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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

In sintesi

  • Il consulente iscritto all'albo ha l'obbligo di assumere l'incarico affidatogli dal giudice.
  • Il giudice può riconoscere un giusto motivo di astensione ed esonerare il consulente.
  • Le parti possono ricusare il consulente per i motivi di cui all'art. 51 c.p.c.
  • Sulla ricusazione decide il giudice che ha nominato il consulente.
  • La ricusazione tardiva è in linea generale inammissibile se il motivo era già noto alla parte.

Il consulente iscritto all'albo è obbligato ad assumere l'incarico; le parti possono ricusarlo per i motivi dell'art. 51 c.p.c.

Ratio della norma

L'art. 63 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: garantire la funzionalità del sistema di consulenza tecnica d'ufficio, imponendo agli iscritti agli albi un obbligo di prestazione analoga a quello del testimone, e tutelare al contempo l'imparzialità del consulente attraverso lo strumento della ricusazione. Il legislatore ha inteso bilanciare l'esigenza pubblica di disporre di ausiliari qualificati con il diritto delle parti a un giudizio non condizionato da conflitti di interesse del perito.

Analisi del testo

Il primo comma stabilisce l'obbligo di assumere l'incarico in capo al consulente iscritto all'albo: si tratta di un dovere pubblicistico che trova eccezione solo nel caso di giusto motivo di astensione, valutato discrezionalmente dal giudice. Il secondo comma riconosce alle parti il diritto di ricusare il consulente per i medesimi motivi che legittimano la ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 51 c.p.c. (ad esempio, interesse nella causa, rapporti di parentela o di dipendenza con le parti). Il terzo comma attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione al giudice che ha nominato il consulente, con una scelta di economia processuale che evita la proliferazione di procedimenti incidentali davanti a organi diversi.

Quando si applica

La norma si applica ogniqualvolta il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio (CTU) scelto tra gli iscritti agli albi tenuti presso i tribunali. L'obbligo scatta con la notifica o comunicazione dell'incarico; la ricusazione deve essere proposta, in linea generale, prima che il consulente inizi ad espletare le operazioni peritali, salvo che il motivo sia sopravvenuto. Orientamento prevalente ritiene che la ricusazione tardiva sia inammissibile se la parte conosceva il motivo e non lo ha fatto valere tempestivamente.

Connessioni con altre norme

L'art. 63 c.p.c. si raccorda sistematicamente con: art. 61 c.p.c. (nomina del consulente tecnico); art. 51 c.p.c. (motivi di astensione e ricusazione del giudice, richiamati espressamente); art. 64 c.p.c. (responsabilità del consulente); art. 192 c.p.c. (procedimento di ricusazione del consulente tecnico); d.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia, disciplina del compenso del CTU). Sul versante penale, l'art. 366 c.p. sanziona il rifiuto ingiustificato di uffici legalmente dovuti.

Domande frequenti

Il consulente tecnico d'ufficio può rifiutare l'incarico?

No, in linea generale il consulente iscritto all'albo è obbligato ad assumere l'incarico. Può astenersi solo se il giudice riconosce l'esistenza di un giusto motivo, come un grave impedimento documentato.

Per quali motivi si può ricusare il CTU?

Il consulente può essere ricusato per gli stessi motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. per la ricusazione del giudice: ad esempio interesse nella causa, parentela con le parti o con i loro difensori, rapporti di dipendenza o inimicizia grave.

Chi decide sulla ricusazione del consulente tecnico?

La competenza spetta al giudice che ha nominato il consulente, con una soluzione che concentra la decisione davanti allo stesso organo che ha scelto il perito, evitando la proliferazione di procedimenti incidentali.

Entro quando va proposta la ricusazione del CTU?

La ricusazione va proposta tipicamente prima che il consulente inizi le operazioni peritali. Se la parte conosceva il motivo e non lo ha fatto valere tempestivamente, l'orientamento prevalente ritiene la ricusazione successiva inammissibile.

Cosa rischia il consulente che rifiuta ingiustificatamente l'incarico?

Il consulente che si sottrae senza giusto motivo all'obbligo di assumere l'incarico può incorrere nella fattispecie penale di cui all'art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti), oltre a eventuali conseguenze disciplinari da parte dell'albo di appartenenza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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