Art. 123 CCII – Poteri del giudice delegato
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e: a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio; b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione; c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura; d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse della procedura; e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; f) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi; g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore; h) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III. i) quando ne ravvisa l’opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 130, prescrivendone le modalità.
2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, nè far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
In sintesi
Ruolo sistematico del giudice delegato nella liquidazione giudiziale
L’articolo 123 CCII delinea la figura e i poteri del giudice delegato nell’ambito della liquidazione giudiziale, che ha sostituito il «fallimento» nell’ordinamento concorsuale italiano a partire dal 15 luglio 2022. Il giudice delegato è un magistrato del tribunale delle imprese (o del tribunale ordinario competente per valore) che affianca il collegio giudicante nella gestione operativa della procedura, svolgendo una funzione di raccordo tra l’organo giurisdizionale in senso stretto e gli organi della procedura (curatore, comitato dei creditori).
La disposizione ricalca sostanzialmente l’art. 25 della legge fallimentare, apportando adeguamenti terminologici e sistematici richiesti dalla nuova architettura del CCII. La norma vigente deve essere letta in combinato disposto con gli artt. 120, 121, 122 e 128 CCII, che rispettivamente disciplinano la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la nomina degli organi, la composizione del tribunale e i rapporti tra giudice delegato e curatore nei giudizi.
Funzioni di vigilanza e raccordo con il tribunale
La funzione primaria del giudice delegato è la vigilanza e il controllo sulla regolarità della procedura (comma 1, parte iniziale). Si tratta di un controllo di legalità formale e sostanziale: il giudice delegato verifica che gli atti della procedura rispettino le previsioni di legge, ma non sostituisce il collegio nelle valutazioni di merito che richiedono un provvedimento del tribunale. Ogni affare che ecceda la sua competenza individuale deve essere riferito al tribunale in composizione collegiale (lett. a).
La distinzione tra atti del giudice delegato e atti del tribunale è sistematica e riflette la diversa natura dei provvedimenti: il giudice delegato emette decreti motivati (comma 3) per atti di gestione corrente e urgenti, mentre il tribunale provvede con sentenza o decreto per le decisioni strutturali della procedura (apertura, chiusura, revoca del curatore, ecc.).
Provvedimenti conservativi urgenti
La lettera b) attribuisce al giudice delegato il potere di emettere, o di provocare dalle autorità competenti, provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio. Rientrano in questa categoria i sequestri conservativi, le misure cautelari atipiche, le ingiunzioni ad amministratori di consegnare documentazione contabile, le richieste di sospensione di atti pregiudizievoli da parte di autorità amministrative.
Il limite espresso è il rispetto dei diritti di terzi che rivendichino un proprio titolo incompatibile con l’acquisizione: il giudice delegato non può emettere misure che incidano su situazioni giuridiche soggettive altrui tutelate erga omnes (es. proprietà di beni non appartenenti al debitore). In tali casi, la tutela del creditore della procedura deve essere ricercata in sede contenziosa ordinaria.
Rapporti con il curatore e il comitato dei creditori
Le lettere c) e d) disciplinano il raccordo operativo con gli organi della procedura. Il giudice delegato convoca curatore e comitato dei creditori nelle ipotesi previste dalla legge (es. artt. 130, 213 CCII) e ogniqualvolta lo ritenga opportuno per l’efficienza e la correttezza procedurale. Il potere di convocazione è discrezionale ma deve essere esercitato in funzione del miglior interesse dei creditori e della procedura, non arbitrariamente.
Il giudice delegato liquida i compensi delle persone la cui opera è stata richiesta dal curatore nell’interesse della procedura (consulenti tecnici, professionisti, periti) e può disporne la revoca su proposta del curatore stesso. La liquidazione avviene con decreto motivato, impugnabile con reclamo al tribunale.
Reclami contro gli atti del curatore
La lettera e) attribuisce al giudice delegato la competenza sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. È un rimedio di primo livello, interno alla procedura, che evita l’immediata adizione del tribunale per ogni contestazione. Il reclamo deve essere proposto entro i termini perentori previsti dalla legge (di regola dieci giorni dall’atto reclamato, ex art. 124 CCII) e il giudice delegato decide con decreto reclamabile a sua volta al tribunale.
Autorizzazione ai giudizi: il sistema atto per atto e grado per grado
La lettera f), coordinata con l’art. 128, comma 2, CCII per le ipotesi in cui l’autorizzazione non è necessaria, stabilisce che il curatore può stare in giudizio come attore o convenuto solo previa autorizzazione del giudice delegato, valutata in funzione dell’utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori. L’autorizzazione deve essere specifica (atto per atto determinato) e, per i giudizi, deve essere rinnovata per ogni grado: un’autorizzazione al giudizio di primo grado non copre automaticamente l’appello.
Questa struttura autorizzatoria serve a filtrare le iniziative giudiziarie del curatore, evitando il dispendio di risorse procedurali in liti dall’esito incerto o economicamente irragionevole. Il giudice delegato effettua una valutazione prognostica di convenienza economica: il costo della lite deve essere ragionevolmente inferiore al vantaggio atteso per la massa.
Incompatibilità e garanzie di imparzialità
Il comma 2 stabilisce due incompatibilità fondamentali: il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato (per evitare il paradosso di autorizzare e poi giudicare la stessa lite) e non può far parte del collegio investito del reclamo contro i suoi atti (per garantire l’imparzialità del giudizio di secondo livello). Queste incompatibilità si applicano automaticamente e la loro violazione determina la nullità del provvedimento adottato in conflitto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra i poteri del giudice delegato e quelli del tribunale nella liquidazione giudiziale?
Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e adotta provvedimenti di gestione corrente con decreto motivato. Il tribunale in composizione collegiale decide le questioni strutturali della procedura (apertura, chiusura, revoca del curatore). Il giudice delegato riferisce al tribunale ogni affare che richieda un provvedimento collegiale.
Il curatore può stare in giudizio senza autorizzazione del giudice delegato?
Di regola no. L’autorizzazione è necessaria per ogni atto determinato e per ogni grado di giudizio. L’eccezione è prevista dall’art. 128, comma 2, CCII per specifiche ipotesi. Il giudice delegato valuta l’utilità economica dell’azione per il soddisfacimento dei creditori.
Il giudice delegato può adottare misure urgenti su beni di proprietà di terzi?
No. I provvedimenti conservativi urgenti sono limitati al patrimonio del debitore. Il giudice delegato non può emettere misure che incidano su diritti di terzi che rivendichino un titolo autonomo incompatibile con l’acquisizione del bene alla procedura.
Come si impugnano gli atti del curatore durante la liquidazione giudiziale?
Con reclamo al giudice delegato, da proporre nei termini perentori previsti dalla legge. Il decreto del giudice delegato sul reclamo è a sua volta impugnabile con reclamo al tribunale in composizione collegiale.