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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 223 c.c. [Obblighi gravanti sui beni della comunione]
[Abrogato]
(1) […]
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi
L'art. 223 c.c., già rubricato «Obblighi gravanti sui beni della comunione», è stato abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975).
Ratio
L'art. 223 c.c., sotto la rubrica «Obblighi gravanti sui beni della comunione», regolava nel Codice del 1942 il regime delle obbligazioni che potevano colpire i beni facenti parte della dote o della comunione dotale. La ratio della norma era quella di delimitare le responsabilità patrimoniali nell'ambito di un sistema fondato sull'attribuzione al marito dell'amministrazione dei beni dotali.
Analisi
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha abrogato integralmente le disposizioni sul regime dotale, ivi compreso l'art. 223. Il legislatore della riforma ha ritenuto il regime dotale incompatibile con i principi costituzionali di parità morale e giuridica tra i coniugi (art. 29 Cost.) e con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). La materia degli obblighi sui beni comuni è oggi disciplinata dagli artt. 186 e ss. c.c. nel testo novellato.
Quando si applica
L'art. 223 c.c. è privo di efficacia normativa dal 20 settembre 1975. Ha rilievo esclusivamente storico-interpretativo. Per le doti costituite anteriormente alla riforma e non ancora liquidate, il regime transitorio della L. 151/1975 individua le norme applicabili.
Connessioni
L. 19 maggio 1975, n. 151; artt. 186-190 c.c. (obbligazioni della comunione legale nel testo vigente); art. 29 Cost.; art. 3 Cost.; disposizioni transitorie L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 223 c.c. è ancora vigente?
No. È stato abrogato dalla L. 151/1975. Non produce effetti giuridici nell'ordinamento attuale.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 223 c.c.?
Sotto la rubrica «Obblighi gravanti sui beni della comunione», la norma regolava le obbligazioni e i vincoli che potevano gravare sui beni dotali nel regime patrimoniale previgente.
Quale norma ha sostituito l'art. 223 c.c. per gli obblighi sui beni comuni?
Gli artt. 186-190 c.c., come riformati dalla L. 151/1975, disciplinano oggi le obbligazioni della comunione legale tra i coniugi.
Perché il regime dotale è stato abrogato?
Perché fondato su una disparità strutturale tra marito e moglie, incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi sanciti dagli artt. 3 e 29 Cost.
L'abrogazione dell'art. 223 c.c. ha effetti sulle doti costituite prima del 1975?
Per le doti già costituite prima del 20 settembre 1975, si applicano le norme transitorie della L. 151/1975, che possono rinviare alla disciplina previgente per le sole finalità liquidatorie.
Fonti consultate: 1 fonte verificate