Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 515 c.c. – Cessazione della separazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 514 - Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati→Cod. civ. art. 516 - Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 513 Codice Civile: Separazione contro i legatari di specie→Articolo 517 Codice Civile: Separazione riguardo ai mobili→Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione→Articolo 518 Codice Civile: Separazione riguardo agli immobili→Art. 511 Codice Civile: Spese→Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia→Art. 510 c.c.: Accettazione o inventario fatti da uno dei chiama
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio dell'art. 515 c.c.
L'art. 515 c.c. introduce una via d'uscita dalla separazione dei beni: l'erede non e' irrimediabilmente vincolato dal regime separatistico, ma può liberarsene pagando i creditori e i legatari che ne sono i beneficiari, o garantendo i crediti non ancora esigibili. La ratio risiede in una considerazione di efficienza: la separazione tutela i creditori del defunto, ma una volta che essi siano stati pienamente soddisfatti (o garantiti), non vi e' motivo di mantenere il vincolo, che limita la libera circolazione dei beni e penalizza l'erede.
Pagamento dei creditori e legatari
L'erede impedisce o fa cessare la separazione pagando integralmente tutti i creditori del defunto e i legatari. Il pagamento deve riguardare l'intera massa dei separatisti (o dei potenziali separatisti se la separazione non e' ancora stata esercitata). Pagamenti parziali non producono l'effetto estintivo della separazione: il regime resta in vigore fino al soddisfacimento integrale o alla prestazione di idonea cauzione.
Crediti condizionali, a termine o contestati
La norma disciplina specificamente i casi in cui il credito non sia attualmente esigibile o sia controverso:
Per liberare i beni dalla separazione l'erede deve prestare una cauzione idonea, ossia una garanzia (fideiussione, deposito, pegno, ipoteca) atta ad assicurare il pagamento futuro qualora il credito diventi esigibile o l'esito della contestazione sia favorevole al creditore. La valutazione dell'idoneita' della cauzione spetta al giudice in caso di contestazione tra le parti.
Caso pratico
Tizio eredita dal padre Caio un immobile del valore di 500.000 euro. Sempronio, creditore di Caio per 80.000 euro, ha esercitato la separazione. Tizio vuole vendere l'immobile ma il vincolo separatistico lo ostacola. Paga integralmente Sempronio e gli altri creditori del defunto. Per il credito di Mevio, ancora sub iudice, costituisce una fideiussione bancaria di pari importo. La separazione cessa: Tizio può liberamente disporre dell'immobile.
Differenza tra impedire e far cessare
La norma distingue due ipotesi: impedire la separazione (pagando o garantendo prima dell'esercizio del diritto) e far cessare la separazione (estinguendola dopo che e' stata esercitata). In entrambi i casi l'effetto e' lo stesso: i beni ereditari tornano alla piena disponibilita' dell'erede, sottratti al regime separatistico. La distinzione e' temporale, non sostanziale.
Domande frequenti
L'erede può liberare i beni dalla separazione?
Si, l'art. 515 c.c. consente all'erede di impedire o far cessare la separazione pagando integralmente i creditori del defunto e i legatari, o prestando idonea cauzione per i crediti non ancora esigibili o contestati.
Cosa significa prestare cauzione per i crediti condizionali o a termine?
Significa costituire una garanzia (fideiussione bancaria, deposito di somme, pegno, ipoteca) idonea ad assicurare il pagamento del credito qualora la condizione si verifichi, il termine scada o la contestazione sia decisa a favore del creditore.
Il pagamento parziale fa cessare la separazione?
No, la cessazione della separazione richiede il pagamento integrale di tutti i creditori e legatari separatisti, oppure la prestazione di cauzione per i crediti non esigibili o contestati.
Chi valuta l'idoneita' della cauzione?
In caso di accordo tra le parti, la cauzione e' liberamente concordata. In caso di contestazione, l'idoneita' e' valutata dal giudice secondo criteri di liquidita' e capienza della garanzia rispetto al credito da tutelare.
Una volta cessata la separazione, l'erede può disporre liberamente dei beni?
Si, l'effetto della cessazione e' la restituzione dei beni ereditari alla libera disponibilita' dell'erede, sottratti al vincolo separatistico e disponibili per qualsiasi atto di alienazione o costituzione di garanzia.