Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 520 c.c. – Rinunzia condizionata, a termine o parziale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 519 - Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia→Cod. civ. art. 521 - Articolo 521 Codice Civile: Retroattività della rinunzia→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 518 Codice Civile: Separazione riguardo agli immobili→Articolo 522 Codice Civile: Devoluzione nelle successioni legittime→Articolo 517 Codice Civile: Separazione riguardo ai mobili→Art. 523 c.c.: Devoluzione nelle successioni testamentarie→Art. 516 Codice Civile: Termine per l’esercizio del diritto alla→Art. 524 c.c.: Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori→Articolo 515 Codice Civile: Cessazione della separazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 520 del codice civile detta una regola essenziale in materia di rinunzia all'eredita, stabilendo che e nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte. La disposizione, di formulazione asciutta, esprime un principio di grande portata: la rinuncia all'eredita e un atto che non tollera modulazioni, ma deve essere puro e semplice, totale e definitivo. Il chiamato all'eredita ha di fronte a se una scelta secca, accettare o rinunciare, e non puo piegare questa alternativa alle proprie convenienze, ne subordinandola a eventi futuri, ne limitandola a una sola parte dell'eredita. La norma presidia la certezza delle vicende successorie, un valore che il legislatore considera prevalente sull'interesse del singolo a personalizzare gli effetti del proprio atto.
La rinunzia all'eredita come atto unilaterale
La rinunzia all'eredita e l'atto con cui il chiamato dichiara di non voler acquistare l'eredita a lui devoluta. Si tratta di un atto unilaterale, che produce l'effetto di considerare il rinunciante come se non fosse mai stato chiamato. Proprio per la rilevanza e l'irreversibilita dei suoi effetti, l'ordinamento circonda la rinuncia di requisiti di forma e di contenuto rigorosi. L'art. 520 si colloca tra questi presidi, stabilendo che la dichiarazione di rinuncia non puo essere accompagnata da elementi accidentali che ne alterino la natura. La rinuncia, in sostanza, e o totale e incondizionata, oppure e nulla.
Il divieto della condizione
Il primo elemento vietato e la condizione. Il chiamato non puo rinunciare all'eredita subordinando l'efficacia della rinuncia al verificarsi di un evento futuro e incerto. Ammettere una rinuncia condizionata significherebbe lasciare in sospeso, per un tempo indeterminato, la titolarita dell'eredita, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti. Chi deve sapere se il chiamato e divenuto erede o no, ad esempio i creditori del defunto o gli altri chiamati, resterebbe nell'incertezza fino all'avverarsi o al mancare della condizione. La nullita sancita dalla norma elimina alla radice questa possibilita, imponendo che la rinuncia produca effetti immediati e definitivi.
Il divieto del termine
Analogamente e vietata la rinuncia a termine, ossia quella i cui effetti siano fatti dipendere dal decorso di un periodo di tempo o siano limitati nel tempo. Anche in questo caso l'esigenza tutelata e la certezza: la posizione del chiamato deve definirsi una volta per tutte nel momento della rinuncia, e non puo essere destinata a mutare con il trascorrere del tempo. Una rinuncia destinata a operare solo da un certo momento, o a cessare dopo un dato termine, introdurrebbe nell'eredita una precarieta incompatibile con la natura dell'acquisto successorio, che deve consolidarsi in capo a un soggetto certo.
Il divieto della rinuncia parziale
Il terzo elemento vietato e la parzialita. Il chiamato non puo rinunciare solo a una parte dell'eredita, conservando il resto. Questo divieto risponde al principio secondo cui l'eredita e un complesso unitario, che si accetta o si rifiuta nella sua interezza: non e consentito al chiamato selezionare i cespiti graditi e respingere quelli sgraditi, magari perche gravati da debiti. La rinuncia parziale snaturerebbe la vocazione ereditaria, trasformandola in una scelta a la carte che contrasta con l'unitarieta del fenomeno successorio e con la tutela dei creditori, i quali fanno affidamento sull'integrita del patrimonio ereditario.
