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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 122 CCII – Poteri del tribunale concorsuale

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e: a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore; c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonchè i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

In sintesi

  • Il tribunale concorsuale che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura, in attuazione del principio di concentrazione della tutela.
  • Spetta al tribunale la nomina, revoca e sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, nelle ipotesi non riservate al giudice delegato.
  • Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, per acquisire informazioni e impartire direttive.
  • Il tribunale decide le controversie endoprocedurali non rimesse al giudice delegato e i reclami contro i provvedimenti di quest'ultimo.
  • I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, salvo che la legge richieda una forma diversa, secondo il principio di sinteticità e snellezza del rito concorsuale.
Il principio di concentrazione e la competenza universale del tribunale concorsuale

L’articolo 122 CCII costituisce la disposizione cardine per l’individuazione delle attribuzioni del tribunale nella liquidazione giudiziale, riproducendo - con i necessari adattamenti terminologici e sistematici - il previgente art. 23 L. fall. La norma esprime il principio della vis attractiva concursus, secondo cui il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura è investito dell’intera vicenda concorsuale, con una competenza che si estende sia alle decisioni di natura gestoria che a quelle di natura contenziosa endoprocedurale. Si tratta di un assetto coerente con la complessità della procedura di liquidazione giudiziale e con l’esigenza di assicurare unitarietà di indirizzo, celerità e specializzazione. La competenza territoriale è radicata, ai sensi dell’art. 27 CCII, presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (cd. COMI), criterio che attua nel diritto interno la nozione comunitaria di cui al Reg. UE 2015/848.

Composizione dell’organo e specializzazione

Il tribunale opera in composizione collegiale, ai sensi delle norme generali sull’ordinamento giudiziario, salvo le ipotesi in cui la legge attribuisce la competenza al giudice delegato in funzione di organo monocratico. Il D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 (primo correttivo) e il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (secondo correttivo) hanno consolidato la tendenza alla specializzazione, valorizzando le sezioni dedicate alla materia concorsuale presso i tribunali delle imprese e i tribunali ordinari di maggiori dimensioni. La dottrina maggioritaria ravvisa in tale specializzazione una garanzia di qualità e prevedibilità delle decisioni, particolarmente rilevante in una materia caratterizzata da elevato tecnicismo e da rapida evoluzione normativa.

Nomina, revoca e sostituzione degli organi della procedura

La lettera a) del primo comma attribuisce al tribunale il potere di provvedere alla nomina, revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato. Si pensi, in particolare, alla nomina del curatore con la sentenza di apertura (art. 49 CCII), alla nomina o sostituzione del comitato dei creditori (art. 138 CCII), alla revoca del curatore (art. 134 CCII) e alla designazione dei coadiutori. La nozione di «giustificati motivi» integra una clausola generale che la giurisprudenza tende a interpretare in senso oggettivo, riconducendovi non solo gli inadempimenti gravi ma anche le situazioni di incompatibilità sopravvenuta, di conflitto di interessi, di inadeguatezza tecnica rispetto alla complessità della procedura. Il provvedimento è preceduto, secondo l’orientamento prevalente, da un’istruttoria sommaria e dall’audizione del soggetto interessato, in ossequio al principio del contraddittorio.

Audizione informale degli organi e funzione direttiva

La lettera b) prevede che il tribunale possa, in ogni tempo, sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. Si tratta di uno strumento informale, di natura non decisoria, finalizzato all’acquisizione di informazioni, alla composizione di contrasti tra gli organi, all’impartizione di direttive di carattere generale sulla conduzione della procedura. L’audizione si svolge in camera di consiglio, dunque senza le formalità del rito contenzioso, e non richiede istanza di parte: il tribunale procede d'ufficio, in funzione del proprio ruolo di vigilanza sull’andamento complessivo della liquidazione. La dottrina maggioritaria sottolinea l’utilità dello strumento nelle procedure di maggiori dimensioni, ove la pluralità degli organi e dei creditori rende frequenti i conflitti di indirizzo e necessaria una funzione di coordinamento.

Competenza contenziosa endoprocedurale

La lettera c) del primo comma attribuisce al tribunale la competenza a decidere le controversie relative alla procedura non rimesse al giudice delegato. La formulazione, di tipo residuale, comprende tutte le questioni che, per natura o per espressa previsione, non rientrano nelle attribuzioni del giudice monocratico: si pensi ai reclami avverso i provvedimenti di nomina, alle controversie sulla composizione del comitato dei creditori, alle questioni di rilevanza generale per la procedura. Particolarmente significativa è la competenza sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato, disciplinata in dettaglio dall’art. 124 CCII. Il reclamo, da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento, è deciso dal tribunale in composizione collegiale, secondo il rito camerale; il decreto è ricorribile per cassazione nei soli casi previsti dalla legge, secondo le regole generali del rito concorsuale.

