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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 221 CCII – Ordine di distribuzione delle somme

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; d) per il pagamento dei crediti postergati.

In sintesi

In sintesi

  • L’articolo fissa l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.
  • Al primo posto i crediti prededucibili (compensi organi, spese, finanziamenti autorizzati ex art. 99 CCII).
  • Seguono i privilegiati, soddisfatti sulle cose vendute secondo l’ordine di legge (artt. 2745 ss. c.c.).
  • I chirografari sono pagati in proporzione (par condicio), con i privilegiati incapienti per la parte residua.
  • I postergati (es. finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.) sono pagati per ultimi, dopo l’integrale soddisfazione dei chirografari.
  • L’ordine attua la par condicio creditorum e il sistema di prelazioni codicistiche.
Funzione e collocazione sistematica

L’art. 221 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) costituisce la norma cardine della distribuzione dell’attivo nella liquidazione giudiziale, fissando l’ordine secondo cui le somme ricavate dalla liquidazione dei beni del debitore devono essere ripartite tra i creditori. La disposizione si colloca nel Capo V del Titolo V, in raccordo con gli artt. 219-220 CCII (procedimento di distribuzione e ripartizione) e con gli artt. 222-233 CCII (regole specifiche su accantonamenti, riparti finali e chiusura). Sul piano genealogico, l’art. 221 riproduce sostanzialmente l’art. 111 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dal 15 luglio 2022 ai sensi dell’art. 389 CCII. La norma traduce in sede concorsuale i principi della par condicio creditorum (art. 2741, comma 1, c.c.) e delle cause legittime di prelazione (art. 2741, comma 2, c.c.: privilegi, pegno e ipoteca), articolando la distribuzione in quattro classi gerarchicamente ordinate.

I crediti prededucibili (lett. a)

La prima classe è costituita dai crediti prededucibili, che ai sensi dell’art. 6 CCII sono quelli «sorti in funzione o in occasione» delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Vi rientrano: il compenso del curatore (art. 137 CCII), del comitato dei creditori, del giudice delegato; le spese di procedura (perizie, avvisi di vendita, gestione del fascicolo informatico); i debiti contratti dal curatore per l’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 211 CCII); i finanziamenti autorizzati nelle procedure di regolazione della crisi (artt. 99 e 101 CCII); le retribuzioni dei lavoratori per l’attività prestata in funzione della procedura. La prededuzione comporta il pagamento integrale e con assoluta priorità, senza concorso con altri creditori. In caso di incapienza dell’attivo a soddisfare integralmente i prededucibili, l’orientamento prevalente ritiene applicabile il concorso interno tra prededucibili stessi, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

I crediti assistiti da prelazione (lett. b)

La seconda classe ricomprende i crediti ammessi con prelazione, soddisfatti sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge. Il riferimento è all’articolato sistema di prelazioni del codice civile: privilegi generali e speciali (artt. 2745-2783-bis c.c.), pegno (artt. 2784 ss. c.c.), ipoteca (artt. 2808 ss. c.c.). Il criterio di soddisfazione è quello della specialità: ciascun creditore privilegiato si soddisfa sul ricavato del bene su cui grava la prelazione, secondo l’ordine legale (per gli immobili, vale ad esempio il rango dell’ipoteca in base alla data di iscrizione). Esempio: se l’immobile di Tizio viene venduto a 800.000 euro, il primo iscritto ipotecario ha diritto a essere pagato fino a concorrenza del proprio credito, poi il secondo, e così via fino a esaurimento del ricavato; l’eventuale residuo confluisce nella massa per essere distribuito ai creditori chirografari.

I creditori chirografari (lett. c)

La terza classe è quella dei creditori chirografari, pagati in proporzione dell’ammontare del credito ammesso (regola della par condicio in senso tecnico). La lettera c) include in questa categoria anche i creditori privilegiati per la parte non soddisfatta dal realizzo della garanzia (c.d. credito incapiente o degradato a chirografo). Esempio: se Caio è creditore ipotecario per 500.000 euro e dalla vendita dell’immobile gravato realizza solo 300.000 euro, per i restanti 200.000 partecipa al riparto come chirografario, in concorso paritario con gli altri creditori non garantiti. La disposizione comprende anche i privilegiati per i quali la garanzia non sia ancora stata realizzata, per consentire la loro partecipazione ai riparti intermedi sull’attivo libero.

I crediti postergati (lett. d)

L’ultima classe è quella dei crediti postergati, ammessi al concorso ma soddisfatti solo dopo l’integrale pagamento dei chirografari. La postergazione può discendere da specifiche disposizioni di legge, l’esempio paradigmatico è quello dei finanziamenti dei soci alle s.r.l. ex art. 2467 c.c. e alle s.p.a. di gruppo ex art. 2497-quinquies c.c., oppure da accordi contrattuali (covenant subordination, mezzanino). Sono inoltre postergati i finanziamenti dei soci nel concordato preventivo non rimborsati, salvo il regime di prededuzione parziale per i finanziamenti autorizzati ex artt. 99-102 CCII. La probabilità di soddisfacimento dei postergati è statisticamente molto bassa, salvo il caso di liquidazioni con attivo eccedente il passivo concorrente.

Profili applicativi

L’orientamento prevalente sottolinea che l’art. 221 detta una regola di distribuzione e non di ammissione: tutti i crediti, indipendentemente dalla loro classe, devono essere preventivamente ammessi al passivo ai sensi degli artt. 200-205 CCII. La norma trova applicazione concreta nella redazione dei progetti di riparto da parte del curatore (art. 220 CCII) e si coordina con le regole speciali sui riparti parziali, sugli accantonamenti per crediti condizionali o oggetto di giudizio, sulla restituzione dei riparti effettuati in eccesso. La violazione dell’ordine di distribuzione legittima il reclamo al giudice delegato e, in casi gravi, l’azione di responsabilità contro il curatore (art. 136 CCII).

Domande frequenti

Quale è l’ordine di pagamento dei crediti nella liquidazione giudiziale?

Prima i prededucibili (spese e compensi), poi i privilegiati sulle cose vendute, poi i chirografari in proporzione (con privilegiati incapienti) e infine i postergati.

Cosa accade al credito ipotecario non integralmente soddisfatto dalla vendita dell’immobile?

Per la parte non soddisfatta, il credito degrada a chirografo e partecipa al riparto sull’attivo libero in concorso con gli altri creditori chirografari, in proporzione.

I finanziamenti dei soci sono pagati come crediti chirografari?

No. I finanziamenti soci ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. sono postergati: vengono pagati solo dopo l’integrale soddisfazione dei chirografari, ipotesi statisticamente molto rara.

Cosa significa che un credito è prededucibile nella liquidazione giudiziale?

Significa che è pagato integralmente e con assoluta priorità rispetto a tutti gli altri crediti concorsuali, anche privilegiati. Vi rientrano spese di procedura e compensi degli organi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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