Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

In sintesi

  • Il CTU esegue le indagini espressamente delegate dal giudice.
  • I chiarimenti possono essere resi in udienza o in camera di consiglio.
  • L'attività del consulente è funzionale all'accertamento tecnico richiesto dal giudicante.
  • Il CTU non ha iniziativa autonoma: opera nei limiti del mandato ricevuto.
  • Il riferimento agli artt. 194 ss. e 441, 463 c.p.c. raccorda la norma con il procedimento istruttorio ordinario e speciale.
Indice dei contenuti

Il consulente tecnico compie le indagini delegate dal giudice e fornisce chiarimenti in udienza o camera di consiglio.

Ratio della norma

L'art. 62 c.p.c. definisce la funzione ausiliaria del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nel processo civile. La norma esprime il principio per cui il giudice, pur essendo il dominus del processo, può avvalersi di un esperto per colmare lacune di ordine tecnico-scientifico che esulano dalla comune preparazione giuridica. Il consulente non sostituisce il giudice nella valutazione delle prove, ma lo assiste fornendo gli strumenti cognitivi necessari a decidere. La ratio è dunque quella di garantire che l'accertamento dei fatti tecnici avvenga con il supporto di competenze specialistiche, nel rispetto del contraddittorio e sotto la direzione dell'organo giudicante.

Analisi del testo

La disposizione individua due ordini di attività del CTU. Il primo è lo svolgimento delle indagini commesse dal giudice: si tratta dell'attività tipica di accertamento tecnico (ispezioni, analisi, perizie) che il consulente compie su incarico e secondo le direttive ricevute. Il secondo è la prestazione di chiarimenti, che possono avvenire sia in udienza, in forma orale, sia in camera di consiglio, con modalità più riservate. Il richiamo agli artt. 194 ss. c.p.c. rinvia alle norme che regolano l'esame del consulente nel rito ordinario, mentre il riferimento agli artt. 441 e 463 c.p.c. estende l'operatività della figura al rito del lavoro e alle controversie in materia previdenziale. Il perimetro dell'attività del CTU è dunque tassativamente delimitato dal mandato giudiziale: il consulente non può espandere autonomamente l'oggetto delle proprie indagini.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogniqualvolta il giudice civile disponga una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 61 c.p.c. Si applica tipicamente nelle controversie che richiedono accertamenti di natura medico-legale, contabile, estimativa, ingegneristica o informatica. L'orientamento prevalente esclude che il CTU possa raccogliere elementi probatori nuovi al di fuori del mandato conferitogli, salvo che il giudice lo autorizzi espressamente. In linea generale, la norma opera in tutti i riti civili: ordinario, del lavoro, previdenziale, con gli opportuni adattamenti procedurali.

Connessioni con altre norme

L'art. 62 c.p.c. va letto in combinato disposto con: art. 61 c.p.c. (facoltà del giudice di nominare il CTU); artt. 191-201 c.p.c. (procedimento di nomina, giuramento, svolgimento delle operazioni peritali e deposito della relazione); art. 194 c.p.c. (attività del consulente in udienza); artt. 441 e 463 c.p.c. (consulenza nei riti speciali del lavoro e previdenziale); art. 92 disp. att. c.p.c. (compenso del CTU).

Casi pratici

Caso 1: Consulenza medico-legale in un giudizio di risarcimento

Tizio conviene Caio in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni fisici subiti in un sinistro stradale. Il giudice, ritenendo necessario accertare la percentuale di invalidità permanente, nomina un CTU medico-legale ai sensi dell'art. 61 c.p.c. Il consulente, nei limiti del quesito formulato dal giudice ex art. 62 c.p.c., visita Tizio, esamina la documentazione clinica e deposita la relazione. In udienza, il giudice gli chiede chiarimenti sulla compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro: il CTU risponde oralmente, integrando il proprio elaborato.

Caso 2: Consulenza contabile in una lite societaria

Sempronio, socio di minoranza di una s.r.l., agisce in giudizio contro l'amministratore unico Caio contestando la correttezza dei bilanci degli ultimi tre esercizi. Il giudice dispone CTU contabile con quesito specifico sui criteri di valutazione delle rimanenze. Il consulente, attenendosi al mandato ricevuto ex art. 62 c.p.c., esamina i documenti contabili acquisiti agli atti e non raccoglie autonomamente nuovi documenti. In camera di consiglio, il giudice gli chiede chiarimenti sui metodi di ammortamento adottati: il CTU li fornisce senza esprimere giudizi di merito sulla responsabilità dell'amministratore.

Caso 3: Consulenza estimativa in una divisione ereditaria

Tizio, Caio e Sempronio sono coeredi di un immobile e non raggiungono un accordo sul valore del bene ai fini della divisione. Il giudice nomina un CTU estimatore con il compito di determinare il valore di mercato dell'immobile alla data di apertura della successione. Il consulente compie sopralluogo, analizza le compravendite comparabili e deposita la stima. Non essendovi chiarimenti da rendere in udienza, il giudice si avvale della relazione scritta per la formazione dei lotti e l'eventuale conguaglio in denaro.

Domande frequenti

Cosa fa concretamente il consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 62 c.p.c.?

Il CTU compie le indagini tecniche delegate dal giudice (ispezioni, analisi, perizie) e fornisce chiarimenti orali in udienza o in camera di consiglio, nei limiti del quesito ricevuto.

Il consulente può svolgere attività di indagine al di fuori del mandato del giudice?

In linea generale no: l'orientamento prevalente ritiene che il CTU non possa estendere autonomamente l'oggetto delle indagini, salvo espressa autorizzazione del giudice, pena la nullità delle operazioni peritali eccedenti il mandato.

Qual è la differenza tra i chiarimenti in udienza e quelli in camera di consiglio?

I chiarimenti in udienza sono resi pubblicamente alla presenza delle parti e dei loro difensori; quelli in camera di consiglio avvengono in forma riservata, tipicamente quando il giudice necessita di un confronto tecnico diretto con il consulente prima della decisione.

L'art. 62 c.p.c. si applica anche al rito del lavoro?

Sì. La norma richiama espressamente gli artt. 441 e 463 c.p.c., estendendo l'attività del consulente tecnico d'ufficio alle controversie di lavoro e a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Quale rapporto c'è tra il CTU e il consulente tecnico di parte (CTP)?

Sono figure distinte: il CTU è ausiliario del giudice e opera su mandato giudiziale ex art. 62 c.p.c.; il CTP è nominato dalla parte, assiste alle operazioni peritali e può formulare osservazioni, ma non ha poteri di indagine autonoma né di interlocuzione diretta con il giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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