La sanzione della nullita
La conseguenza che la norma ricollega alla violazione di questi divieti e la nullita della rinuncia. Si tratta della sanzione piu radicale, che priva l'atto di ogni effetto: una rinuncia condizionata, a termine o parziale e come se non fosse stata compiuta. Cio significa che il chiamato che abbia tentato una rinuncia viziata non ha validamente rinunciato e conserva la qualita di chiamato, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla possibilita di accettare o di rinunciare nuovamente in forma valida. La scelta della nullita, e non di una semplice inefficacia parziale, sottolinea il rigore con cui l'ordinamento presidia la purezza dell'atto di rinuncia.
La ratio: certezza dei rapporti successori
Il filo conduttore dell'intera disposizione e la certezza dei rapporti successori. La successione coinvolge una pluralita di interessi: quello degli altri chiamati, che subentrano in caso di rinuncia; quello dei creditori del defunto e del chiamato; quello dei terzi che entrano in rapporto con l'eredita. Tutti questi soggetti hanno bisogno di sapere, in modo chiaro e stabile, se un determinato chiamato sia o meno divenuto erede. Consentire rinunce condizionate, a termine o parziali introdurrebbe margini di incertezza intollerabili. L'art. 520, imponendo che la rinuncia sia pura, semplice e totale, garantisce che la posizione del chiamato si definisca in modo netto e immediato, a beneficio della sicurezza dell'intero sistema successorio.
Rilievo pratico e sistematico
Sul piano applicativo l'art. 520 e di costante rilievo, perche delimita con precisione cio che il chiamato puo e non puo fare. Chi intenda rinunciare all'eredita deve farlo in modo integrale e incondizionato; ogni tentativo di modulare la rinuncia e destinato a essere travolto dalla nullita. Per il professionista che assiste un chiamato, la norma e un avvertimento fondamentale: non e possibile, ad esempio, rinunciare ai soli beni gravati da debiti conservando quelli capienti, ne subordinare la rinuncia a condizioni di convenienza. La scelta resta binaria e definitiva, e va compiuta con piena consapevolezza dei suoi effetti, eventualmente avvalendosi degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, come l'accettazione con beneficio d'inventario, per affrontare in modo diverso il rischio di un'eredita gravata da passivita.
L'alternativa del beneficio d'inventario
Proprio perche la rinuncia non puo essere modulata, chi tema che l'eredita celi piu debiti che attivita dispone di un diverso strumento: l'accettazione con beneficio d'inventario, che consente di acquistare l'eredita tenendo distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede e limitando la responsabilita per i debiti al valore dei beni ricevuti. La rigidita dell'art. 520, che vieta rinunce parziali o condizionate, va dunque letta insieme a questa alternativa: l'ordinamento non offre la possibilita di rinunciare a la carte, ma mette a disposizione un istituto che permette di affrontare in modo prudente il rischio di un'eredita gravata, senza sacrificare la certezza dei rapporti successori che la nullita della rinuncia atipica intende preservare.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 520 c.c.?
Stabilisce che e nulla la rinunzia all'eredita fatta sotto condizione o a termine o solo per parte: la rinuncia deve essere pura, semplice e totale.
Si puo rinunciare solo a una parte dell'eredita?
No, la rinuncia parziale e nulla: l'eredita e un complesso unitario che si accetta o si rifiuta nella sua interezza, senza selezionare singoli cespiti.
E' possibile rinunciare subordinando l'atto a una condizione?
No, la rinuncia condizionata e nulla, perche lascerebbe incerta la titolarita dell'eredita in pregiudizio della certezza dei rapporti successori.
Qual e la sanzione per una rinuncia viziata?
La sanzione e la nullita: l'atto e privo di effetti e il chiamato conserva la sua qualita, potendo poi accettare o rinunciare validamente.
Perche la legge impone questi requisiti?
Per garantire la certezza dei rapporti successori a tutela degli altri chiamati, dei creditori e dei terzi, che devono sapere con sicurezza se il chiamato sia divenuto erede.