Art. 222 CCII – Disciplina dei crediti prededucibili
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell’articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 222 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina, nell’ambito del Capo V del Titolo V dedicato alla ripartizione dell’attivo, la modalità di accertamento e di soddisfacimento dei crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale. La norma riprende sostanzialmente, con adeguamenti lessicali e sistematici, l’impianto degli artt. 111-bis e 111-ter della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con efficacia dal 15 luglio 2022. La definizione di credito prededucibile si rinviene nell’art. 6 CCII, che individua le categorie generali di prededuzione (crediti sorti in funzione o in occasione di procedure concorsuali, crediti del curatore, ecc.). L’art. 222 si occupa, invece, della fase esecutiva della prededuzione, cioè delle modalità di accertamento e pagamento.
Accertamento dei crediti prededucibili
Il comma 1 stabilisce la regola generale: i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo III del Titolo V, cioè attraverso il procedimento di verifica del passivo disciplinato dagli artt. 200 e seguenti CCII. La ratio è di garantire un controllo giudiziale uniforme sulla legittimità delle pretese, anche quando esse godono di trattamento privilegiato. Sono tuttavia previste due eccezioni: i crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio dell’impresa del debitore, e i crediti per compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 123 CCII (curatore, commissari, professionisti incaricati). Per questi ultimi, in caso di contestazione, si applica il rito camerale dell’art. 124 CCII. Si pensi al caso di Tizio, professionista nominato attestatore in fase di accesso alla procedura, il cui compenso, se contestato dal curatore o dai creditori, viene liquidato dal giudice con decreto motivato e reclamabile.
Modalità di soddisfacimento e cause di prelazione
Il comma 2 individua la fonte di soddisfacimento dei crediti prededucibili: il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, sia per il capitale sia per gli interessi e le spese. La norma chiarisce che i prededucibili concorrono tenendo conto delle cause di prelazione proprie e altrui, con un’eccezione rilevante: sono esclusi i ricavati dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo quanto stabilito dall’art. 223 CCII sui conti speciali. Si tratta di un equilibrio tra la posizione privilegiata dei prededucibili e quella dei creditori muniti di garanzia reale specifica, che non possono essere pregiudicati nelle quote di pertinenza del bene vincolato. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento, secondo il principio generale del concorso. Caio, creditore prededucibile per spese di custodia, vedrà maturare gli interessi solo fino alla data di effettiva soddisfazione tramite il riparto parziale o finale.
Pagamento fuori riparto e attivo presumibilmente sufficiente
Il comma 3 introduce un meccanismo di flessibilità: i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura, se liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto. La condizione necessaria è la presumibile sufficienza dell’attivo a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori o, in difetto, del giudice delegato. La disciplina risponde a esigenze di funzionalità della procedura: senza la possibilità di pagamento immediato di forniture, utenze, compensi correnti, la gestione liquidatoria si paralizzerebbe. L’orientamento prevalente ritiene che la valutazione di sufficienza dell’attivo debba essere prudenziale e basata su una stima aggiornata del valore di realizzo dei beni, con margini di sicurezza idonei a evitare disparità di trattamento tra creditori prededucibili.
Attivo insufficiente e principio di graduazione
Il comma 4 affronta l’ipotesi opposta: quando l’attivo è insufficiente, la distribuzione segue i criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. Il riferimento è agli artt. 2741 e seguenti c.c. e all’art. 6 CCII, che individua una gerarchia interna alla prededuzione (ad esempio, i crediti del curatore e degli ausiliari godono di trattamento preferenziale rispetto ad altre categorie). Sempronio, fornitore di servizi essenziali post-apertura della procedura, dovrà concorrere con gli altri prededucibili in proporzione al proprio credito, salvo che operino specifiche cause di prelazione. Sul piano operativo, l’insufficienza dell’attivo impone al curatore di sospendere i pagamenti fuori riparto e di procedere con riparti parziali secondo un piano approvato dal giudice delegato.
Coordinamento con il riparto e profili di reclamo
L’art. 222 si raccorda con gli artt. 227 e seguenti CCII in materia di ripartizione dell’attivo. Il curatore deve indicare i prededucibili nei piani di riparto e i creditori possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 133 CCII avverso i provvedimenti del giudice delegato. La giurisprudenza, anche nel vigore della disciplina previgente, ha più volte ribadito che l’inosservanza dell’ordine di graduazione integra una violazione dei diritti dei creditori suscettibile di reclamo e, nei casi più gravi, di responsabilità del curatore ex art. 136 CCII.
Domande frequenti
Come vengono accertati i crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale?
Con le modalità del Capo III del Titolo V CCII (verifica del passivo), salvo quelli non contestati per collocazione e ammontare e quelli per compensi ex art. 123 CCII, che seguono il rito dell’art. 124.
Quando un credito prededucibile può essere pagato fuori dal procedimento di riparto?
Se è liquido, esigibile, non contestato e l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i prededucibili; serve l’autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato.
I prededucibili possono essere soddisfatti con il ricavato dei beni ipotecati?
No, è escluso il ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo quanto previsto dall’art. 223 CCII.
Cosa accade se l’attivo non basta a pagare tutti i crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale?
Si applicano i criteri di graduazione e proporzionalità secondo l’ordine di legge, con riparti parziali e sospensione dei pagamenti fuori riparto disposti dal giudice delegato.