Art. 518 c.c. Separazione riguardo agli immobili
In vigore
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d’ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo. Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori. Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche. CAPO VII – Della rinunzia all'eredità
In sintesi
Funzione della separazione dei beni del defunto
L'art. 518 c.c. disciplina la pubblicità della separazione dei beni del defunto per gli immobili e per gli altri beni capaci d'ipoteca (autoveicoli, navi, aeromobili iscritti nei registri). La separazione, prevista dagli artt. 512-518 c.c., è uno strumento di tutela che consente a creditori del defunto e legatari di ottenere soddisfacimento sui beni ereditari con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede, evitando la confusione patrimoniale che deriverebbe dall'accettazione pura e semplice (art. 490 c.c., a contrario).
Modalità di esercizio per gli immobili
Il diritto si esercita mediante iscrizione del credito o del legato su ciascuno dei beni interessati. La forma è quella prevista per le ipoteche (artt. 2827 ss. c.c.): nota di iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari competente, con indicazione del nome del defunto e dell'erede (se conosciuto). Nella nota va espressamente dichiarato che l'iscrizione viene presa a titolo di separazione dei beni: tale specificazione è essenziale per qualificare la pubblicità e farla operare nel regime peculiare dell'art. 518 c.c.
Particolarità: assenza di obbligo di esibizione del titolo
A differenza dell'ordinaria iscrizione ipotecaria, l'art. 518, 3° comma, c.c. stabilisce che non è necessario esibire il titolo del credito o del legato. Si tratta di una deroga significativa: il conservatore non compie alcuna verifica sostanziale sull'esistenza del diritto, limitandosi a registrare la dichiarazione. La tutela degli interessi contrapposti è rimessa al successivo eventuale contenzioso giudiziale, nel quale il creditore o legatario dovrà comunque dimostrare il titolo per agire esecutivamente.
Grado e prevalenza delle iscrizioni
La regola più rilevante è quella del grado unico: tutte le iscrizioni a titolo di separazione, ancorché eseguite in momenti diversi, prendono il grado della prima. Ciò significa che tra i vari creditori e legatari separatisti non opera la regola della priorità temporale (prior tempore potior iure), ma vige una sostanziale parità di trattamento, in coerenza con la natura collettiva dello strumento. Inoltre, le iscrizioni separatorie prevalgono su qualsiasi trascrizione o iscrizione contro l'erede o il legatario, anche se anteriori. La norma fa sì che il creditore dell'erede non possa interporsi: il patrimonio ereditario rimane intangibile per i creditori del defunto fino a soddisfazione integrale.
Rapporti con la disciplina ipotecaria
Il rinvio dell'ultimo comma alle norme sulle ipoteche significa che, salvo le deroghe espresse, si applicano le regole generali su rinnovazione (art. 2847 c.c.), cancellazione (artt. 2882 ss. c.c.) ed effetti dell'iscrizione. Il termine triennale per esercitare la separazione (art. 516 c.c.) costituisce decadenza sostanziale, mentre l'iscrizione deve essere richiesta entro tale termine perché possa operare.
Caso pratico
Tizio muore lasciando un immobile e debiti verso Caio (creditore del defunto) per 100.000 euro. L'erede Sempronio accetta puramente e semplicemente l'eredità ed è gravato anche da debiti personali verso Mevio per 80.000 euro. Caio, per evitare di concorrere con Mevio sul bene caduto in successione, iscrive sull'immobile separazione ex art. 518 c.c. entro tre mesi dall'apertura della successione. Anche se Mevio aveva ipoteca anteriore contro Sempronio, l'iscrizione separatoria di Caio prevale sul bene ereditario.
Domande frequenti
Come si esercita la separazione dei beni del defunto sugli immobili?
Mediante iscrizione del credito o del legato su ciascun immobile, nelle forme previste per le ipoteche, con indicazione del defunto e dell'erede e dichiarazione che l'iscrizione è presa a titolo di separazione ex art. 518 c.c.
È necessario esibire il titolo per l'iscrizione separatoria?
No, l'art. 518, 3° comma, c.c. esonera dall'obbligo di esibizione del titolo. Il conservatore registra la dichiarazione senza verifica sostanziale, ferma restando la necessità di provare il diritto in sede contenziosa.
Le iscrizioni separatorie eseguite in tempi diversi hanno gradi diversi?
No. Tutte le iscrizioni a titolo di separazione prendono il grado della prima, indipendentemente dal momento in cui sono state eseguite. Tra creditori e legatari separatisti opera la parità di trattamento.
L'iscrizione separatoria prevale sull'ipoteca anteriore iscritta contro l'erede?
Sì. Le iscrizioni a titolo di separazione prevalgono su trascrizioni e iscrizioni contro l'erede o il legatario anche se anteriori. I creditori del defunto sono protetti rispetto ai creditori personali dell'erede sul bene caduto in successione.
Quali beni sono soggetti alla disciplina dell'art. 518 c.c.?
Gli immobili e gli altri beni capaci di ipoteca, quali autoveicoli, navi e aeromobili iscritti nei pubblici registri. Per i beni mobili non iscritti la separazione si esegue secondo le modalità degli artt. 517 c.c. e 2914 c.c.