentre il riferimento all'articolo 2770 estende lo stesso trattamento alle analoghe spese sostenute con riferimento agli immobili. Tipiche spese di giustizia privilegiate sono i compensi dell'avvocato che ha procurato l'aggiudicazione del bene, i compensi del custode giudiziario, le spese di pubblicita dell'esecuzione, gli onorari del professionista delegato alle vendite, le spese di stima dei beni. Se Tizio, creditore di Caio, instaura un'esecuzione forzata e anticipa le spese per la vendita di un bene mobile registrato, tali spese saranno collocate al primo posto nella distribuzione del ricavato, prima dell'ipoteca della banca e del pegno di Sempronio.
Ratio della prevalenza assoluta
La ragione della super-priorita risiede nella natura stessa delle spese di giustizia: si tratta di esborsi sostenuti nell'interesse comune di tutti i creditori, perche senza di essi non sarebbe stato possibile conservare, liquidare e distribuire il patrimonio del debitore. Riconoscere a tali spese la massima preferenza equivale a remunerare chi si e fatto carico di attivare la procedura, evitando che i creditori successivi possano avvantaggiarsi dell'attivita altrui senza contribuire ai costi. La regola e un'applicazione del principio del beneficio comune, gia presente nel diritto romano.
La gradinata successiva e i privilegi generali mobiliari
Il secondo periodo dell'articolo, pur troncato nel testo trasmesso, anticipa che immediatamente dopo le spese di giustizia si collocano i crediti aventi privilegio generale mobiliare. Si tratta delle categorie elencate all'articolo 2751-bis (retribuzioni dei lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi, crediti delle cooperative agricole, etc.) e di altre figure di privilegio generale come quelle per contributi previdenziali. La gerarchia che ne discende e tendenzialmente: spese di giustizia, privilegi generali sui mobili nell'ordine dell'articolo 2778, privilegi speciali, pegno e altre garanzie.
Applicazione pratica nelle procedure concorsuali
La norma riveste centralita nelle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, esecuzione individuale collettiva) perche orienta la formazione del piano di riparto. Il curatore o il giudice dell'esecuzione, in sede di distribuzione, deve prelevare innanzitutto le spese di giustizia, intese come spese in prededuzione di natura concorsuale e, accanto a esse, le spese funzionali alla conservazione e alla vendita del singolo bene. Solo dopo si procede a soddisfare gli altri crediti secondo l'ordine dell'articolo 2778. Se Caio, debitore esecutato, ha un patrimonio mobiliare di 100.000 euro, le spese di giustizia ex articoli 2755 e 2770 vengono pagate per prime, garantendo la sostenibilita del meccanismo esecutivo per tutti i creditori.
Domande frequenti
Che cosa sono le spese di giustizia ex articolo 2777 c.c.?
Sono le spese sostenute per atti conservativi o esecutivi sui beni del debitore nell'interesse comune di tutti i creditori, individuate dagli articoli 2755 (mobili) e 2770 (immobili) del Codice Civile.
Le spese di giustizia prevalgono sull'ipoteca?
Si. L'articolo 2777 stabilisce che tali spese sono preferite a ogni altro credito, compresi quelli pignoratizi e ipotecari, in deroga alla regola generale che attribuisce alle garanzie reali una prevalenza sui privilegi.
Quali costi rientrano tipicamente tra le spese di giustizia privilegiate?
Vi rientrano compensi del custode giudiziario, spese di pubblicita dell'esecuzione, onorari del professionista delegato alle vendite, spese di stima, compensi dell'avvocato che ha procurato l'aggiudicazione, sempre nei limiti di legge.
Quali crediti seguono le spese di giustizia nell'ordine dei privilegi?
Subito dopo si collocano i crediti aventi privilegio generale mobiliare, in particolare quelli di lavoro e contributi previdenziali ex articoli 2751-bis e 2778, secondo la gerarchia disegnata dal Codice Civile.
Perche si riconosce questa super-priorita alle spese di giustizia?
Perche tali esborsi sono sostenuti per conservare, liquidare e distribuire il patrimonio del debitore nell'interesse di tutti i creditori; riconoscerne la priorita assoluta garantisce che chi anticipa i costi della procedura sia adeguatamente tutelato.