Testo dell'articoloAbrogato
Art. 229 c.c. – Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’ , essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 228 - Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili→Cod. civ. art. 230 - Art. 230 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei t…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare→Articolo 230-ter Codice Civile: Diritti del convivente→Art. 227 c.c. – Divisione dei beni della comunione (abrogato)→Art. 231 Codice Civile: Paternità del marito→Art. 226 c.c. – Separazione giudiziale dei beni (abrogato)→Art. 232 Codice Civile: Presunzione di concepimento durante il matrimonio→Art. 225 c.c. – Scioglimento della comunione (abrogato)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 229 c.c. (regime dotale: ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare) è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 229 c.c., rubricato «Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare», si inseriva nel sistema di liquidazione del regime dotale alla cessazione del matrimonio. La norma disciplinava l'ipotesi in cui i beni dotali non fossero più disponibili in natura, garantendo il diritto alla ripetizione del relativo valore pecuniario.
Analisi
La disposizione si collocava nella fase conclusiva del rapporto dotale, operando come rimedio restitutorio di carattere patrimoniale. Il meccanismo era funzionalmente analogo a quello oggi previsto dall'art. 196 c.c. per la comunione legale. La L. 151/1975 ha abrogato l'art. 229 c.c. nel quadro della soppressione integrale del regime dotale, ritenuto strutturalmente incompatibile con il principio di uguaglianza tra coniugi sancito dall'art. 29 Cost.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. L'abrogazione operata dalla L. 151/1975 ne ha eliminato ogni efficacia normativa. Le situazioni dotali anteriori alla riforma sono state regolate dalle disposizioni transitorie della medesima legge.
Connessioni
Norma di riferimento per il parallelismo funzionale: art. 196 c.c. Quadro abrogativo: L. 151/1975. Regime vigente: artt. 177-197 c.c. (comunione legale); artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni).
Domande frequenti
L'art. 229 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha eliminato integralmente il regime dotale dall'ordinamento italiano.
Cosa disciplinava l'art. 229 c.c.?
Disciplinava il diritto alla ripetizione del valore dei beni dotali quando, alla cessazione del matrimonio, la restituzione in natura non fosse possibile per mancanza o indisponibilità dei beni stessi.
Esiste una norma attuale con funzione analoga a quella dell'art. 229 c.c.?
In parte sì: l'art. 196 c.c. prevede, nell'ambito della comunione legale, una responsabilità sussidiaria dei coniugi quando i beni comuni siano insufficienti a soddisfare i creditori.
Perché il regime dotale è stato abolito?
Il regime dotale era incompatibile con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione, fondandosi su una concezione patriarcale del matrimonio.
Come vengono regolati oggi i diritti patrimoniali del coniuge alla cessazione del matrimonio?
Dipende dal regime patrimoniale adottato: nella comunione legale si procede alla divisione del patrimonio comune; nella separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità dei propri beni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate