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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice può disporre la sostituzione del custode in ogni tempo, d'ufficio o su istanza di parte.
  • Il custode senza compenso può chiedere la sostituzione liberamente e in qualsiasi momento.
  • Il custode retribuito può chiederla solo per giusti motivi sopravvenuti.
  • Il provvedimento è emesso con ordinanza non impugnabile dal giudice competente ex art. 65, co. 2.
  • La norma si applica in esecuzioni forzate e procedimenti cautelari con nomina di custode.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 c.p.c. – Sostituzione del custode

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’articolo 65, secondo comma.

Commento

Il giudice può sostituire il custode in ogni tempo, d'ufficio o su istanza; il custode non retribuito può chiederlo liberamente, quello retribuito solo per giusti motivi.

Ratio della norma

L'art. 66 c.p.c. disciplina la sostituzione del custode nominato ai sensi dell'art. 65 c.p.c., garantendo che la funzione custodiale sia sempre affidata a un soggetto idoneo e diligente. La ratio è duplice: tutelare l'efficienza del processo esecutivo o cautelare evitando che la conservazione del bene affidata al custode risulti pregiudizievole, e contemperare tale esigenza con la posizione del custode stesso, distinguendo tra chi percepisce un compenso e chi presta l'incarico a titolo gratuito.

Analisi del testo

Il primo comma attribuisce al giudice il potere di disporre la sostituzione d'ufficio o su istanza di parte in ogni tempo: si tratta di un potere discrezionale esercitabile senza limiti temporali, a presidio della corretta custodia. Il secondo comma introduce una distinzione soggettiva rilevante: il custode non retribuito può chiedere la sostituzione in qualsiasi momento, senza dover addurre ragioni specifiche; il custode retribuito può invece chiedere di essere sostituito solo per giusti motivi, espressione elastica che ricomprende in linea generale cause sopravvenute di incompatibilità, impossibilità o conflitto di interessi. Il terzo comma individua la forma del provvedimento, ordinanza non impugnabile, e il giudice competente, che è quello indicato all'art. 65, secondo comma.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutte le ipotesi in cui sia stato nominato un custode giudiziario: nel processo esecutivo (custodia di mobili o immobili pignorati), nei procedimenti cautelari (sequestro conservativo o giudiziario) e in altri casi in cui il giudice ritenga necessaria la conservazione di un bene sotto controllo giudiziario. L'iniziativa può provenire dal giudice stesso, dalle parti del processo o dallo stesso custode che intenda rinunciare all'incarico secondo le condizioni del secondo comma.

Connessioni con altre norme

L'art. 66 si raccorda sistematicamente con l'art. 65 c.p.c., che disciplina la nomina e i doveri generali del custode, e con gli artt. 559 e 560 c.p.c., relativi alla custodia nell'espropriazione immobiliare. Rilevano altresì le disposizioni sui sequestri (artt. 670 ss. c.p.c.) e, sul piano sostanziale, l'art. 1710 c.c. in materia di diligenza del mandatario. L'ordinanza di sostituzione, in quanto non impugnabile, non è soggetta a reclamo.

Domande frequenti

Chi può chiedere la sostituzione del custode?

La sostituzione può essere disposta dal giudice d'ufficio oppure su istanza di qualsiasi parte del processo; lo stesso custode può richiederla alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 66 c.p.c.

Il custode non retribuito è obbligato a restare in carica?

No. Il custode privo di diritto a compenso può chiedere la propria sostituzione in ogni momento e senza dover indicare alcuna motivazione specifica, data la natura volontaria e gratuita dell'incarico.

Quali sono i 'giusti motivi' che consentono al custode retribuito di chiedere la sostituzione?

L'espressione non è definita dalla legge. In linea generale, la giurisprudenza e la dottrina ricomprendono circostanze sopravvenute quali gravi motivi di salute, conflitti di interesse, sopravvenuta incompatibilità o impossibilità materiale di svolgere l'incarico.

Il provvedimento di sostituzione del custode è impugnabile?

No. L'art. 66, terzo comma, stabilisce espressamente che il provvedimento è dato con ordinanza non impugnabile, escludendo quindi qualsiasi mezzo di gravame ordinario avverso la decisione del giudice.

In quali procedimenti si applica l'art. 66 c.p.c.?

La norma trova applicazione in tutti i casi in cui sia stato nominato un custode giudiziario: tipicamente nell'espropriazione forzata mobiliare e immobiliare e nei procedimenti di sequestro conservativo o giudiziario disciplinati dagli artt. 670 ss. c.p.c.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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