Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 524 c.c. – Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 523 - Art. 523 c.c.: Devoluzione nelle successioni testamentarie→Cod. civ. art. 525 - Articolo 525 Codice Civile: Revoca della rinunzia→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 522 Codice Civile: Devoluzione nelle successioni legittime→Articolo 526 Codice Civile: Impugnazione per violenza o dolo→Articolo 521 Codice Civile: Retroattività della rinunzia→Articolo 527 Codice Civile: Sottrazione di beni ereditari→Art. 520 c.c.: Rinunzia condizionata, a termine o parziale→Articolo 528 Codice Civile: Nomina del curatore→Articolo 519 Codice Civile: Dichiarazione di rinunzia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento e ratio
L'art. 524 c.c. attribuisce ai creditori del chiamato che ha rinunziato all'eredità un peculiare strumento di tutela: l'autorizzazione giudiziale ad accettare la successione in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei rispettivi crediti. La ratio è impedire che la rinunzia, atto formalmente lecito e abdicativo, si traduca in un pregiudizio per chi vanta ragioni di credito verso il chiamato, sottraendo cespiti che, una volta accettati, sarebbero divenuti garanzia generica ex art. 2740 c.c.
Natura giuridica dell'azione
La dottrina prevalente qualifica l'azione come autorizzazione speciale a esercitare in via surrogatoria il diritto di accettare l'eredità, non come revocatoria ordinaria. Tre dati differenziali emergono con nettezza: (a) non occorre la frode (consilium fraudis), bastando il danno oggettivo; (b) non si rende inefficace la rinunzia erga omnes, ma se ne neutralizzano gli effetti solo verso i creditori agenti; (c) l'eredità non viene acquisita dal rinunziante, ma resta a vantaggio dei creditori per il soddisfacimento del loro credito. Eventuale residuo attivo continuerà a spettare agli ulteriori chiamati.
Presupposti dell'azione
Tre presupposti vanno provati: (1) esistenza di un credito verso il rinunziante, anche se non liquido né esigibile (purché certo nell'esistenza); (2) rinunzia formale resa nelle forme dell'art. 519 c.c. (atto pubblico o dichiarazione ricevuta dal cancelliere); (3) danno, ossia insufficienza del patrimonio del rinunziante a soddisfare il credito. Non è invece necessaria la prova della scientia damni: la rinunzia, ancorché in buona fede, è opponibile al creditore se gli arreca pregiudizio.
Prescrizione e dies a quo
Il diritto si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (non dalla scoperta o dall'iscrizione nel registro delle successioni). Il termine quinquennale è coerente con quello dell'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità e con la prescrizione delle azioni a tutela del credito. Una rinunzia molto risalente, non impugnata nel quinquennio, consolida l'effetto a favore degli ulteriori chiamati.
Caso pratico
Tizio è debitore di Caio per 80.000 euro. Apertasi la successione del padre di Tizio, questi rinunzia all'eredità del valore di 200.000 euro, lasciando attivo solo l'usufrutto a favore del fratello. Caio, nei cinque anni dalla rinunzia, può chiedere al tribunale di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome di Tizio limitatamente alla soddisfazione del proprio credito. Il giudice, accertata l'esistenza del credito e l'insufficienza del patrimonio di Tizio, autorizza Caio: questi soddisferà gli 80.000 euro sui beni ereditari, mentre il residuo passerà all'eredità del successivo chiamato.
Coordinamento con la revocatoria ordinaria
L'art. 524 c.c. non esclude la revocatoria ex art. 2901 c.c., ma se ne distingue per portata e presupposti. Quando la rinunzia sia stata posta in essere con consilium fraudis, il creditore potrà alternativamente o cumulativamente esperire la revocatoria. L'azione ex art. 524 c.c. resta tuttavia più agile, non gravando il creditore della prova del dolo o della partecipazione del terzo.
Domande frequenti
Cosa possono fare i creditori del chiamato che ha rinunziato all'eredità?
Possono farsi autorizzare dal tribunale ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del proprio credito, ai sensi dell'art. 524 c.c.
Occorre provare la frode del rinunziante per agire ex art. 524 c.c.?
No, a differenza dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), l'art. 524 c.c. non richiede il consilium fraudis. È sufficiente che la rinunzia abbia arrecato danno oggettivo ai creditori, anche se compiuta senza frode.
Entro quanto tempo si deve agire?
Il diritto si prescrive in cinque anni dalla data della rinunzia, indipendentemente dalla conoscenza che il creditore abbia avuto dell'atto abdicativo.
L'azione ex art. 524 c.c. fa diventare erede il rinunziante?
No: la rinunzia conserva i suoi effetti generali, ma viene neutralizzata limitatamente al ceto dei creditori autorizzati, che soddisfano il credito sui beni ereditari. L'eventuale residuo attivo va agli ulteriori chiamati.
Si può cumulare l'art. 524 c.c. con l'azione revocatoria?
Sì, quando ricorrano i presupposti, le due azioni possono essere proposte alternativamente o cumulativamente; l'art. 524 c.c. resta tuttavia più agile perché non richiede la prova della frode.