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Art. 218 CCII – Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L’art. 218 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) regola la vendita, nell’ambito della liquidazione giudiziale, dei diritti immateriali di particolare valore economico: diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, diritti nascenti da invenzioni industriali, marchi d'impresa e banche di dati. La disposizione si colloca nel Capo IV, Sezione II del Titolo V, dedicata alla vendita dei beni, e costituisce specificazione delle regole generali di liquidazione contenute nell’art. 216 CCII. Sul piano genealogico, la norma riproduce sostanzialmente l’art. 109 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’art. 389 CCII con efficacia 15 luglio 2022. La struttura dell’articolo è quella di una norma di rinvio: il legislatore concorsuale, anziché dettare una disciplina autonoma, demanda alle «rispettive leggi speciali» l’individuazione di forma, modalità di trasferimento e regime di opponibilità.
Diritti d'autore e opere dell’ingegno
Per il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno occorre fare riferimento alla L. 22 aprile 1941, n. 633, in particolare agli artt. 107-114, che disciplinano i contratti di trasferimento dei diritti patrimoniali d'autore. Restano fermi i principi cardine: i diritti morali (paternità e integrità dell’opera) sono inalienabili e non rientrano nella massa attiva; sono trasferibili solo i diritti di utilizzazione economica (riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico, elaborazione). La cessione richiede generalmente forma scritta ad probationem (art. 110 L. 633/1941). Il curatore, qualora il debitore sia titolare ad esempio dei diritti di sfruttamento economico di un software o di un’opera audiovisiva, dovrà coordinare la vendita anche con eventuali licenze già concesse a terzi e con i registri della SIAE, ove pertinenti.
Brevetti, modelli e diritti di proprietà industriale
Per il trasferimento dei diritti nascenti da invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli, la disciplina di riferimento è il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), in particolare gli artt. 138 e seguenti in materia di trascrizione. La cessione del brevetto deve essere trascritta presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per essere opponibile ai terzi (art. 139 c.p.i.). In assenza di trascrizione, il diritto resta valido inter partes ma non è opponibile a chi successivamente abbia acquistato e trascritto. Per i brevetti europei rileva l’EPO; per i brevetti unitari rileva il sistema UPC. Esempio: se Caio aggiudicatario acquista dalla procedura un brevetto, la trascrizione presso UIBM è onere del curatore o dell’aggiudicatario, ma costituisce passaggio essenziale per la piena efficacia del trasferimento.
Marchi d'impresa
Anche per il trasferimento dei marchi si applica il c.p.i., agli artt. 23 e 138. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché dal trasferimento non derivi inganno per il pubblico (art. 23 c.p.i.). La cessione deve essere trascritta presso l’UIBM (per i marchi nazionali) o presso l’EUIPO (per i marchi dell’Unione Europea). Particolare attenzione va prestata ai marchi che includono elementi denominativi coincidenti con la ragione sociale del debitore: in tali casi è opportuno che l’atto di vendita disciplini espressamente il rapporto tra cessione del marchio e sopravvivenza della denominazione sociale, anche in vista dell’eventuale chiusura della procedura.
Banche di dati e diritto sui generis
Il riferimento alle banche di dati richiama una doppia tutela: da un lato la protezione autoriale ex art. 1, comma 2, L. 633/1941, per le banche di dati che, per scelta o disposizione del materiale, costituiscono creazione intellettuale dell’autore; dall’altro il diritto sui generis del costitutore ex artt. 102-bis e 102-ter L. 633/1941, di durata quindicennale, riconosciuto a chi abbia effettuato investimenti rilevanti nel conseguimento, verifica o presentazione del contenuto. Entrambi i diritti possono essere trasferiti, ma con regimi distinti. Il curatore deve verificare quale tutela sia applicabile e procedere agli adempimenti conseguenti.
Profili operativi per il curatore
L’orientamento prevalente sottolinea che il curatore, prima di procedere alla vendita di diritti immateriali, deve effettuare un’attenta ricognizione dei beni: verifica dei titoli (registrazioni, depositi, attestati), accertamento della loro vigenza (eventuali decadenze per mancato pagamento delle annualità di brevetto o di rinnovo del marchio), individuazione di licenze in essere e di eventuali contitolarità. È inoltre opportuno predisporre una perizia tecnica di stima ai sensi dell’art. 216 CCII, con particolare attenzione al valore di mercato e alle prospettive di sfruttamento. La vendita può essere effettuata in blocco o singolarmente, anche unitamente al ramo d'azienda di pertinenza, ai sensi dell’art. 214 CCII.
Domande frequenti
Quale legge si applica al trasferimento di un brevetto nella liquidazione giudiziale?
Si applica il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). La cessione va trascritta presso l’UIBM ex art. 139 c.p.i. per essere opponibile ai terzi acquirenti.
Il curatore può vendere i diritti morali d'autore del debitore?
No, i diritti morali d'autore (paternità e integrità dell’opera) sono inalienabili ex L. 633/1941. Sono trasferibili solo i diritti patrimoniali di utilizzazione economica.
Come si coordina la vendita di un marchio con la denominazione sociale del debitore?
L’atto di vendita deve disciplinare il rapporto, soprattutto se il marchio coincide con la ragione sociale, prevedendo i tempi e i limiti d'uso residuo da parte della procedura.
Cosa deve verificare il curatore prima di vendere una banca di dati?
La vigenza dei diritti, l’eventuale tutela autoriale e/o sui generis ex artt. 102-bis e 102-ter L. 633/1941, le licenze in essere e l’effettiva titolarità del costitutore.