Distinzione tra competenza del tribunale e del giudice delegato

Il riparto di competenze tra tribunale e giudice delegato segue un criterio di importanza e di natura del provvedimento: al giudice delegato sono rimessi gli atti di gestione corrente della procedura (autorizzazioni al curatore, decisioni sulle istanze di insinuazione tardiva, provvedimenti sull’esercizio provvisorio nei limiti dell’art. 211 CCII), mentre al tribunale spettano le decisioni di maggior rilievo, quelle che incidono sulla configurazione degli organi e quelle di natura contenziosa di particolare complessità. La giurisprudenza ha precisato che la violazione del riparto non determina nullità assoluta ma vizio di competenza funzionale, sanabile in sede di reclamo. Tizio creditore che ritenga viziata la nomina del curatore, ad esempio, deve adire il tribunale; Caio curatore che intenda compiere un atto eccedente l’ordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione al giudice delegato secondo le regole degli artt. 132 e ss. CCII.

Forma dei provvedimenti: il decreto motivato

Il secondo comma stabilisce che i provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda una forma diversa (sentenza, ordinanza). La scelta del decreto come forma ordinaria risponde all’esigenza di celerità del rito concorsuale ed è coerente con la natura prevalentemente camerale del procedimento. La motivazione, pur non dovendo raggiungere il livello di analiticità della sentenza, deve consentire la verifica della logicità della decisione e l’esercizio del controllo in sede di reclamo. L’orientamento prevalente esclude la motivazione meramente apparente o tautologica, censurando i provvedimenti che si limitino a riprodurre le formule di legge senza alcun riferimento alle circostanze concrete. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria e, ove ricorrano i presupposti, pubblicato nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 49 CCII.

Coordinamento con il diritto sovranazionale e procedure transfrontaliere

L’articolo 122 va letto in coordinamento con la disciplina delle procedure transfrontaliere di cui al Reg. UE 2015/848 e al Titolo VIII CCII. Quando la liquidazione giudiziale abbia carattere principale ai sensi del regolamento europeo, il tribunale italiano esercita le proprie attribuzioni con efficacia in tutti gli Stati membri, salva l’apertura di procedure secondarie. Il principio di concentrazione, espressione della vis attractiva, opera dunque su scala europea, con specifiche regole di coordinamento tra autorità giurisdizionali. La dottrina maggioritaria ravvisa in tale impianto un significativo rafforzamento dell’efficienza della procedura, soprattutto per le imprese con strutture multinazionali, ancorché permangano questioni applicative complesse in tema di legge regolatrice delle singole questioni e di riconoscimento dei provvedimenti.

Profili applicativi e rilievi pratici

Sotto il profilo pratico, l’art. 122 CCII assume rilievo in numerose situazioni ricorrenti nella vita della procedura. La nomina del curatore deve essere supportata da una valutazione delle competenze tecniche richieste dalla complessità del caso (presenza di rapporti internazionali, di partecipazioni in società regolate, di contenziosi pendenti di rilievo); la sostituzione del comitato dei creditori richiede l’individuazione di soggetti che assicurino rappresentatività delle diverse categorie creditorie e indipendenza dal debitore. La giurisprudenza ha precisato che il provvedimento di revoca deve essere preceduto, salvo motivi di urgenza, dall’audizione dell’organo interessato e deve indicare in modo specifico le ragioni della decisione, non potendosi limitare al richiamo generico ai «giustificati motivi». L’orientamento prevalente riconosce inoltre al tribunale un potere di vigilanza sistematica sull’andamento della procedura, esercitabile anche d'ufficio: il tribunale può, ad esempio, sollecitare il curatore alla redazione di relazioni informative, alla tempestiva predisposizione del piano di liquidazione (art. 213 CCII), all’avvio delle azioni di responsabilità ove ne ricorrano i presupposti. Caio creditore che ravvisi inerzia degli organi della procedura può sollecitare l’intervento del tribunale mediante istanza motivata, ferma la possibilità per il tribunale di rigettare l’istanza con decreto sinteticamente motivato qualora non emergano elementi che giustifichino una decisione di revoca o di sostituzione.

Domande frequenti

Cosa significa che il tribunale è investito dell’intera procedura?

Esprime il principio di concentrazione: il tribunale che apre la liquidazione giudiziale conserva la competenza per tutta la procedura, assicurando unitarietà di indirizzo, celerità e specializzazione della tutela.

Quando il tribunale può revocare il curatore?

Il tribunale può revocare il curatore per giustificati motivi, nozione interpretata in senso oggettivo: inadempimenti gravi, incompatibilità sopravvenute, conflitti di interessi o inadeguatezza tecnica rispetto alla procedura.

Chi decide i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato?

Il tribunale concorsuale in composizione collegiale, secondo il rito camerale disciplinato dall’art. 124 CCII; il termine per il reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione o pubblicazione.

Il tribunale può convocare il curatore senza istanza di parte?

Sì. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, anche d'ufficio, per acquisire informazioni o impartire direttive.

Che forma hanno i provvedimenti del tribunale concorsuale?

I provvedimenti sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge prescriva una forma diversa, in coerenza con l’esigenza di celerità e con la natura camerale del rito concorsuale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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