← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 215 CCII – Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono già pendenti.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.

3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

In sintesi

In sintesi

  • Il curatore può cedere i crediti acquisiti all’attivo, compresi quelli fiscali o futuri, anche se contestati.
  • È consentita la cessione delle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie purché i relativi giudizi siano già pendenti.
  • La vendita di partecipazioni in s.r.l. segue la disciplina dell’art. 2471 c.c., con le formalità di trascrizione previste per il pignoramento.
  • In alternativa alla cessione, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
  • L’istituto consente di monetizzare poste attive di difficile o lenta realizzazione e di abbreviare i tempi della procedura.
  • La scelta tra cessione e mandato dipende dalla qualità del credito, dai costi di recupero e dall’attesa dei creditori.
Funzione e ratio della norma

L’articolo 215 CCII attribuisce al curatore strumenti flessibili per la liquidazione delle poste attive immateriali e di difficile realizzazione: crediti, azioni giudiziali e partecipazioni societarie. La ratio è duplice. Da un lato, consentire la monetizzazione di poste che, se gestite direttamente dalla procedura, richiederebbero anni di contenzioso o di esazione, con costi e rischi elevati. Dall’altro, abbreviare i tempi della liquidazione e accelerare la chiusura della procedura, in linea con il principio generale di celerità che informa l’intero CCII. La norma riprende e amplia il previgente art. 106 l.fall., chiarendo definitivamente l’estensione dell’oggetto cedibile.

Cessione di crediti e azioni giudiziali

Il comma 1 ha portata ampia: il curatore può cedere tutti i crediti, inclusi quelli di natura fiscale (es. crediti d'imposta, eccedenze IVA, crediti per ritenute) e i crediti futuri (corrispettivi di contratti in essere ma non ancora maturati). La cedibilità si estende anche ai crediti contestati, vale a dire quelli oggetto di lite con il debitore: in tal caso il prezzo rifletterà la probabilità di soccombenza e i costi di lite. Particolarmente rilevante è la facoltà di cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, purché i relativi giudizi siano «già pendenti»: il legislatore richiede che la lite sia stata effettivamente instaurata, evitando che il curatore ceda meri diritti potestativi non azionati. La regola consente di trasferire al cessionario il rischio del contenzioso e la titolarità sostanziale dell’azione, monetizzandone il valore atteso senza attendere la sentenza definitiva. Si pensi alla revocatoria di un pagamento di centomila euro contestato dal terzo: il curatore può cedere l’azione a un fondo specializzato per quaranta-cinquantamila euro liquidi, eliminando il rischio di soccombenza.

Vendita delle partecipazioni in s.r.l.

Il comma 2 rinvia all’art. 2471 c.c., che disciplina l’espropriazione delle partecipazioni in s.r.l. Si applicano dunque le formalità di notifica al debitore e alla società, l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, la successiva vendita all’incanto secondo le regole dell’esecuzione forzata. La norma garantisce coerenza tra liquidazione concorsuale e disciplina civilistica delle partecipazioni, evitando che la procedura aggiri i meccanismi di tutela dei soci superstiti (es. clausole di prelazione o gradimento, che sopravvivono nel rispetto della disciplina codicistica). Per le partecipazioni in s.p.a. trovano invece applicazione le regole generali dell’art. 216 CCII e le ordinarie modalità di trasferimento dei titoli azionari.

Mandato a riscuotere come alternativa

Il comma 3 introduce un’alternativa significativa: in luogo della cessione, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti. Si tratta tipicamente di mandato senza rappresentanza, con cui un soggetto specializzato (società di recupero crediti, factor, studi legali) si impegna a esazione i crediti ricevendo una provvigione. La differenza pratica con la cessione è netta: nel mandato la titolarità del credito resta in capo alla procedura e l’incasso confluisce nell’attivo concorsuale; nella cessione la titolarità si trasferisce e la procedura riceve subito il prezzo, ma rinuncia all’eventuale maggior valore dell’esazione. La scelta dipende dalla liquidità dei crediti, dalla qualità del cessionario disponibile, dai tempi attesi di realizzo e dalle aspettative dei creditori.

Profili operativi e cautele

La cessione e il mandato richiedono comunque di essere inseriti nel programma di liquidazione di cui all’art. 213 CCII e seguono le modalità competitive dell’art. 216 CCII, salvo trattative dirette giustificate dalla peculiarità del bene. Il curatore deve documentare la convenienza dell’operazione attraverso una stima del valore atteso del credito o dell’azione, da confrontare con il prezzo offerto. È prassi raccogliere offerte da più operatori specializzati e motivare la scelta nell’istanza di autorizzazione al giudice delegato. Si pensi alla cessione di un pacchetto di crediti commerciali deteriorati per nominali tre milioni di euro: il curatore raccoglie tre offerte da società di recupero specializzate (trecentomila, quattrocentomila e quattrocentocinquantamila euro) e propone al comitato dei creditori l’accettazione della migliore, allegando la stima di un esperto indipendente che colloca il valore di realizzo atteso a circa cinquecentomila euro al netto dei costi e dei rischi.

Domande frequenti

Quali crediti può cedere il curatore della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 215 CCII?

Tutti i crediti dell’attivo, compresi quelli di natura fiscale, futuri o contestati. Possono essere cedute anche le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, purché i relativi giudizi siano già pendenti.

Si possono cedere le azioni revocatorie già avviate nella liquidazione giudiziale?

Sì. L’art. 215, comma 1, CCII consente la cessione delle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie se il giudizio è già pendente. Il prezzo riflette la probabilità di vittoria e i costi del contenzioso residuo.

Come si vendono le partecipazioni in s.r.l. in liquidazione giudiziale?

Si applica l’art. 2471 c.c. con le formalità previste per l’espropriazione: notifica, iscrizione del pignoramento al registro imprese e vendita secondo le regole dell’esecuzione forzata, nel rispetto delle clausole statutarie compatibili.

Quando conviene il mandato a riscuotere invece della cessione dei crediti?

Il mandato conviene quando i crediti sono di qualità medio-alta e si attende un realizzo elevato in tempi ragionevoli. La cessione è preferibile per crediti incerti o lunghi, perché trasferisce subito il rischio e libera la procedura.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.