Art. 223 CCII – Conti speciali
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del co- dice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonchè dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
In sintesi
In sintesi
Funzione contabile e sistematica
L’art. 223 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) introduce nel Capo V del Titolo V un’articolazione contabile della massa attiva della liquidazione giudiziale, distinguendo tra massa immobiliare e massa mobiliare e imponendo al curatore la tenuta di conti speciali per i beni gravati da garanzie reali o privilegi speciali. La norma riprende, con adattamenti, l’impianto dell’art. 111-ter l. fall. (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con efficacia dal 15 luglio 2022. La finalità della disposizione è duplice: assicurare il rispetto delle cause di prelazione individuate dagli artt. 2745 e seguenti c.c. e consentire una corretta imputazione delle spese generali, evitando che oneri sostenuti per la gestione di un bene vengano impropriamente posti a carico della massa generale o di beni estranei.
Composizione della massa immobiliare
Il comma 1 individua la massa liquida attiva immobiliare. Vi confluiscono in primo luogo le somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, secondo la nozione civilistica dell’art. 812 c.c. (suolo, edifici, alberi, sorgenti, miniere, ecc., nonché i beni mobili che la legge considera immobili per destinazione). Vi rientrano altresì i frutti naturali e civili e le pertinenze del bene immobile, secondo la disciplina degli artt. 817 e 821 c.c. La menzione dei frutti è rilevante: i canoni di locazione percepiti dal curatore relativi a un immobile della procedura confluiscono nella massa immobiliare e non in quella mobiliare, con conseguente destinazione ai creditori ipotecari e privilegiati su quel cespite. La norma include inoltre la quota proporzionale degli interessi attivi maturati sui depositi delle somme ricavate dalla vendita: poiché tali somme sono depositate su conti correnti della procedura, gli interessi sono calcolati pro quota in base alla provenienza delle giacenze.
Composizione della massa mobiliare
Il comma 2 definisce in via residuale la massa liquida attiva mobiliare, che comprende «tutte le altre entrate». Vi confluiscono i ricavi dalla vendita dei beni mobili, dei crediti e dei diritti diversi dagli immobili, le somme rinvenute in cassa o sul conto del debitore, i ricavi delle azioni revocatorie ex artt. 165 e seguenti CCII, le somme da azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci (orientamento prevalente: tali somme sono mobiliari) e ogni altra entrata della procedura. Tizio, curatore di una società che possiede sia un capannone industriale sia un magazzino di merci, dovrà imputare il ricavato del capannone alla massa immobiliare e quello del magazzino alla massa mobiliare.
Conti speciali per beni vincolati
Il comma 3 impone al curatore la tenuta di conti autonomi. Per i beni immobili oggetto di privilegio speciale o ipoteca, ogni cespite deve avere un conto dedicato. Per i beni mobili, il conto può riguardare il singolo bene o un gruppo di mobili oggetto di pegno o privilegio speciale (si pensi a uno stock di merci pignorato unitariamente o a un’azienda gravata da privilegio speciale ex art. 46 D.Lgs. 385/1993). Il conto deve registrare in modo analitico le entrate (prezzo di vendita, frutti, interessi) e le uscite di carattere specifico (compenso del perito stimatore del bene, spese di pubblicità della vendita, oneri di custodia dedicati). Le spese di carattere generale (compenso del curatore, spese di cancelleria, contributi di gestione) devono essere imputate al conto in proporzione, secondo un criterio che l’orientamento prevalente identifica nel rapporto tra il valore di realizzo del bene e l’attivo complessivo.
Riflessi sul riparto e sulle prelazioni
La distinzione tra masse e la tenuta dei conti speciali ha effetti diretti sul piano del riparto. I creditori muniti di privilegio generale mobiliare (es. art. 2751-bis c.c. per i crediti di lavoro) si soddisfano sulla massa mobiliare, mentre i creditori ipotecari o privilegiati specialmente su un immobile attingono al conto speciale di quel bene. Caio, dipendente con privilegio generale ex art. 2751-bis c.c., riceverà soddisfacimento dal ricavato dei mobili e dei crediti; Sempronio, banca con ipoteca sul capannone, attingerà al conto speciale dell’immobile, al netto delle spese specifiche e della quota proporzionale di spese generali. La corretta tenuta dei conti è dunque presupposto per la legittimità del piano di riparto ex art. 227 CCII.
Controllo del giudice delegato e profili di responsabilità
I conti speciali sono soggetti al controllo del giudice delegato e, in sede di rendiconto finale ex art. 231 CCII, devono essere allegati alla relazione del curatore. Errori nell’imputazione delle spese o omissioni nella tenuta dei conti possono determinare l’illegittimità del riparto e l’attivazione della responsabilità del curatore ai sensi dell’art. 136 CCII. L’orientamento prevalente sottolinea l’importanza di una contabilità informatizzata e tracciabile, agevolata dall’utilizzo del fascicolo informatico ex art. 199 CCII e dei sistemi gestionali in uso presso le procedure concorsuali.
Domande frequenti
Cosa comprende la massa liquida attiva immobiliare ai sensi dell’art. 223 CCII?
Le somme ricavate dalla vendita degli immobili (art. 812 c.c.), i loro frutti e pertinenze e la quota proporzionale di interessi attivi sui depositi delle relative somme.
Come si determina la massa liquida attiva mobiliare nella liquidazione giudiziale?
In via residuale: vi confluiscono tutte le entrate diverse da quelle immobiliari, inclusi ricavi da mobili, crediti, azioni revocatorie e azioni di responsabilità.
Per quali beni il curatore deve tenere conti autonomi ai sensi dell’art. 223 CCII?
Per i singoli immobili gravati da privilegio speciale o ipoteca e per i singoli mobili o gruppi di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con indicazione analitica di entrate e uscite.
Come si imputano le spese generali ai conti speciali tenuti dal curatore?
In proporzione, secondo un criterio basato sul rapporto tra il valore di realizzo del bene e l’attivo complessivo, evitando travasi indebiti tra masse mobiliare e immobiliare.