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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 675 c.c. Accrescimento tra collegatari

In vigore

L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

In sintesi

  • L'art. 675 c.c. estende il diritto di accrescimento ai collegatari: piu legatari ai quali e stato legato lo stesso oggetto.
  • L'accrescimento opera automaticamente in favore degli altri collegatari quando uno di essi non puo o non vuole ricevere il legato.
  • Il presupposto e l'unicita dell'oggetto legato, anche se attribuito a piu beneficiari (legato congiunto).
  • Non opera se dal testamento emerge una diversa volonta del testatore.
  • Resta sempre salvo il diritto di rappresentazione, applicabile anche ai legati in favore di discendenti.
  • La norma replica per i legati la disciplina degli artt. 674 c.c. (coeredi) e 676 c.c. (effetti).

L'estensione dell'accrescimento ai legati

L'art. 675 c.c. completa la disciplina del diritto di accrescimento estendendola al rapporto tra collegatari. La norma e formulata in modo sintetico ma denso: "l'accrescimento ha luogo anche tra piu legatari ai quali e stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta e salvo sempre il diritto di rappresentazione". Il legislatore replica per la successione a titolo particolare la logica gia adottata per quella a titolo universale (art. 674 c.c.).

Il legato congiunto come presupposto

Il presupposto fondamentale e il legato congiunto: un'unica cosa o un'unica prestazione attribuita a piu legatari. Il testatore dispone, ad esempio: "lascio la mia villa di Roma a Tizio, Caio e Sempronio". I tre sono collegatari della stessa cosa. Se uno non puo o non vuole ricevere (per rinuncia, premorienza, incapacita), la sua porzione si accresce automaticamente agli altri.

La giurisprudenza distingue il legato congiunto re et verbis (cosa e persone unite nella formulazione) dal legato congiunto re tantum (cosa unica ma con determinazione di quote) e verbis tantum (quote diverse benche persone unite). Solo il primo e talvolta il secondo, secondo l'interpretazione prevalente, danno luogo ad accrescimento.

Tipologie di legato congiunto

Si distinguono tradizionalmente tre tipologie:

  1. Congiunzione re et verbis: l'oggetto e attribuito ai legatari senza determinazione di parti. Esempio: "lascio la mia auto a Tizio e Caio". Caso paradigmatico di accrescimento.
  2. Congiunzione re tantum: l'oggetto e unico ma sono indicate quote. Esempio: "lascio la mia auto, meta a Tizio e meta a Caio". L'accrescimento opera secondo l'interpretazione prevalente, perche l'unicita dell'oggetto rivela la volonta di conservarlo unito.
  3. Congiunzione verbis tantum: i legatari sono nominati insieme ma per cose diverse. Esempio: "a Tizio l'auto, a Caio la moto". Non c'e legato congiunto e non opera accrescimento.

Esclusione per diversa volonta

Come per l'accrescimento tra coeredi, anche tra collegatari il testatore puo escludere il meccanismo con apposita disposizione. Puo designare un sostituto (art. 688 c.c.), prevedere che la quota torni agli eredi legittimi, o disporre che la cosa segua altra destinazione. La regola dell'accrescimento e dispositiva.

Salvezza della rappresentazione

L'art. 675 c.c. salva, come l'art. 674 c.c., il diritto di rappresentazione. Quando il collegatario premorto, indegno o rinunciante e un discendente del testatore (figlio, nipote ex art. 467 c.c.) o un fratello del testatore con discendenti, opera la rappresentazione a favore dei discendenti del collegatario, con priorita rispetto all'accrescimento.

Effetti dell'accrescimento

Gli effetti dell'accrescimento tra collegatari sono disciplinati dall'art. 676 c.c., richiamato implicitamente: gli altri collegatari subentrano nella quota accrescente ipso iure, senza necessita di accettazione separata. Subentrano altresi negli oneri che gravavano sulla quota accrescente, salvo che si tratti di oneri di natura strettamente personale. Il legatario che non accetta la quota originaria non puo accettare separatamente la quota accrescente: gioca la regola della indivisibilita dell'accettazione.

Coordinamento normativo

L'art. 675 c.c. si coordina con: l'art. 674 c.c. (accrescimento tra coeredi); l'art. 676 c.c. (effetti dell'accrescimento e oneri); l'art. 677 c.c. (devoluzione in mancanza di accrescimento); l'art. 467 c.c. (rappresentazione); gli artt. 661-672 c.c. (adempimento del legato).

Caso pratico

Tizio dispone nel testamento: "lascio il mio appartamento di Milano a Caio, Sempronio e Mevio", senza specificare le quote. Mevio premuore a Tizio senza lasciare discendenti. All'apertura della successione:

  • L'appartamento viene attribuito interamente a Caio e Sempronio in parti uguali (1/2 ciascuno), per effetto dell'accrescimento della quota di Mevio.
  • Se Mevio avesse lasciato un figlio Filano, opererebbe la rappresentazione: Filano subentrerebbe nella quota del padre come collegatario.
  • Se Tizio avesse disposto: "la quota di chi non potra accettare andra a Tertio", opererebbe la sostituzione e non l'accrescimento: Tertio diventerebbe collegatario per la quota di Mevio.

Domande frequenti

Quando opera l'accrescimento tra collegatari?

Opera quando piu legatari ricevono dal testatore lo stesso oggetto e uno di essi non puo o non vuole accettare. La sua quota si accresce agli altri collegatari, salvo diversa volonta del testatore e salvo il diritto di rappresentazione.

Che cos'e un legato congiunto?

E il legato di un'unica cosa o prestazione a favore di piu legatari. Si distinguono congiunzione re et verbis (senza quote), re tantum (con quote ma oggetto unico) e verbis tantum (legatari nominati insieme ma per cose diverse, non da accrescimento).

Se i collegatari hanno quote determinate, opera l'accrescimento?

Secondo l'interpretazione prevalente, l'accrescimento opera anche nella congiunzione re tantum (oggetto unico con quote indicate), perche l'unicita della cosa rivela la volonta del testatore di mantenere unito il legato. Non opera invece nella congiunzione verbis tantum.

La rappresentazione prevale sull'accrescimento anche tra legatari?

Si, l'art. 675 c.c. fa salvo espressamente il diritto di rappresentazione. Se il collegatario non accettante e un discendente o fratello del testatore con discendenti, subentrano per rappresentazione i suoi discendenti, escludendo l'accrescimento.

I collegatari subentranti per accrescimento ricevono anche gli oneri?

Si, in base all'art. 676 c.c. l'accrescimento opera con gli oneri inerenti alla quota accrescente, salvo che si tratti di oneri di natura strettamente personale del legatario originario, in tal caso non trasmissibili agli altri.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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