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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 676 c.c. Effetti dell’accrescimento

In vigore

L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

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In sintesi

  • L'acquisto per accrescimento opera ipso iure, senza necessità di accettazione specifica da parte del beneficiario.
  • I coeredi o collegatari beneficiari subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o legatario mancante.
  • Sono esclusi gli obblighi di carattere personale (intuitu personae), che si estinguono con il venir meno del soggetto designato.
  • L'effetto retroagisce al momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c.), come per ogni vocazione ereditaria.
  • Il beneficiario non può rifiutare il solo accrescimento, salvo rinunzia complessiva all'eredità o al legato.

Funzione e collocazione sistematica

L'art. 676 c.c. chiude la sezione dedicata al diritto di accrescimento (artt. 674-678 c.c.) disciplinandone gli effetti operativi. La norma risolve due questioni essenziali: il meccanismo dell'acquisto e la trasmissione passiva degli obblighi. La scelta del legislatore di prevedere l'accrescimento di diritto riflette la concezione dell'istituto come modalità tecnica di distribuzione della porzione vacante, non come autonoma vocazione testamentaria.

L'acquisto ipso iure

L'acquisto per accrescimento ha luogo automaticamente, senza necessità di un atto di accettazione specifico. Questo significa che il coerede o collegatario che abbia già accettato la propria quota beneficia dell'incremento patrimoniale senza ulteriori formalità. La giurisprudenza ha chiarito che, una volta accettata la quota originaria, la porzione accresciuta entra automaticamente nel patrimonio del beneficiario, salvi gli effetti dell'eventuale rinunzia complessiva.

Il meccanismo opera retroattivamente: gli effetti si producono dal momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c.), non dal momento in cui si verifica la mancanza del coerede o collegatario. Tale retroattività rileva sotto il profilo dei frutti, dei rischi e dell'imputazione fiscale dell'incremento.

Subentro negli obblighi

Il secondo comma stabilisce un principio di continuità passiva: chi beneficia dell'accrescimento subentra negli obblighi che gravavano sull'erede o legatario mancante. La logica è chiara: poiché l'accrescimento determina un incremento patrimoniale, è ragionevole che il beneficiario assuma anche i pesi connessi alla disposizione originaria. Si pensi a oneri modali, legati a carico del coerede, obblighi di prestazione periodica, mantenimento di familiari del de cuius.

Gli obblighi personali esclusi

La norma esclude espressamente gli obblighi di carattere personale: si tratta di prestazioni infungibili, legate alla persona dell'originario designato per le sue qualità personali (es. amministrazione di un'azienda da parte di chi ne aveva specifica competenza, cura di un soggetto debole basata su un legame affettivo). Questi obblighi si estinguono con la mancanza del designato, non si trasferiscono al beneficiario dell'accrescimento.

Caso pratico

Tizio nomina nel testamento Caio e Sempronio eredi universali per quote uguali, gravando Caio dell'onere di erogare a un ente caritatevole una rendita annua di 5.000 euro. Caio premuore al testatore senza lasciare discendenti che possano rappresentarlo. La quota di Caio si accresce a Sempronio (art. 674 c.c.). Per effetto dell'art. 676 c.c., Sempronio subentra anche nell'obbligo di erogazione della rendita. Diverso sarebbe se Tizio avesse imposto a Caio di prestare assistenza personale a un fratello disabile: tale obbligo, fondato sulle qualità personali di Caio, si estinguerebbe con la sua premorienza.

Coordinamento con altri istituti

L'art. 676 c.c. va letto in connessione con l'art. 677 c.c., che regola le ipotesi in cui l'accrescimento non opera: in tal caso la porzione si devolve agli eredi legittimi o resta all'onerato del legato. Il diritto di rappresentazione (artt. 467 ss. c.c.) prevale sull'accrescimento quando ne sussistano i presupposti, come precisato dall'art. 674, ultimo comma, c.c.

Domande frequenti

L'accrescimento richiede un atto di accettazione specifico?

No, l'art. 676 c.c. stabilisce che l'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto, automaticamente, senza necessità di accettazione separata. Il beneficiario che abbia già accettato la propria quota originaria acquista la porzione accresciuta ipso iure.

Chi beneficia dell'accrescimento deve farsi carico degli oneri dell'erede mancante?

Sì, il coerede o collegatario beneficiario subentra negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale, che invece si estinguono con la mancanza del designato.

Quali sono gli obblighi di carattere personale che non si trasferiscono?

Sono le prestazioni infungibili legate alle qualità personali dell'originario designato, come la cura affettiva di un familiare debole, l'amministrazione fondata su specifiche competenze tecniche, o doveri intuitu personae che non possono essere assolti da un soggetto diverso.

Da quando decorrono gli effetti dell'accrescimento?

Gli effetti retroagiscono al momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c.). Sotto il profilo dei frutti, dei rischi e dell'imputazione fiscale, il beneficiario è considerato titolare della porzione accresciuta sin dalla morte del testatore.

Si può rinunciare al solo accrescimento mantenendo la quota originaria?

No, l'accrescimento opera di diritto e non costituisce una vocazione autonoma. Il beneficiario può rinunziare solo all'intera eredità o all'intero legato; non è ammessa una rinunzia parziale limitata alla sola porzione accresciuta.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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