Testo dell'articoloVigente
Art. 2963 c.c. Computo dei termini di prescrizione
In vigore dal 19/04/1942
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.
Spiegazione
Detta le regole per il computo dei termini di prescrizione: non si conta il giorno iniziale, la prescrizione si compie con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a mesi, scade nel giorno corrispondente del mese di scadenza.
Come funziona e quando si applica
È la norma «tecnica» che si applica a tutti i termini di prescrizione. Il principio dies a quo non computatur (non si conta il primo giorno) evita ambiguità sul conteggio. La proroga al giorno non festivo riguarda solo la scadenza, non il decorso.
Esempio pratico
Un termine di prescrizione che cade di domenica o in un giorno festivo si considera scaduto il primo giorno lavorativo successivo.
Domande frequenti
Come si contano i termini di prescrizione?
Si esclude il giorno iniziale; la prescrizione si compie alla fine dell’ultimo giorno e, se questo è festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
In sintesi
- I termini di prescrizione si computano secondo il calendario comune (gregoriano).
- Il giorno iniziale (dies a quo) non si computa: la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- La prescrizione a mesi si compie nel giorno corrispondente del mese di scadenza; se manca, nell'ultimo giorno del mese.
- Le regole si applicano a tutte le prescrizioni regolate dal Codice e dalle leggi speciali.
Indice dei contenuti
Le regole di computo: principio del calendario comune
L'art. 2963 c.c. detta le regole tecniche per il calcolo dei termini di prescrizione, applicabili a tutte le ipotesi previste dal Codice Civile e dalla legislazione speciale. Il primo comma fissa il principio fondamentale: i termini si computano secondo il calendario comune, cioè il calendario gregoriano civile, e non secondo unità di tempo astronomiche o convenzionali. Ciò significa che un anno è il periodo che va da una data a quella corrispondente dell'anno successivo, indipendentemente dal numero esatto di giorni (365 o 366).
Dies a quo non computatur
Il secondo comma sancisce la regola classica dies a quo non computatur in termino: non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine. La prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. La ragione tecnica è chiara: poiché il giorno iniziale è frazionato (l'evento generatore può accadere in qualsiasi ora), si preferisce escluderlo per evitare incertezze di calcolo. Esempio pratico: Tizio conclude un contratto il 15 marzo 2025; il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. inizia a decorrere dal 16 marzo 2025 e si compirà alla mezzanotte del 15 marzo 2035.
Proroga per giorni festivi
Il terzo comma introduce un'importante regola di favore: se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Sono giorni festivi quelli individuati dalla L. 260/1949 (domeniche e festività nazionali e religiose). Non sono invece considerati festivi i sabati ai fini sostanziali, ferma restando la diversa disciplina processuale dell'art. 155 c.p.c. La proroga opera ipso iure, senza necessità di atti della parte. Sempronio, il cui credito si prescriverebbe il 25 dicembre, vede il termine prorogato al primo giorno feriale successivo (di norma il 27 dicembre, se il 26 è Santo Stefano).
Prescrizione a mesi e ad anni
Il quarto comma disciplina il computo per termini a mesi: la prescrizione si verifica nel mese di scadenza, nel giorno corrispondente al giorno iniziale. Se il mese di scadenza non ha un giorno corrispondente (es. termine semestrale iniziato il 31 agosto, che scadrebbe il 31 febbraio), la prescrizione si compie l'ultimo giorno del mese (28 o 29 febbraio). La stessa logica si applica ai termini annuali e pluriennali. Per le prescrizioni a settimane si applica analogo principio: scadono nel giorno della settimana corrispondente. La norma è strettamente coordinata con l'art. 2962 c.c. sul compimento dell'ultimo giorno e con gli artt. 1187 c.c. (computo dei termini contrattuali) e 155 c.p.c. (termini processuali).
Domande frequenti
Si conta il giorno in cui inizia a decorrere la prescrizione?
No: l'art. 2963, 2° comma c.c. esclude dal computo il giorno iniziale (dies a quo non computatur). Il termine decorre dal giorno successivo all'evento generatore e si compie con lo spirare dell'ultimo giorno utile.
Cosa accade se il termine scade in una domenica o festività?
Il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell'art. 2963, 3° comma c.c. La proroga opera automaticamente, senza necessità di atti della parte interessata.
Come si calcola un termine di sei mesi iniziato il 31 agosto?
Il termine semestrale scadrebbe il 31 febbraio, giorno inesistente. Si applica il 4° comma dell'art. 2963 c.c.: la prescrizione si compie l'ultimo giorno del mese di scadenza, cioè il 28 o 29 febbraio.
Il sabato è considerato giorno festivo ai fini della prescrizione?
No, ai fini sostanziali della prescrizione il sabato non è festivo: solo le domeniche e le festività L. 260/1949 lo sono. Diversa è la disciplina processuale dei termini, regolata dall'art. 155 c.p.c.
Come si calcola una prescrizione annuale?
Si applica il calendario comune: l'anno va dal giorno successivo all'evento generatore al giorno corrispondente dell'anno seguente. Es. evento del 10 maggio 2025, prescrizione annuale compiuta alla mezzanotte del 10 maggio 2026.
Spiegazione
Detta le regole per il computo dei termini di prescrizione: non si conta il giorno iniziale, la prescrizione si compie con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale, e se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Per i termini a mesi, scade nel giorno corrispondente del mese di scadenza.
Come funziona e quando si applica
È la norma «tecnica» che si applica a tutti i termini di prescrizione. Il principio dies a quo non computatur (non si conta il primo giorno) evita ambiguità sul conteggio. La proroga al giorno non festivo riguarda solo la scadenza, non il decorso.
Esempio pratico
Un termine di prescrizione che cade di domenica o in un giorno festivo si considera scaduto il primo giorno lavorativo successivo.
Domande frequenti
Come si contano i termini di prescrizione?
Si esclude il giorno iniziale; la prescrizione si compie alla fine dell’ultimo giorno e, se questo è festivo, slitta al primo giorno non festivo successivo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.