Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 229 c.c. – Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’ , essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • Articolo abrogato con la riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
  • Rubrica storica: «Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare».
  • Disciplinava il diritto del coniuge a ottenere il valore dei beni dotali quando non fosse possibile la restituzione in natura.
  • Norma parallela all'attuale art. 196 c.c., che regola analoga fattispecie nella comunione legale.
  • Non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
Indice dei contenuti

L'art. 229 c.c. (regime dotale: ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare) è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).

Ratio

L'art. 229 c.c., rubricato «Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare», si inseriva nel sistema di liquidazione del regime dotale alla cessazione del matrimonio. La norma disciplinava l'ipotesi in cui i beni dotali non fossero più disponibili in natura, garantendo il diritto alla ripetizione del relativo valore pecuniario.

Analisi

La disposizione si collocava nella fase conclusiva del rapporto dotale, operando come rimedio restitutorio di carattere patrimoniale. Il meccanismo era funzionalmente analogo a quello oggi previsto dall'art. 196 c.c. per la comunione legale. La L. 151/1975 ha abrogato l'art. 229 c.c. nel quadro della soppressione integrale del regime dotale, ritenuto strutturalmente incompatibile con il principio di uguaglianza tra coniugi sancito dall'art. 29 Cost.

Quando si applica

L'articolo non è applicabile. L'abrogazione operata dalla L. 151/1975 ne ha eliminato ogni efficacia normativa. Le situazioni dotali anteriori alla riforma sono state regolate dalle disposizioni transitorie della medesima legge.

Connessioni

Norma di riferimento per il parallelismo funzionale: art. 196 c.c. Quadro abrogativo: L. 151/1975. Regime vigente: artt. 177-197 c.c. (comunione legale); artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni).

Domande frequenti

L'art. 229 c.c. è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha eliminato integralmente il regime dotale dall'ordinamento italiano.

Cosa disciplinava l'art. 229 c.c.?

Disciplinava il diritto alla ripetizione del valore dei beni dotali quando, alla cessazione del matrimonio, la restituzione in natura non fosse possibile per mancanza o indisponibilità dei beni stessi.

Esiste una norma attuale con funzione analoga a quella dell'art. 229 c.c.?

In parte sì: l'art. 196 c.c. prevede, nell'ambito della comunione legale, una responsabilità sussidiaria dei coniugi quando i beni comuni siano insufficienti a soddisfare i creditori.

Perché il regime dotale è stato abolito?

Il regime dotale era incompatibile con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione, fondandosi su una concezione patriarcale del matrimonio.

Come vengono regolati oggi i diritti patrimoniali del coniuge alla cessazione del matrimonio?

Dipende dal regime patrimoniale adottato: nella comunione legale si procede alla divisione del patrimonio comune; nella separazione dei beni ciascun coniuge conserva la titolarità dei propri beni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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