Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 519 c.c. – Dichiarazione di rinunzia

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.112a La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.

In sintesi

  • La rinunzia all'eredità è un atto formale solenne: dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
  • L'atto deve essere inserito nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale.
  • La forma è prescritta ad substantiam: la rinunzia non formale è nulla e non produce effetti.
  • La rinunzia gratuita a favore di tutti i sostituti del rinunziante (chiamati pro quota) richiede comunque la forma solenne per produrre effetti.
  • Non sono ammesse rinunzia tacita né rinunzia per atto sottoposto a condizione o termine (art. 520 c.c.).
Indice dei contenuti

Natura giuridica della rinunzia

L'art. 519 c.c. disciplina la forma della rinunzia all'eredità, atto unilaterale recettizio con cui il chiamato manifesta la volontà di non acquisire la qualità di erede. La rinunzia si distingue nettamente dall'accettazione, che può essere espressa o tacita (artt. 475-476 c.c.): la rinunzia richiede invece forma solenne, in considerazione delle sue rilevanti conseguenze patrimoniali e successorie (retroattività ex art. 521 c.c., devoluzione ex artt. 522-523 c.c.).

Forma solenne: notaio o cancelliere

La dichiarazione deve essere ricevuta, alternativamente, dal notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La competenza territoriale del tribunale è determinata dall'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). La forma è prescritta a pena di nullità (forma ad substantiam): un atto rinunziativo redatto in scrittura privata o con altra modalità è radicalmente nullo e non produce alcun effetto giuridico.

Inserimento nel registro delle successioni

Oltre alla forma documentale, è richiesto un adempimento pubblicitario: l'inserimento nel registro delle successioni, tenuto dalla cancelleria del tribunale. Si discute in dottrina e giurisprudenza se l'inserimento abbia natura costitutiva o meramente dichiarativa. L'orientamento prevalente ritiene che l'atto sia perfetto con la ricezione del notaio o cancelliere, mentre l'inserzione nel registro produce effetti di opponibilità ai terzi e agli altri chiamati, oltre a costituire decorrenza per la prescrizione quinquennale dell'azione di impugnazione dei creditori (art. 524 c.c.).

Rinunzia gratuita a favore di tutti i sostituti

Il secondo comma chiarisce un caso particolare: la rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante (cioè i chiamati ulteriori) ha natura di vera rinunzia abdicativa. Essa, però, non ha effetto finché non siano osservate le forme indicate al primo comma. Diversa è invece la rinunzia onerosa o quella a favore di alcuni soltanto dei chiamati: in questi casi non si tratta di rinunzia abdicativa, ma di accettazione seguita da disposizione, equivalente ad accettazione pura e semplice (art. 478 c.c.).

Termini e revoca

La rinunzia può essere effettuata finché non si è prescritto il diritto di accettare (10 anni dall'apertura della successione, art. 480 c.c.), salvo il termine ridotto fissato dall'autorità giudiziaria ex art. 481 c.c. (actio interrogatoria). Il rinunziante può revocare la propria rinunzia ai sensi dell'art. 525 c.c., purché non sia maturata la prescrizione e l'eredità non sia stata accettata da altro chiamato.

Caso pratico

Caio, chiamato all'eredità del padre Tizio, decide di rinunziare. Si reca dal notaio del proprio luogo di residenza per fare la dichiarazione: tale atto è nullo, perché il notaio competente è quello del circondario dell'ultimo domicilio del defunto. Caio dovrà recarsi dal notaio o presso la cancelleria del tribunale di tale circondario. Una volta ricevuto l'atto, il cancelliere provvede all'inserimento nel registro delle successioni, momento dal quale la rinunzia è opponibile ai terzi e ai creditori.

Domande frequenti

In che forma deve essere fatta la rinunzia all'eredità?

Con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni. La forma è prescritta a pena di nullità.

Posso rinunziare all'eredità davanti a qualsiasi notaio o tribunale?

No. La competenza è del notaio o del cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, individuato in base all'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.).

La rinunzia tacita è valida?

No. A differenza dell'accettazione, che può essere anche tacita ex art. 476 c.c., la rinunzia richiede sempre forma solenne. Comportamenti che potrebbero apparire rinunziativi non hanno effetto se non c'è dichiarazione formale.

La rinunzia gratuita a favore di alcuni chiamati equivale a rinunzia abdicativa?

No. La rinunzia gratuita a favore solo di alcuni coeredi, o quella onerosa, equivale ad accettazione (art. 478 c.c.). Solo la rinunzia gratuita a favore di tutti i chiamati che subentrerebbero pro quota è vera rinunzia abdicativa, soggetta comunque alla forma solenne dell'art. 519 c.c.

Cosa avviene dopo che il cancelliere riceve la dichiarazione di rinunzia?

L'atto viene inserito nel registro delle successioni tenuto presso il tribunale. Da tale momento la rinunzia è opponibile ai terzi, ai creditori del rinunziante e ai chiamati ulteriori che subentrano nell'eredità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.