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Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
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In sintesi
Il consulente tecnico compie le indagini delegate dal giudice e fornisce chiarimenti in udienza o camera di consiglio.
Ratio della norma
L'art. 62 c.p.c. definisce la funzione ausiliaria del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nel processo civile. La norma esprime il principio per cui il giudice, pur essendo il dominus del processo, può avvalersi di un esperto per colmare lacune di ordine tecnico-scientifico che esulano dalla comune preparazione giuridica. Il consulente non sostituisce il giudice nella valutazione delle prove, ma lo assiste fornendo gli strumenti cognitivi necessari a decidere. La ratio è dunque quella di garantire che l'accertamento dei fatti tecnici avvenga con il supporto di competenze specialistiche, nel rispetto del contraddittorio e sotto la direzione dell'organo giudicante.
Analisi del testo
La disposizione individua due ordini di attività del CTU. Il primo è lo svolgimento delle indagini commesse dal giudice: si tratta dell'attività tipica di accertamento tecnico (ispezioni, analisi, perizie) che il consulente compie su incarico e secondo le direttive ricevute. Il secondo è la prestazione di chiarimenti, che possono avvenire sia in udienza, in forma orale, sia in camera di consiglio, con modalità più riservate. Il richiamo agli artt. 194 ss. c.p.c. rinvia alle norme che regolano l'esame del consulente nel rito ordinario, mentre il riferimento agli artt. 441 e 463 c.p.c. estende l'operatività della figura al rito del lavoro e alle controversie in materia previdenziale. Il perimetro dell'attività del CTU è dunque tassativamente delimitato dal mandato giudiziale: il consulente non può espandere autonomamente l'oggetto delle proprie indagini.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogniqualvolta il giudice civile disponga una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 61 c.p.c. Si applica tipicamente nelle controversie che richiedono accertamenti di natura medico-legale, contabile, estimativa, ingegneristica o informatica. L'orientamento prevalente esclude che il CTU possa raccogliere elementi probatori nuovi al di fuori del mandato conferitogli, salvo che il giudice lo autorizzi espressamente. In linea generale, la norma opera in tutti i riti civili: ordinario, del lavoro, previdenziale, con gli opportuni adattamenti procedurali.
Connessioni con altre norme
L'art. 62 c.p.c. va letto in combinato disposto con: art. 61 c.p.c. (facoltà del giudice di nominare il CTU); artt. 191-201 c.p.c. (procedimento di nomina, giuramento, svolgimento delle operazioni peritali e deposito della relazione); art. 194 c.p.c. (attività del consulente in udienza); artt. 441 e 463 c.p.c. (consulenza nei riti speciali del lavoro e previdenziale); art. 92 disp. att. c.p.c. (compenso del CTU).
Domande frequenti
Cosa fa concretamente il consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 62 c.p.c.?
Il CTU compie le indagini tecniche delegate dal giudice (ispezioni, analisi, perizie) e fornisce chiarimenti orali in udienza o in camera di consiglio, nei limiti del quesito ricevuto.
Il consulente può svolgere attività di indagine al di fuori del mandato del giudice?
In linea generale no: l'orientamento prevalente ritiene che il CTU non possa estendere autonomamente l'oggetto delle indagini, salvo espressa autorizzazione del giudice, pena la nullità delle operazioni peritali eccedenti il mandato.
Qual è la differenza tra i chiarimenti in udienza e quelli in camera di consiglio?
I chiarimenti in udienza sono resi pubblicamente alla presenza delle parti e dei loro difensori; quelli in camera di consiglio avvengono in forma riservata, tipicamente quando il giudice necessita di un confronto tecnico diretto con il consulente prima della decisione.
L'art. 62 c.p.c. si applica anche al rito del lavoro?
Sì. La norma richiama espressamente gli artt. 441 e 463 c.p.c., estendendo l'attività del consulente tecnico d'ufficio alle controversie di lavoro e a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Quale rapporto c'è tra il CTU e il consulente tecnico di parte (CTP)?
Sono figure distinte: il CTU è ausiliario del giudice e opera su mandato giudiziale ex art. 62 c.p.c.; il CTP è nominato dalla parte, assiste alle operazioni peritali e può formulare osservazioni, ma non ha poteri di indagine autonoma né di interlocuzione diretta con il giudice.
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