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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 226 c.c. [Separazione giudiziale dei beni] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 225 - Art. 225 Codice Civile: Scioglimento della comunione→Cod. civ. art. 227 - Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 224 Codice Civile: Obbligazioni contratte dal marito e dalla→Art. 228 Codice Civile: Prelevamento di beni mobili→Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione→Art. 229 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza→Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie→Art. 230 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi→Art. 230 bis Codice Civile: Impresa familiare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 226 c.c. è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 226 c.c., nella formulazione originaria del Codice Civile del 1942, si inseriva nella disciplina del regime dotale, istituto attraverso il quale beni venivano trasferiti alla famiglia del marito a garanzia dei pesi del matrimonio. La ratio di tale sistema rifletteva una concezione patriarcale e asimmetrica dei rapporti coniugali, incompatibile con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Analisi
La legge 19 maggio 1975, n. 151 ha operato una revisione radicale del diritto di famiglia, abolendo integralmente il regime dotale e sostituendolo con un sistema fondato sulla comunione legale dei beni quale regime patrimoniale legale tra coniugi. L'abrogazione dell'art. 226 c.c. si inserisce in questo quadro di riforma organica. Le disposizioni che disciplinavano la dote sono state interamente soppresse, in quanto strutturalmente incompatibili con il nuovo assetto paritario dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile. Trattandosi di norma abrogata, non produce effetti giuridici. Eventuali rapporti sorti sotto la vigenza del regime dotale anteriore al 1975 sono stati regolati dalle disposizioni transitorie della L. 151/1975.
Connessioni
Il riferimento sistematico va alla L. 151/1975 e alle disposizioni in materia di regime patrimoniale tra coniugi oggi vigenti: art. 159 c.c. (regime patrimoniale della famiglia), artt. 177-197 c.c. (comunione legale), artt. 215-219 c.c. (separazione dei beni).
Domande frequenti
L'art. 226 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è stato abrogato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha riformato integralmente il diritto di famiglia.
Perché l'art. 226 c.c. è stato abrogato?
La riforma del 1975 ha eliminato il regime dotale, ritenuto incompatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi, sostituendolo con la comunione legale dei beni.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 226 c.c.?
L'articolo faceva parte della normativa sul regime dotale, il sistema patrimoniale coniugale previsto dal Codice Civile del 1942, ora interamente soppresso.
Quali norme hanno sostituito il regime dotale?
Il regime dotale è stato sostituito dalla comunione legale dei beni (artt. 177-197 c.c.) quale regime patrimoniale legale, ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
I rapporti dotali sorti prima del 1975 sono ancora regolati da queste norme?
No. Le disposizioni transitorie della L. 151/1975 hanno disciplinato la liquidazione dei rapporti dotali preesistenti, che non sono più regolati dalle norme abrogate.
Fonti consultate: 1 fonte verificate