Testo dell'articoloAbrogato
Art. 227 c.c. – Divisione dei beni della comunione
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Avvenuto lo scioglimento della comunione, l’attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.
Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunziare alla comunione o di accettarla col beneficio dell’inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinunzia alle eredità o per l’accettazione delle medesime col beneficio dell’inventario e sotto le sanzioni ivi previste
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 227 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 227 c.c., nella formulazione originaria del Codice Civile del 1942, si collocava nella disciplina del regime dotale, istituto caratterizzato dal trasferimento di beni a garanzia dei pesi del matrimonio. La ratio sottostante rispecchiava un modello di famiglia fondato sulla diseguaglianza tra coniugi, successivamente ritenuto incompatibile con i principi costituzionali di parità.
Analisi
La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha abrogato l'intera normativa dotale, sostituendo il previgente sistema con la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale legale tra coniugi. L'art. 227 c.c. è stato soppresso nell'ambito di questa revisione organica, che ha ridisegnato su basi paritarie i rapporti patrimoniali coniugali.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. Essendo abrogato, non produce effetti giuridici. I rapporti sorti anteriormente alla riforma del 1975 sono stati regolati dalle relative disposizioni transitorie della L. 151/1975.
Connessioni
Il quadro normativo di riferimento è quello della L. 151/1975 e delle disposizioni vigenti sul regime patrimoniale tra coniugi: art. 159 c.c., artt. 177-197 c.c. (comunione legale), artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni).
Domande frequenti
L'art. 227 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia.
Perché l'art. 227 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale, incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi, e ha introdotto la comunione legale come regime patrimoniale legale.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 227 c.c.?
L'articolo faceva parte della normativa sul regime dotale prevista dal Codice Civile del 1942, integralmente abrogata nel 1975.
Quali norme regolano oggi i rapporti patrimoniali tra coniugi?
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati principalmente dagli artt. 159-230 c.c., con la comunione legale quale regime legale e la separazione dei beni quale alternativa convenzionale.
Esistono ancora effetti giuridici ricollegabili all'art. 227 c.c.?
No. L'articolo è abrogato e privo di efficacia. I rapporti dotali preesistenti al 1975 sono stati regolati dalle disposizioni transitorie della L. 151/1975.
Fonti consultate: 1 fonte verificate