Testo dell'articoloAbrogato
Art. 224 c.c. – Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
I beni della comunione rispondono anche di tutte le obbligazioni del marito successive alla costituzione della comunione, e di quelle contratte dalla moglie nello stesso periodo ai sensi dell’ .
Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, restando ai creditori la facoltà di agire sui beni del loro debitore, anche se il godimento di essi è stato conferito nella comunione
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 222 - Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie→Cod. civ. art. 225 - Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 226 c.c. – Separazione giudiziale dei beni (abrogato)→Art. 221 c.c. – Locazioni (abrogato)→Art. 227 c.c. – Divisione dei beni della comunione (abrogato)→Art. 220 c.c. – Amministrazione della comunione (abrogato)→Art. 228 c.c. – Prelevamento di beni mobili (abrogato)→Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 224 c.c., già rubricato «Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie», è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 224 c.c., rubricato «Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie», regolava nel Codice del 1942 il regime di responsabilità per le obbligazioni assunte da ciascun coniuge nel contesto del regime dotale. La norma rifletteva l'impostazione originaria del codice, che attribuiva al marito la capacità di agire in nome della famiglia e circoscriveva la responsabilità patrimoniale della moglie.
Analisi
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha abrogato le disposizioni sul regime dotale, compreso l'art. 224 c.c., ridefinendo integralmente i rapporti patrimoniali tra coniugi sulla base del principio di parità. La riforma ha disciplinato la responsabilità per le obbligazioni dei coniugi agli artt. 186-190 c.c. nel testo novellato, distinguendo tra obbligazioni della comunione e obbligazioni personali di ciascun coniuge.
Quando si applica
La norma è priva di efficacia giuridica attuale. Può avere rilievo storico-interpretativo residuale per controversie relative a obbligazioni contratte da coniugi sotto il vigore del regime dotale, anteriormente al 20 settembre 1975, secondo le norme transitorie della L. 151/1975.
Connessioni
L. 19 maggio 1975, n. 151; artt. 186-190 c.c. (obbligazioni della comunione legale); art. 29 Cost.; art. 3 Cost.; disposizioni transitorie L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 224 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla L. 151/1975, con effetto dal 20 settembre 1975, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia.
Cosa disciplinava l'art. 224 c.c.?
Sotto la rubrica «Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie», regolava la responsabilità patrimoniale dei coniugi per le rispettive obbligazioni nel regime dotale previgente.
Quale norma disciplina oggi le obbligazioni dei coniugi?
Gli artt. 186-190 c.c., come riformati dalla L. 151/1975, regolano le obbligazioni della comunione legale e la responsabilità personale di ciascun coniuge.
Perché la norma è stata abrogata?
Perché il regime dotale era fondato su un assetto di responsabilità diseguale tra i coniugi, incompatibile con i principi di parità sanciti dalla Costituzione.
Esistono effetti residui dell'art. 224 c.c.?
Solo in via transitoria e del tutto residuale, per obbligazioni contratte prima del 20 settembre 1975 sotto il vecchio regime dotale, secondo le disposizioni transitorie della L. 151/1975.
Fonti consultate: 1 fonte verificate