Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 528 c.c. Nomina del curatore
In vigore
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia (1) e iscritto nel registro delle successioni.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Presupposti per la nomina
L'art. 528 c.c. disciplina la nomina del curatore dell'eredità giacente, figura essenziale per la gestione di un patrimonio successorio in fase di stallo. I presupposti cumulativi sono due: (a) il chiamato non ha ancora accettato l'eredità (né espressamente né tacitamente); (b) il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, perché altrimenti diventerebbe erede puro e semplice ex art. 485 c.c. decorsi i termini per l'inventario. L'eredità giace dunque priva di titolare definitivo, e necessita di un amministratore istituzionale.
Competenza territoriale e funzionale
Competente è il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 456 c.c.: luogo dell'ultimo domicilio del defunto). Il procedimento è di volontaria giurisdizione, regolato dagli artt. 781 e ss. c.p.c. e dall'art. 47 disp. att. c.c. Il tribunale procede con decreto motivato, anche in camera di consiglio, sentite ove opportuno le persone interessate.
Legittimazione attiva
L'istanza può essere proposta da chiunque vi abbia interesse: creditori del defunto preoccupati per la conservazione della garanzia, legatari che attendono il pagamento, coeredi accettanti pro quota, pubblica amministrazione (per il pagamento di tributi). Il tribunale può procedere anche d'ufficio, su segnalazione del cancelliere o del pubblico ministero, soprattutto quando i beni siano deperibili o esposti a sottrazioni.
Pubblicità del decreto
Il decreto di nomina è soggetto a duplice pubblicità: (1) pubblicazione per estratto nel foglio annunzi legali della provincia (oggi sostituito dalla pubblicazione telematica nelle gazzette ufficiali regionali, secondo le riforme amministrative succedutesi); (2) iscrizione nel registro delle successioni tenuto presso il tribunale (art. 52 disp. att. c.c.). La pubblicità ha funzione di rendere conoscibile la curatela ai terzi, in particolare ai creditori del defunto e ai potenziali chiamati ignoti.
Caso pratico
Tizio muore senza coniuge né figli; gli eventuali chiamati (cugini di terzo grado) risiedono all'estero e nessuno ha accettato l'eredità, composta da un immobile e da depositi bancari per 150.000 euro. Caio, creditore del defunto per 20.000 euro, presenta ricorso al tribunale del domicilio di Tizio chiedendo la nomina di un curatore. Il giudice, accertata l'assenza di accettazione e di possesso, nomina con decreto un avvocato come curatore. Il decreto è pubblicato nel foglio annunzi legali e iscritto nel registro delle successioni. Il curatore procede all'inventario e amministra l'eredità sino all'eventuale accettazione di un chiamato o alla devoluzione allo Stato.
Durata e cessazione della curatela
La curatela cessa con l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato (e il curatore consegna la massa all'erede), con il completo soddisfacimento dei creditori e legatari (esaurimento dell'asse), o con la devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c. quando non vi siano successibili. Il curatore, durante l'incarico, è soggetto al controllo del tribunale e deve rendere conto della propria gestione.
Domande frequenti
Quando si nomina un curatore dell'eredità giacente?
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità (né espressamente né tacitamente) e non è nel possesso dei beni ereditari. La nomina serve a evitare che il patrimonio resti privo di amministrazione.
Chi può chiedere la nomina del curatore?
Chiunque vi abbia interesse: creditori del defunto, legatari, coeredi accettanti, pubblica amministrazione. Il tribunale può procedere anche d'ufficio in caso di urgenza.
Qual è il tribunale competente?
Il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, ossia il luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Il procedimento è di volontaria giurisdizione.
Quali pubblicità sono previste per il decreto di nomina?
Il decreto va pubblicato per estratto nel foglio annunzi legali della provincia (oggi nelle modalità telematiche succedute) e iscritto nel registro delle successioni tenuto presso il tribunale.
Quando cessa l'ufficio del curatore?
Cessa con l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato, con l'esaurimento dell'asse ereditario per soddisfacimento di creditori e legatari, o con la devoluzione allo Stato ex art. 586 c.c. quando non vi siano successibili.