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Art. 673 c.c. Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
In vigore
della prestazione Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. SEZIONE IV – Del diritto di accrescimento
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In sintesi
Le due ipotesi disciplinate dall'art. 673 c.c.
L'art. 673 c.c. chiude la Sezione III sull'adempimento del legato e introduce alla disciplina del diritto di accrescimento. La norma affronta il problema del rischio di perimento della cosa legata o di impossibilita della prestazione, distinguendo nettamente due momenti: prima e dopo la morte del testatore.
Perimento durante la vita del testatore
Se la cosa legata perisce interamente durante la vita del testatore, il legato non ha effetto. La ragione e logica: il legato e una disposizione che produce effetti con l'apertura della successione (art. 649 c.c.). Se al momento della morte la cosa non esiste piu, il legato e privo di oggetto e quindi inefficace. La disposizione testamentaria, pur formalmente valida, e caduca.
Si discute se il testatore, sopravvenuto al perimento, possa essere considerato come tacitamente revocante per le ipotesi di rifacimento (art. 686 c.c.), ma la regola generale e che il legato di cosa perita ante mortem semplicemente non opera.
Impossibilita sopravvenuta non imputabile
Se invece la cosa perisce o la prestazione diventa impossibile dopo la morte del testatore per causa non imputabile all'onerato, l'obbligazione di quest'ultimo si estingue. La norma applica al legato il principio generale dell'art. 1256 c.c. sull'estinzione dell'obbligazione per impossibilita sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore.
Esempi tipici: incendio fortuito, evento naturale, furto non colposo, espropriazione, distruzione bellica. In tutti questi casi l'onerato e liberato e il legatario non puo pretendere il bene ne il suo equivalente in denaro: il rischio del perimento fortuito ricade sul legatario.
Impossibilita imputabile e risarcimento
La norma tace sull'ipotesi di perimento imputabile all'onerato per dolo o colpa, ma la disciplina si ricava dai principi generali: in tal caso l'obbligazione non si estingue, ma si converte nell'obbligo di risarcire il danno al legatario (art. 1218 c.c.). L'onerato che distrugge negligentemente la cosa legata, o non la conserva con la diligenza richiesta, deve corrispondere al legatario l'equivalente economico del bene perduto.
La distinzione tra cause imputabili e non imputabili e centrale: l'onerato e tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.) nel periodo che intercorre tra apertura della successione e adempimento del legato.
Coordinamento con altre norme
L'art. 673 c.c. si coordina con: l'art. 686 c.c. (revoca tacita per alienazione o trasformazione della cosa); l'art. 651 c.c. (legato di cosa altrui); l'art. 660 c.c. (responsabilita dell'onerato per dolo o colpa); l'art. 1256 c.c. (impossibilita sopravvenuta). Il perimento parziale, non disciplinato espressamente, segue le regole generali: se la cosa residua e ancora idonea allo scopo, il legato sussiste per la parte residua; altrimenti opera la caducazione analogamente al perimento totale.
Caso pratico
Tizio lascia in legato a Caio una specifica autovettura d'epoca. Si distinguono tre scenari:
Domande frequenti
Cosa succede se la cosa legata perisce prima della morte del testatore?
Il legato non ha effetto, ai sensi dell'art. 673 c.c. La disposizione testamentaria diventa inefficace per mancanza di oggetto al momento dell'apertura della successione.
L'erede risponde del perimento della cosa legata dopo la morte del testatore?
L'erede risponde solo se il perimento e imputabile a sua colpa o dolo. Se invece la cosa perisce per causa non imputabile (caso fortuito, forza maggiore), l'obbligazione si estingue senza risarcimento.
Cosa significa impossibilita sopravvenuta non imputabile?
E un'impossibilita oggettiva, definitiva e non dipendente dalla volonta o dalla negligenza dell'onerato: incendio fortuito, evento naturale, furto non colposo, espropriazione. In tali casi l'obbligazione si estingue ex art. 1256 c.c.
Il legatario puo pretendere l'equivalente in denaro della cosa perita?
Solo se il perimento e imputabile all'onerato per dolo o colpa: in tal caso l'obbligazione si converte in risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. Se il perimento e fortuito, il legatario nulla puo pretendere.
Cosa accade se la cosa legata perisce solo in parte?
Se la cosa residua e ancora idonea allo scopo, il legato sussiste sulla parte residua; se invece il perimento parziale rende la cosa inutilizzabile, si applica analogicamente la regola del perimento totale e l'obbligazione si estingue.