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Art. 68 c.p.c. – Altri ausiliari
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il giudice, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario possono farsi assistere da esperti o da persona idonea, e il giudice può delegare atti a un notaio.
Ratio della norma
L'art. 68 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'effettività dello svolgimento del processo quando l'organo giudicante o i suoi ausiliari diretti (cancelliere, ufficiale giudiziario) non dispongono delle competenze tecniche o dei poteri materiali necessari per compiere determinati atti. La norma attua un principio di sussidiarietà tecnica: il sistema processuale non resta paralizzato di fronte a esigenze specialistiche, ma si apre al contributo di soggetti esterni qualificati. In questo senso la disposizione costituisce una valvola di apertura del processo a professionalità esterne, bilanciando l'esigenza di autonomia e indipendenza del giudice con quella di efficienza e completezza dell'istruzione.
Analisi del testo
Il primo comma individua tre soggetti titolari della facoltà: il giudice, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario. Ciascuno, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi di esperti in una determinata arte o professione oppure, in termini più generali, di «persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo». La formula è volutamente ampia: l'incapacità rilevante non è necessariamente tecnico-scientifica, ma può essere anche pratica o materiale. Il secondo comma disciplina la delegabilità a un notaio di «determinati atti», nei soli casi previsti dalla legge (es. vendite forzate, operazioni divisionali). Il terzo comma attribuisce al giudice la facoltà — esercitabile «sempre» — di richiedere l'assistenza della forza pubblica, strumento tipicamente utilizzato per superare resistenze materiali nell'esecuzione degli ordini giudiziali.
Quando si applica
La norma trova applicazione tipicamente nelle seguenti situazioni: ispezione di luoghi o cose che richiedono competenze tecniche specifiche; operazioni di vendita forzata o divisione giudiziale affidate a notai delegati; accesso a immobili con opposizione da parte dell'esecutato, in cui è necessario l'intervento della forza pubblica. In linea generale, l'orientamento prevalente riconosce al giudice un ampio margine di discrezionalità nel valutare la «necessità» di avvalersi di ausiliari, fermi restando i casi in cui la legge ne impone o ne esclude espressamente il ricorso.
Connessioni con altre norme
L'art. 68 c.p.c. va letto in coordinamento con l'art. 61 c.p.c. (consulente tecnico d'ufficio), figura specializzata di ausiliare con un regime proprio distinto da quello qui disciplinato. Rilevanti sono anche gli artt. 57-60 c.p.c. (cancelliere e ufficiale giudiziario), nonché le disposizioni del processo esecutivo che prevedono la delega notarile, in particolare gli artt. 534-bis ss. c.p.c. per le vendite delegate. La facoltà di richiedere la forza pubblica si raccorda con l'art. 513 c.p.c. in sede di pignoramento mobiliare.
Domande frequenti
Chi sono gli «ausiliari» di cui parla l'art. 68 c.p.c.?
Sono soggetti esterni all'ufficio giudiziario — esperti di arti o professioni, persone idonee a compiere atti specifici, notai e forza pubblica — che assistono il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario nello svolgimento di attività che questi non sarebbero in grado di eseguire autonomamente.
Qual è la differenza tra l'ausiliare ex art. 68 c.p.c. e il consulente tecnico d'ufficio ex art. 61 c.p.c.?
Il CTU è una figura tipizzata con un regime procedurale specifico (albo, giuramento, relazione scritta, contraddittorio delle parti). L'ausiliare ex art. 68 c.p.c. ha un ambito più ampio e flessibile: può essere qualsiasi persona idonea, l'incarico è più informale e la norma si applica anche al cancelliere e all'ufficiale giudiziario.
In quali casi il giudice può delegare atti a un notaio?
Solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tipicamente nelle procedure esecutive immobiliari (vendite delegate) e nelle operazioni di divisione giudiziale. La delega non è discrezionale in senso assoluto: deve esistere una specifica base normativa che la autorizzi.
La richiesta della forza pubblica da parte del giudice è subordinata a particolari condizioni?
No. Il terzo comma dell'art. 68 c.p.c. prevede che il giudice possa «sempre» richiedere l'assistenza della forza pubblica, senza che sia necessaria una situazione di resistenza attiva già manifestata. In linea generale, la facoltà è esercitabile in via preventiva ogniqualvolta il giudice ritenga opportuno garantire l'esecuzione dell'atto processuale.
L'ausiliare ex art. 68 c.p.c. ha diritto a un compenso?
Sì. Tipicamente il compenso dell'ausiliare è disciplinato dalle norme sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), con liquidazione a carico della parte che ha richiesto o provocato il ricorso all'ausiliare, salvo diversa statuizione sulle spese processuali al termine del giudizio.
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