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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 674 c.c. Accrescimento tra coeredi

In vigore

Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima. L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

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In sintesi

  • L'art. 674 c.c. apre la disciplina del diritto di accrescimento tra coeredi nella successione testamentaria.
  • L'accrescimento opera quando piu eredi sono istituiti congiuntamente nell'universalita dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali.
  • Se uno dei coeredi non puo o non vuole accettare, la sua quota si accresce automaticamente agli altri coistituiti.
  • Se gli eredi sono istituiti nella stessa quota, l'accrescimento ha luogo solo tra di loro, non con gli altri istituiti in quote diverse.
  • L'accrescimento non opera se dal testamento emerge una diversa volonta del testatore.
  • E sempre salvo il diritto di rappresentazione (art. 467 ss. c.c.), che prevale sull'accrescimento.

Funzione del diritto di accrescimento

L'art. 674 c.c. inaugura la Sezione IV del Capo IV, dedicata al diritto di accrescimento. Si tratta di un istituto che risponde a una domanda fondamentale: cosa accade alla quota di un coerede che non puo o non vuole accettare? Le opzioni possibili sono tre: la quota va agli altri coeredi (accrescimento), va ai discendenti di chi non accetta (rappresentazione) o si apre la successione legittima per quella porzione.

Il legislatore ha individuato un ordine di priorita: prima la rappresentazione (se ne ricorrono i presupposti); poi l'accrescimento (se ricorrono i presupposti dell'art. 674 c.c.); infine la successione legittima. L'accrescimento si fonda sull'interpretazione presunta della volonta del testatore: chi nomina piu eredi insieme senza specificare quote rivela la volonta di unificare la sorte del lascito.

I tre presupposti dell'accrescimento

Affinche operi l'accrescimento sono necessari tre presupposti:

  1. Pluralita di eredi istituiti con uno stesso testamento: deve trattarsi di una chiamata congiunta nello stesso atto.
  2. Istituzione nell'universalita dei beni (eredi e non legatari) senza determinazione di parti o in parti uguali: questo e il presupposto qualificante. La norma considera anche l'istituzione in parti uguali determinate (es. "a Caio e Sempronio in parti uguali") come idonea all'accrescimento.
  3. Mancata accettazione di uno dei coeredi per qualsiasi causa: rinuncia, premorienza senza rappresentanti, incapacita a succedere, indegnita, mancato avveramento di condizione sospensiva.

Accrescimento per quote

Il secondo comma precisa una regola tecnica: se piu eredi sono istituiti in una stessa quota, l'accrescimento opera internamente alla quota, cioe a favore degli altri istituiti nella medesima quota, non a favore di tutti i coeredi. Esempio: "lascio meta del patrimonio a Tizio e Caio congiuntamente, l'altra meta a Sempronio". Se Tizio non accetta, la sua porzione di meta si accresce a Caio, non a Sempronio.

Questa regola tutela la presunta volonta del testatore di tenere separate le diverse quote attribuite e di unificare solo i coistituiti nella stessa frazione patrimoniale.

Esclusione per diversa volonta del testatore

L'accrescimento non opera quando dal testamento risulta una diversa volonta del testatore. Il testatore puo prevedere espressamente che, in caso di mancata accettazione, la quota vada a un soggetto specifico (sostituzione, art. 688 c.c.) o segua altra sorte. La regola dell'accrescimento e dunque suppletiva: opera in assenza di diversa disposizione.

Salvezza della rappresentazione

L'ultima frase dell'art. 674 c.c. salva sempre il diritto di rappresentazione (artt. 467-469 c.c.). Se il coerede che non puo o non vuole accettare e un discendente legittimo o un fratello del testatore con discendenti, subentrano per rappresentazione i suoi discendenti, prima che operi l'accrescimento. La rappresentazione e dunque prioritaria rispetto all'accrescimento.

Coordinamento con altre norme

L'art. 674 c.c. si coordina con l'art. 675 c.c. (accrescimento tra collegatari), l'art. 676 c.c. (effetti dell'accrescimento), l'art. 677 c.c. (esclusione dell'accrescimento e devoluzione agli eredi legittimi), l'art. 467 c.c. (rappresentazione) e l'art. 688 c.c. (sostituzione ordinaria).

Caso pratico

Tizio nel testamento dispone: "lascio tutti i miei beni a Caio e Sempronio in parti uguali". Sempronio premuore a Tizio senza lasciare discendenti. Alla morte di Tizio:

  • La quota di Sempronio (1/2) si accresce a Caio, che diventa erede unico.
  • Se Sempronio avesse lasciato un figlio Mevio, opererebbe invece la rappresentazione: Mevio subentrerebbe nella quota del padre, escludendo l'accrescimento.
  • Se il testamento avesse previsto: "in caso di premorienza di Sempronio, la sua quota va a Filano", opererebbe la sostituzione e non l'accrescimento.

Domande frequenti

Quando opera il diritto di accrescimento tra coeredi?

Opera quando piu eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell'universalita dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, e uno di essi non puo o non vuole accettare. Sono salvi rappresentazione e diversa volonta del testatore.

L'accrescimento prevale sulla rappresentazione?

No, l'art. 674 c.c. fa salvo il diritto di rappresentazione. Se il coerede che non accetta lascia discendenti legittimati a rappresentarlo (figli, fratelli con discendenti), questi subentrano prima dell'accrescimento.

Se gli eredi sono istituiti in quote diverse, opera l'accrescimento?

L'accrescimento opera solo tra eredi istituiti nella stessa quota o nell'universalita senza determinazione di parti. Se le quote sono diverse, non c'e accrescimento e la quota non accettata si devolve agli eredi legittimi salvo sostituzione.

Il testatore puo escludere l'accrescimento?

Si, il testatore puo prevedere espressamente una diversa volonta nel testamento, ad esempio designando un sostituto per il caso di mancata accettazione. In tale ipotesi l'accrescimento non opera.

Cosa succede se l'accrescimento non puo operare?

Se non sussistono i presupposti dell'accrescimento e non c'e sostituzione ne rappresentazione, la quota non accettata si devolve ai successori legittimi del testatore secondo le regole della successione legittima (art. 677 c.c.).

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