Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 513 c.c. – Separazione contro i legatari di specie
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 512 - Articolo 512 Codice Civile: Oggetto della separazione→Cod. civ. art. 514 - Art. 514 c.c.: Rapporti tra creditori separatisti e non separati→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 511 Codice Civile: Spese→Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione→Art. 510 c.c.: Accettazione o inventario fatti da uno dei chiama→Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla→Art. 509 c.c.: Liquidazione proseguita su istanza dei creditori→Articolo 517 Codice Civile: Separazione riguardo ai mobili→Articolo 508 Codice Civile: Nomina del curatore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La separazione dei beni ereditari: funzione generale
La separazione dei beni ereditari (artt. 512-520 c.c.) è un istituto che consente ai creditori del defunto di ottenere dal tribunale il riconoscimento di un diritto di preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori personali dell'erede. In questo modo, i creditori del defunto si garantiscono che il patrimonio del loro debitore (ora trasferito all'erede) non venga prosciugato dai debiti personali dell'erede prima della loro soddisfazione.Il problema dei legati di specie
Un legato di specie è una disposizione testamentaria che attribuisce la proprietà di un bene determinato (un immobile, un'auto, un quadro) direttamente al legatario, con effetto reale dalla morte del testatore. Il problema che si pone è: può il creditore del defunto aggredire quel bene, pur essendo già «passato» al legatario? L'art. 513 c.c. risponde affermativamente: sì, i creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni oggetto di legato di specie. Il legatario, in sostanza, ha un diritto che cede di fronte ai creditori del defunto.Ordine di priorità nella liquidazione
Il sistema codicistico prevede una gerarchia nel soddisfacimento dei diritti sul patrimonio ereditario: 1. creditori del defunto con diritto di separazione; 2. creditori del defunto senza separazione; 3. legatari. Solo se il patrimonio del defunto è sufficiente a soddisfare i creditori, il legatario conserva il proprio lascito. In caso contrario, il legato può essere ridotto o azzerato.Esercizio del diritto e termine
Il diritto di separazione deve essere esercitato entro tre mesi dall'apertura della successione (art. 516 c.c.), con istanza al tribunale. Decorso questo termine, i creditori perdono il privilegio della separazione e concorrono in parità con i creditori personali dell'erede sul patrimonio confuso.Casi pratici
Caso 1: separazione sul bene legato
Il defunto lascia in legato di specie un immobile a Tizio. Un creditore del defunto, Caio, può esercitare la separazione dei beni anche su quel bene (art. 513 c.c.): il legatario cede di fronte ai creditori del defunto.
Caso 2: l'ordine di soddisfacimento
Se il patrimonio del defunto non basta, l'ordine è: creditori del defunto con separazione, poi creditori senza separazione, infine i legatari. Tizio conserva il legato solo se il patrimonio è capiente.
Domande frequenti
I creditori del defunto possono aggredire i beni in legato di specie?
Sì: possono esercitare la separazione dei beni anche sui beni oggetto di legato di specie (art. 513 c.c.).
Cos'è la separazione dei beni ereditari?
L'istituto che dà ai creditori del defunto un diritto di preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori personali dell'erede (artt. 512-520 c.c.).
Cos'è un legato di specie?
Una disposizione che attribuisce la proprietà di un bene determinato al legatario, con effetto reale dalla morte del testatore.
Qual è l'ordine di soddisfacimento sul patrimonio ereditario?
Prima i creditori del defunto con separazione, poi quelli senza separazione, infine i legatari.
Il legatario perde sempre il bene?
No: lo conserva se il patrimonio del defunto è sufficiente a soddisfare i creditori; cede solo in caso di incapienza.