Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 c.p.c. – Sostituzione del custode
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’articolo 65, secondo comma.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 65 - Articolo 65 Codice di Procedura Civile: Custode→Cod. proc. civ. art. 67 - Articolo 67 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del custod…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Caso pratico: Sostituzione del custode: casi pratici applicati a→Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente→Articolo 68 Codice di Procedura Civile: Altri ausiliari→Art. 63 c.p.c.: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del→Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero→Articolo 62 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente→Art. 70 c.p.c.: Intervento in causa del pubblico ministero
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può sostituire il custode in ogni tempo, d'ufficio o su istanza; il custode non retribuito può chiederlo liberamente, quello retribuito solo per giusti motivi.
Ratio della norma
L'art. 66 c.p.c. disciplina la sostituzione del custode nominato ai sensi dell'art. 65 c.p.c., garantendo che la funzione custodiale sia sempre affidata a un soggetto idoneo e diligente. La ratio è duplice: tutelare l'efficienza del processo esecutivo o cautelare evitando che la conservazione del bene affidata al custode risulti pregiudizievole, e contemperare tale esigenza con la posizione del custode stesso, distinguendo tra chi percepisce un compenso e chi presta l'incarico a titolo gratuito.
Analisi del testo
Il primo comma attribuisce al giudice il potere di disporre la sostituzione d'ufficio o su istanza di parte in ogni tempo: si tratta di un potere discrezionale esercitabile senza limiti temporali, a presidio della corretta custodia. Il secondo comma introduce una distinzione soggettiva rilevante: il custode non retribuito può chiedere la sostituzione in qualsiasi momento, senza dover addurre ragioni specifiche; il custode retribuito può invece chiedere di essere sostituito solo per giusti motivi, espressione elastica che ricomprende in linea generale cause sopravvenute di incompatibilità, impossibilità o conflitto di interessi. Il terzo comma individua la forma del provvedimento, ordinanza non impugnabile, e il giudice competente, che è quello indicato all'art. 65, secondo comma.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutte le ipotesi in cui sia stato nominato un custode giudiziario: nel processo esecutivo (custodia di mobili o immobili pignorati), nei procedimenti cautelari (sequestro conservativo o giudiziario) e in altri casi in cui il giudice ritenga necessaria la conservazione di un bene sotto controllo giudiziario. L'iniziativa può provenire dal giudice stesso, dalle parti del processo o dallo stesso custode che intenda rinunciare all'incarico secondo le condizioni del secondo comma.
Connessioni con altre norme
L'art. 66 si raccorda sistematicamente con l'art. 65 c.p.c., che disciplina la nomina e i doveri generali del custode, e con gli artt. 559 e 560 c.p.c., relativi alla custodia nell'espropriazione immobiliare. Rilevano altresì le disposizioni sui sequestri (artt. 670 ss. c.p.c.) e, sul piano sostanziale, l'art. 1710 c.c. in materia di diligenza del mandatario. L'ordinanza di sostituzione, in quanto non impugnabile, non è soggetta a reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio custode pignoramento mobiliare chiede sostituzione per gratuità onerosa
Tizio è nominato custode gratuito di macchinari pignorati nel proprio capannone. Dopo sei mesi, le spese di vigilanza e assicurazione diventano insostenibili. Tizio presenta istanza ex art. 66 c.p.c. chiedendo la sostituzione: trattandosi di custode senza diritto al compenso, può chiedere liberamente di essere sollevato. Il giudice dell'esecuzione accoglie e nomina nuovo custode.
Caso 2: Caio creditore istante chiede sostituzione custode per cattiva gestione magazzino
Caio, creditore procedente, scopre che il custode nominato sul magazzino pignorato di merci deperibili ha omesso controlli, causando ammanchi e deterioramenti. Caio deposita istanza ex art. 66 c.p.c. documentando inadempimento agli obblighi di diligente conservazione. Il giudice, valutata la gravità, dispone la sostituzione del custode e affida i beni a un professionista qualificato.
Caso 3: Sempronio giudice d'ufficio sostituisce custode in conflitto interesse
Sempronio, giudice dell'esecuzione, rileva che il custode nominato su un immobile sequestrato è cognato del debitore esecutato e ha già concesso un comodato gratuito a un familiare. Riscontrato il conflitto di interessi, Sempronio procede d'ufficio ex art. 66 c.p.c., revoca l'incarico e nomina custode terzo imparziale, garantendo la corretta conservazione del bene.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 66 c.p.c. attribuisce al giudice un potere sempre esercitabile, d'ufficio o su istanza, di sostituire il custode nominato ex art. 65 c.p.c. Nel pignoramento mobiliare (art. 521 c.p.c.) e nel sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) la figura del custode è centrale per la conservazione del bene. La norma distingue il custode retribuito, sostituibile solo per giusta causa, dal custode gratuito, che può liberamente chiedere di essere sollevato dall'incarico.
Domande frequenti
Chi può chiedere la sostituzione del custode?
La sostituzione può essere disposta dal giudice d'ufficio oppure su istanza di qualsiasi parte del processo; lo stesso custode può richiederla alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 66 c.p.c.
Il custode non retribuito è obbligato a restare in carica?
No. Il custode privo di diritto a compenso può chiedere la propria sostituzione in ogni momento e senza dover indicare alcuna motivazione specifica, data la natura volontaria e gratuita dell'incarico.
Quali sono i 'giusti motivi' che consentono al custode retribuito di chiedere la sostituzione?
L'espressione non è definita dalla legge. In linea generale, la giurisprudenza e la dottrina ricomprendono circostanze sopravvenute quali gravi motivi di salute, conflitti di interesse, sopravvenuta incompatibilità o impossibilità materiale di svolgere l'incarico.
Il provvedimento di sostituzione del custode è impugnabile?
No. L'art. 66, terzo comma, stabilisce espressamente che il provvedimento è dato con ordinanza non impugnabile, escludendo quindi qualsiasi mezzo di gravame ordinario avverso la decisione del giudice.
In quali procedimenti si applica l'art. 66 c.p.c.?
La norma trova applicazione in tutti i casi in cui sia stato nominato un custode giudiziario: tipicamente nell'espropriazione forzata mobiliare e immobiliare e nei procedimenti di sequestro conservativo o giudiziario disciplinati dagli artt. 670 ss. c.p.c.
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