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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 527 c.c. Sottrazione di beni ereditari

In vigore

I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici nonostante la loro rinunzia. CAPO VIII – Dell'eredità giacente

In sintesi

  • I chiamati che sottraggono o nascondono beni ereditari decadono dalla facoltà di rinunziare all'eredità.
  • Si considerano comunque eredi puri e semplici, nonostante l'eventuale rinunzia.
  • La norma sanziona la condotta dolosa diretta a danneggiare gli altri chiamati o i creditori del defunto.
  • La sanzione opera ipso iure al verificarsi della condotta, senza necessità di pronuncia costitutiva.
  • Va distinta dall'omissione di beni nell'inventario ex art. 494 c.c., che fa decadere dal beneficio di inventario.

Funzione sanzionatoria della norma

L'art. 527 c.c. introduce una sanzione civile peculiare: il chiamato che ha sottratto o nascosto beni dell'eredità decade dalla facoltà di rinunziare e si considera erede puro e semplice. La ratio è duplice: punire la condotta scorretta diretta a impossessarsi di cespiti sottraendoli alla massa, e tutelare i coeredi, i creditori del defunto e i legatari, che vedrebbero altrimenti compromessa la garanzia patrimoniale per effetto della rinunzia abdicativa.

Condotte rilevanti

La norma colpisce sia la sottrazione (impossessamento materiale con animus di privare l'eredità) sia l'occultamento (condotta volta a impedire la conoscenza dell'esistenza del bene). È richiesto il dolo: un'omissione colposa o un errore non integrano la fattispecie. La sottrazione può riguardare beni mobili o immobili, denaro, gioielli, titoli, ma anche crediti del defunto la cui esistenza venga occultata.

Effetti automatici

La sanzione opera ipso iure: l'accertamento giudiziale, se necessario, ha natura dichiarativa e non costitutiva. Il chiamato è considerato erede puro e semplice anche se ha già reso formale rinunzia: questa è inopponibile ai creditori dell'eredità e ai coeredi, che possono richiamare il sottrattore alle responsabilità di erede. Conseguenza centrale: il sottrattore perde anche il beneficio d'inventario, rispondendo dei debiti ereditari ultra vires hereditatis.

Coordinamento con l'art. 494 c.c.

Va distinta dalla decadenza dal beneficio d'inventario ex art. 494 c.c. (omissione in mala fede di beni nell'inventario), che presuppone già l'avvenuta accettazione con beneficio. L'art. 527 c.c. opera invece in una fase anteriore: il chiamato non ha ancora deciso (o ha rinunziato) ed è la condotta di sottrazione a vincolarlo alla qualifica di erede puro e semplice. I due rimedi possono però convergere quando il chiamato accetti con beneficio e poi occulti beni nell'inventario.

Caso pratico

Apertasi la successione del padre, Tizio si impossessa di due lingotti d'oro custoditi nella cassaforte familiare, omettendone l'esistenza ai fratelli Caio e Sempronio. Pochi giorni dopo, valutando la consistenza dell'eredità, rinunzia formalmente davanti al notaio. Scoperti i lingotti, Caio e Sempronio possono chiedere al giudice di accertare l'inefficacia della rinunzia e la qualità di erede puro e semplice di Tizio ex art. 527 c.c. Tizio dovrà restituire i beni alla massa e risponderà dei debiti ereditari illimitatamente, perdendo la facoltà di limitare la responsabilità al valore dell'attivo.

Profili processuali e di prova

L'onere della prova della sottrazione o dell'occultamento grava sul coerede o sul creditore che invoca la sanzione. Sono ammessi tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni gravi, precise e concordanti. La condotta deve essere antecedente o concomitante alla rinunzia, o comunque idonea a compromettere la massa ereditaria.

Domande frequenti

Cosa succede al chiamato che sottrae beni ereditari?

Decade dalla facoltà di rinunziare all'eredità e si considera erede puro e semplice, anche se ha già formalizzato la rinunzia. Risponde quindi dei debiti ereditari ultra vires, senza beneficio d'inventario.

Serve la malafede o basta l'omissione colposa?

L'art. 527 c.c. richiede il dolo. Una semplice dimenticanza o un errore di buona fede sulla appartenenza del bene all'asse ereditario non integra la fattispecie sanzionatoria.

L'effetto è automatico o serve una sentenza?

L'effetto è automatico (ipso iure): il chiamato è considerato erede puro e semplice al verificarsi della condotta. L'eventuale accertamento giudiziale ha natura dichiarativa, non costitutiva.

La sottrazione fa anche perdere il beneficio d'inventario?

Sì: il chiamato che sottrae beni è considerato erede puro e semplice e perde la facoltà di limitare la responsabilità al valore dell'attivo. Risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio personale.

Qual è la differenza con l'art. 494 c.c.?

L'art. 527 c.c. sanziona la condotta del chiamato prima o in luogo della rinunzia. L'art. 494 c.c. opera invece dopo l'accettazione con beneficio d'inventario, facendo decadere da tale beneficio chi omette in mala fede beni nell'inventario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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