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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 224 c.c. [Obbligazioni contratte dal marito e dalla
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 222 - Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie→Cod. civ. art. 225 - Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 226 Codice Civile: Separazione giudiziale dei beni→Art. 221 Codice Civile: Locazioni→Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione→Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione→Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili→Art. 219 Codice Civile: Prova della proprietà dei beni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 224 c.c., già rubricato «Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie», è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 224 c.c., rubricato «Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie», regolava nel Codice del 1942 il regime di responsabilità per le obbligazioni assunte da ciascun coniuge nel contesto del regime dotale. La norma rifletteva l'impostazione originaria del codice, che attribuiva al marito la capacità di agire in nome della famiglia e circoscriveva la responsabilità patrimoniale della moglie.
Analisi
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha abrogato le disposizioni sul regime dotale, compreso l'art. 224 c.c., ridefinendo integralmente i rapporti patrimoniali tra coniugi sulla base del principio di parità. La riforma ha disciplinato la responsabilità per le obbligazioni dei coniugi agli artt. 186-190 c.c. nel testo novellato, distinguendo tra obbligazioni della comunione e obbligazioni personali di ciascun coniuge.
Quando si applica
La norma è priva di efficacia giuridica attuale. Può avere rilievo storico-interpretativo residuale per controversie relative a obbligazioni contratte da coniugi sotto il vigore del regime dotale, anteriormente al 20 settembre 1975, secondo le norme transitorie della L. 151/1975.
Connessioni
L. 19 maggio 1975, n. 151; artt. 186-190 c.c. (obbligazioni della comunione legale); art. 29 Cost.; art. 3 Cost.; disposizioni transitorie L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 224 c.c. è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dalla L. 151/1975, con effetto dal 20 settembre 1975, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia.
Cosa disciplinava l'art. 224 c.c.?
Sotto la rubrica «Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie», regolava la responsabilità patrimoniale dei coniugi per le rispettive obbligazioni nel regime dotale previgente.
Quale norma disciplina oggi le obbligazioni dei coniugi?
Gli artt. 186-190 c.c., come riformati dalla L. 151/1975, regolano le obbligazioni della comunione legale e la responsabilità personale di ciascun coniuge.
Perché la norma è stata abrogata?
Perché il regime dotale era fondato su un assetto di responsabilità diseguale tra i coniugi, incompatibile con i principi di parità sanciti dalla Costituzione.
Esistono effetti residui dell'art. 224 c.c.?
Solo in via transitoria e del tutto residuale, per obbligazioni contratte prima del 20 settembre 1975 sotto il vecchio regime dotale, secondo le disposizioni transitorie della L. 151/1975.
Fonti consultate: 1 fonte verificate