Art. 216 CCII – Modalita’ della liquidazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall’articolo 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L’inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell’incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell’esperto è liquidato a norma dell’articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati […]. Il curatore informa il giudice delegato dell’andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all’articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l’osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.
3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell’avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Es- si hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L’esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.
7. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita o se l’offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell’esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.
12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.
In sintesi
In sintesi
Funzione e ratio della disciplina
L’articolo 216 CCII detta la disciplina generale delle modalità di liquidazione dei beni acquisiti all’attivo della procedura. La norma rappresenta il pilastro tecnico-procedurale dell’intera fase liquidatoria, attorno al quale ruotano le disposizioni speciali sull’azienda (artt. 212 e 214) e sui crediti (art. 215). La ratio è duplice: garantire la massima trasparenza e competitività nella formazione del prezzo, a tutela della par condicio creditorum, e introdurre un sistema dematerializzato e standardizzato (telematico, con stime conformi a modelli ministeriali, pubblicato sul portale delle vendite pubbliche) che assicuri controllo, statistiche e confrontabilità dei dati.
Stima dei beni e relazione di esperti
Il comma 1 prevede che i beni siano stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’art. 129, comma 2, CCII. La relazione di stima, da depositare telematicamente nel rispetto della normativa sui documenti informatici e delle specifiche tecniche del Ministero della giustizia, deve seguire i modelli pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. Per gli immobili, la relazione contiene le informazioni dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c.: identificazione catastale, situazione urbanistica, gravami, occupazione, regolarità edilizia. L’inosservanza della prescrizione costituisce motivo di revoca dell’incarico, a presidio del rigore tecnico delle valutazioni. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore, in un’ottica di proporzionalità dei costi di procedura. Il compenso dell’esperto è liquidato secondo l’art. 161, terzo comma, disp. att. c.p.c.
Procedure competitive e vendita degli immobili
Il cuore operativo è il comma 2: le vendite e gli atti di liquidazione sono effettuati dal curatore (o dal delegato alle vendite) tramite procedure competitive, anche con l’ausilio di soggetti specializzati, sulla base delle stime e con adeguata pubblicità. Per gli immobili è imposto un calendario minimo: almeno un esperimento il primo anno e due gli anni successivi. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al 50% rispetto a quello dell’ultimo tentativo: una scelta legislativa pragmatica, che evita la stagnazione di immobili invendibili ai prezzi iniziali. Il giudice delegato ordina la liberazione degli immobili occupati dal debitore o da terzi senza titolo opponibile al curatore, attuata da quest'ultimo con possibile ricorso alla forza pubblica e a ausiliari ex art. 68 c.p.c. La norma disciplina nel dettaglio anche il trattamento dei beni mobili rinvenuti negli immobili, con intimazione di asporto entro almeno trenta giorni e, in mancanza, smaltimento o distruzione su disposizione del giudice. Ai creditori ipotecari o privilegiati sull’immobile è data notizia mediante notificazione del curatore prima del completamento delle operazioni di vendita.
Vendite telematiche e regime delle offerte
Il comma 3 consente al curatore di proporre nel programma di liquidazione che le vendite siano effettuate dal giudice delegato secondo il rito esecutivo civile, in quanto compatibile. Le vendite, ai sensi del comma 4, si svolgono con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo pregiudizio per gli interessi dei creditori o per la celerità della procedura. La pubblicità è effettuata dal curatore sul portale, almeno trenta giorni prima della vendita, salvo riduzione autorizzata dal giudice delegato per assoluta urgenza. Gli interessati possono richiedere l’esame dei beni tramite il portale; l’esame avviene con modalità che garantiscono la riservatezza dell’identità degli offerenti e impediscono contatti tra loro, a tutela della genuinità della competizione. L’offerta è efficace solo se tempestiva e accompagnata dalla cauzione richiesta; sono efficaci anche le offerte inferiori fino al 25% rispetto al prezzo base, soluzione che amplia la platea dei partecipanti e contiene il rischio di esperimenti deserti. Il versamento del prezzo può essere rateale, con applicazione delle disposizioni dell’art. 569, terzo comma, terzo periodo, e degli artt. 574, 585 e 587 c.p.c., in quanto compatibili.
Informazione, esecuzioni pendenti e regolamento attuativo
Il curatore informa giudice delegato e comitato dei creditori dell’esito di ciascuna vendita entro cinque giorni, mediante deposito telematico della documentazione. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive sui beni del debitore, il curatore può subentrare (con applicazione delle norme processuali ordinarie) oppure chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’improcedibilità: in tal caso restano fermi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori, che si convertono in tutele endoconcorsuali. I dati delle stime sono estratti ed elaborati dal Ministero della giustizia anche per finalità statistiche. Si pensi alla società Delta s.r.l., proprietaria di un capannone industriale: il curatore nomina un esperto, deposita la stima telematica su portale, indice un primo esperimento di vendita a 800.000 euro, pubblica per trenta giorni e, in caso di diserzione del terzo esperimento, può scendere fino a 400.000 euro. Un regolamento del Ministro della giustizia (comma 12), da adottare ex art. 17, comma 3, l. 400/1988, definisce requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati di cui il curatore può avvalersi.
Domande frequenti
Chi stima i beni da vendere nella liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 216 CCII?
Esperti nominati dal curatore ai sensi dell’art. 129, comma 2, CCII. La relazione si deposita telematicamente secondo i modelli del portale delle vendite pubbliche; per gli immobili contiene le informazioni dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c.
Quanti tentativi di vendita servono per ribassare il prezzo di un immobile?
Almeno un esperimento il primo anno e due gli anni successivi. Dopo il terzo esperimento deserto il prezzo può essere ribassato fino al 50% rispetto a quello dell’ultimo tentativo, per evitare stagnazione delle vendite.
Si può presentare un’offerta inferiore al prezzo base nelle vendite concorsuali?
Sì, l’offerta è efficace anche se inferiore fino a un quarto del prezzo stabilito nell’avviso o nell’ordinanza di vendita, purché tempestiva e accompagnata dalla cauzione richiesta. Le offerte si presentano sul portale delle vendite pubbliche.
Cosa accade alle esecuzioni individuali già pendenti sui beni del debitore in liquidazione?
Il curatore può subentrare nella procedura esecutiva, applicando le norme del c.p.c., oppure può chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’improcedibilità. In quest'ultimo caso restano fermi gli effetti conservativi del pignoramento.